NORMA FONDAMENTALE IMPERATIVA

Autore

PAR ŁA TUTELA DE Ł’AUTODETERMINASION, DE I DIRITI FONDAMENTAŁI, ŁENGUISTEGHI E CULTURAŁI DEL POPOŁO VENETO

Norma Fondamentale Imperativa — Popolo Veneto

ISO 639-3: vec

Stato Veneto in Autodeterminazione

Norma Fondamentale Imperativa

Per la tutela dell’autodeterminazione, dei diritti fondamentali, linguistici e culturali del Popolo Veneto

Norma di attuazione interna dei principi di diritto internazionale generale, delle norme imperative (jus cogens) e degli obblighi erga omnes

Venezia — Palazzo Ducale — 28 settembre 2026

Preambolo

Il Popolo Veneto, quale comunità storica, linguistica e culturale che si riconosce nella propria identità collettiva, nella propria memoria storica e nel patrimonio della tradizione veneta e veneziana,

Richiamando

  • la Carta delle Nazioni Unite, in particolare gli articoli 1, paragrafo 2, 55 e 56;
  • la Dichiarazione universale dei diritti umani;
  • il Patto internazionale sui diritti civili e politici;
  • il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali;
  • la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale;
  • la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna;
  • la Convenzione sui diritti dell’infanzia;
  • la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;
  • la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1960 sulla concessione dell’indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali;
  • la Dichiarazione del 1970 sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati;
  • la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche del 1992;
  • la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 2007;
  • la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969;
  • i principi generali relativi alla responsabilità internazionale degli Stati;
  • la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia relativa al diritto dei popoli all’autodeterminazione;
  • le conclusioni del 2022 della Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite sulle norme imperative del diritto internazionale generale (jus cogens), il cui allegato include il diritto all’autodeterminazione nell’elenco non esaustivo delle norme alle quali è stato riconosciuto carattere perentorio;
  • la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d’Europa;
  • la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie;
  • l’Atto finale di Helsinki del 1975 e la Carta di Parigi del 1990 dell’OSCE;
  • la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005;
  • la Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società del 2005;
  • l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile;
  • l’Accordo di Parigi sul clima;

Affermando

  • che il diritto dei popoli all’autodeterminazione costituisce principio fondamentale dell’ordinamento internazionale contemporaneo e che l’obbligo di rispettarlo presenta carattere erga omnes;
  • che le norme imperative del diritto internazionale generale non sono derogabili mediante accordi contrari e producono conseguenze giuridiche nei confronti dell’intera comunità internazionale;
  • che l’esercizio dell’autodeterminazione deve avvenire mediante mezzi pacifici, democratici e conformi alla Carta delle Nazioni Unite;
  • che l’autodeterminazione comprende una dimensione interna, rivolta all’autogoverno, alla partecipazione democratica e alla tutela dei diritti linguistici e culturali, e una dimensione esterna, subordinata alle condizioni previste dal diritto internazionale;
  • che la dignità umana, la libertà, l’uguaglianza e la non discriminazione costituiscono limiti invalicabili all’esercizio di qualsiasi diritto, compreso il diritto all’autodeterminazione;
  • che la tutela dell’identità veneta non può essere invocata per negare i diritti fondamentali di altre persone o comunità;
  • che la lingua veneta, codificata ISO 639-3 “vec”, costituisce patrimonio identitario del Popolo Veneto e merita tutela secondo gli standard internazionali;
  • che la memoria storica della Serenissima Repubblica di Venezia costituisce patrimonio culturale e giuridico della comunità veneta, senza che ciò determini automaticamente una conclusione sulla successione o continuità della personalità internazionale di precedenti entità statali;
  • che ogni questione relativa allo status internazionale è disciplinata dal diritto internazionale applicabile e mediante strumenti pacifici, democratici e negoziati;

Adotta la presente Norma Fondamentale Imperativa.

Titolo I — Principi supremi e ambito di applicazione

Articolo 1 — Natura e finalità della Norma

1. La presente Norma stabilisce principi, diritti, obblighi e garanzie fondamentali posti a tutela dell’autodeterminazione, dell’identità, della dignità, della cultura e della lingua del Popolo Veneto.

2. Le disposizioni della presente Norma sono interpretate conformemente al diritto internazionale generale, alle norme imperative (jus cogens), agli obblighi erga omnes e agli obblighi internazionali in materia di diritti umani.

3. Nessuna disposizione della presente Norma può essere interpretata nel senso di autorizzare l’uso della forza, la violenza, la discriminazione, la persecuzione o qualsiasi altra condotta contraria alla Carta delle Nazioni Unite.

4. Ogni esercizio dell’autodeterminazione deve avvenire attraverso mezzi pacifici e democratici.

5. La presente Norma non intende modificare unilateralmente il diritto internazionale, ma ne afferma e ne disciplina l’attuazione nell’ordinamento del Popolo Veneto.

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Articolo 2 — Principio di prevalenza del diritto internazionale imperativo

1. Le norme imperative del diritto internazionale generale (jus cogens) costituiscono il parametro superiore di interpretazione e applicazione della presente Norma.

2. Nessun atto interno può essere interpretato o applicato in modo incompatibile con una norma imperativa del diritto internazionale generale.

3. In caso di conflitto tra una disposizione della presente Norma e una norma internazionale imperativa, prevale la norma internazionale imperativa.

4. La presente disposizione costituisce clausola generale di conformità all’ordinamento internazionale.

5. Le norme imperative del diritto internazionale generale comprendono, tra le altre, il divieto di aggressione, il divieto di genocidio, il divieto di tortura e il diritto all’autodeterminazione dei popoli.

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Articolo 3 — Definizioni fondamentali

Ai fini della presente Norma:

  1. Popolo Veneto indica la comunità che si identifica nella propria continuità storica, culturale, linguistica e sociale veneta;
  2. autodeterminazione indica il diritto dei popoli di determinare liberamente il proprio statuto politico e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale;
  3. jus cogens indica una norma imperativa del diritto internazionale generale accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme come norma dalla quale non è consentita alcuna deroga e che può essere modificata soltanto da una successiva norma di diritto internazionale generale avente il medesimo carattere;
  4. obbligo erga omnes indica un obbligo dovuto alla comunità internazionale nel suo insieme;
  5. diritto linguistico indica il diritto di conservare, utilizzare, trasmettere, sviluppare e promuovere la propria lingua e identità linguistica nel rispetto dei diritti altrui;
  6. autodeterminazione democratica indica l’espressione libera, autentica, periodica e verificabile della volontà della popolazione interessata mediante strumenti democratici;
  7. autodeterminazione interna indica il diritto a forme di autonomia, autogoverno, partecipazione democratica e tutela delle identità culturali e linguistiche all’interno dell’ordinamento statale;
  8. autodeterminazione esterna indica il diritto a determinare lo status internazionale del popolo, esercitabile nei casi e con le modalità previsti dal diritto internazionale, mediante mezzi pacifici e negoziati;
  9. bilinguismo sottrattivo indica una politica educativa che, imponendo il monolinguismo scolastico, produce la perdita progressiva della lingua materna e la sostituzione linguistica nelle generazioni successive;
  10. bilinguismo additivo indica un modello educativo che aggiunge una seconda lingua senza sostituire la lingua materna.
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Articolo 4 — Principio di integrità territoriale e autodeterminazione

1. La presente Norma riconosce il principio di integrità territoriale degli Stati come principio fondamentale dell’ordinamento internazionale.

2. Il principio di integrità territoriale non può essere invocato per negare in modo assoluto il diritto all’autodeterminazione dei popoli nei casi previsti dal diritto internazionale.

3. L’esercizio dell’autodeterminazione esterna deve avvenire nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite, dei principi di sovranità popolare, di democrazia e di soluzione pacifica delle controversie.

4. Ogni evoluzione territoriale deve essere perseguita mediante negoziato pacifico, accordo internazionale e volontà democraticamente espressa delle popolazioni interessate.

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Articolo 5 — Mezzi pacifici e democratici

1. L’autodeterminazione del Popolo Veneto è perseguita esclusivamente mediante mezzi pacifici e democratici.

2. Sono vietati il ricorso alla forza, la violenza politica, l’intimidazione, la coercizione fisica e ogni condotta contraria alla Carta delle Nazioni Unite.

3. Sono privilegiati il dialogo, la negoziazione, la mediazione, la conciliazione, l’arbitrato e ogni altro strumento di soluzione pacifica delle controversie.

4. La presente Norma deve essere interpretata in modo conforme al principio di soluzione pacifica delle controversie internazionali.

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Articolo 6 — Diritti umani come limite invalicabile

1. I diritti umani fondamentali costituiscono limite invalicabile all’esercizio dell’autodeterminazione.

2. Nessuna disposizione della presente Norma può essere interpretata come autorizzazione a violare la dignità umana, la libertà, l’uguaglianza o la non discriminazione.

3. La tutela dell’identità veneta non può essere utilizzata per negare i diritti fondamentali di altre persone o comunità.

4. L’esercizio dell’autodeterminazione è inseparabile dal rispetto dei diritti umani universali, della democrazia, della pace e del diritto internazionale.

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Articolo 7 — Non discriminazione

1. È vietata ogni discriminazione fondata, in particolare, su lingua, origine, sesso, razza, religione, opinioni, appartenenza culturale, condizione sociale, disabilità, età, orientamento sessuale o identità di genere.

2. La Repubblica promuove le pari opportunità e adotta misure affirmative per rimuovere gli ostacoli di fatto che impediscono l’uguaglianza sostanziale.

3. È vietata ogni incitamento alla discriminazione, all’odio o alla violenza.

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Articolo 8 — Parità di genere

1. La Repubblica garantisce la parità di diritti e di opportunità tra donne e uomini in tutti gli ambiti della vita politica, economica, sociale e culturale.

2. Sono promosse misure per la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini nelle istituzioni e nei processi decisionali.

3. È garantita la tutela dei diritti riproduttivi e della salute delle donne.

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Articolo 9 — Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

1. La Repubblica riconosce il superiore interesse del minore come principio fondamentale.

2. Sono garantiti il diritto all’istruzione, alla salute, alla protezione, all’ascolto e alla partecipazione dei minori.

3. È promossa l’educazione alla pace, alla nonviolenza, alla diversità culturale e linguistica.

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Articolo 10 — Diritti delle persone con disabilità

1. La Repubblica garantisce la piena inclusione delle persone con disabilità.

2. Sono rimosse le barriere architettoniche, sensoriali, cognitive e digitali.

3. È garantito il diritto all’autonomia, alla vita indipendente e alla partecipazione sociale.

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Titolo II — Autodeterminazione come norma imperativa

Articolo 11 — Riconoscimento del diritto all’autodeterminazione

1. Il diritto dei popoli all’autodeterminazione è riconosciuto dalla presente Norma quale diritto fondamentale e quale principio di rango superiore nel sistema internazionale.

2. Il diritto all’autodeterminazione comprende il diritto di determinare liberamente lo statuto politico e di perseguire liberamente lo sviluppo economico, sociale e culturale.

3. Il Popolo Veneto afferma la propria titolarità del diritto all’autodeterminazione e ne richiede l’esercizio mediante strumenti pacifici, democratici e verificabili.

4. L’affermazione del diritto di autodeterminazione non comporta, di per sé, una determinazione automatica dell’esito politico finale dell’esercizio di tale diritto.

5. L’esito dell’autodeterminazione può consistere in forme di autonomia, federalismo, autogoverno, indipendenza o altra forma liberamente scelta dal Popolo Veneto, nel rispetto del diritto internazionale e delle procedure costituzionali applicabili.

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Articolo 12 — Carattere jus cogens

1. Il diritto all’autodeterminazione è qualificato, nell’ambito della presente Norma e alla luce delle pertinenti fonti internazionali, quale norma di carattere imperativo del diritto internazionale generale.

2. Tale qualificazione deve essere interpretata conformemente alla metodologia prevista dal diritto internazionale generale per l’identificazione delle norme jus cogens.

3. Nessun accordo, atto unilaterale, disposizione legislativa o amministrativa può essere invocato quale fondamento per derogare validamente a una norma internazionale imperativa.

4. Qualora una disposizione convenzionale sia incompatibile con una norma imperativa di diritto internazionale generale, si applicano le conseguenze previste dal diritto internazionale, incluse quelle contemplate dagli articoli 53 e 64 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

5. La presente Norma non pretende di modificare unilateralmente il diritto internazionale, ma ne afferma e ne disciplina l’attuazione nell’ordinamento del Popolo Veneto.

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Articolo 13 — Carattere erga omnes

1. L’obbligo di rispettare il diritto dei popoli all’autodeterminazione costituisce obbligo dovuto alla comunità internazionale nel suo insieme.

2. Nessuno Stato può validamente pretendere che la violazione di tale diritto costituisca una questione esclusivamente interna quando siano coinvolti obblighi internazionali applicabili.

3. Gli Stati sono tenuti, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e al diritto internazionale applicabile, a promuovere mediante mezzi leciti la realizzazione del principio di autodeterminazione.

4. Gli obblighi erga omnes non attribuiscono automaticamente a un soggetto interno la competenza a sostituirsi agli organi internazionali competenti; essi costituiscono obblighi internazionali la cui attuazione deve rispettare le procedure previste dal diritto internazionale.

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Articolo 14 — Divieto di soppressione dell’autodeterminazione

1. È vietata ogni condotta diretta a sopprimere, impedire, annullare o rendere illusorio l’esercizio pacifico e democratico dell’autodeterminazione.

2. È vietata ogni forma di coercizione incompatibile con il libero esercizio della volontà collettiva.

3. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sull’esercizio pacifico del diritto all’autodeterminazione.

4. Ogni restrizione deve essere valutata secondo il diritto internazionale applicabile e non può trasformarsi in una soppressione del diritto.

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Articolo 15 — Autodeterminazione interna

1. Il Popolo Veneto ha diritto a forme di autodeterminazione interna, consistenti in autonomia, autogoverno, partecipazione democratica e tutela delle identità culturali e linguistiche.

2. L’autodeterminazione interna comprende:

  1. il diritto a istituzioni rappresentative proprie;
  2. il diritto a competenze legislative e amministrative;
  3. il diritto a risorse finanziarie adeguate;
  4. il diritto alla tutela della lingua e della cultura;
  5. il diritto alla partecipazione ai processi decisionali statali e sovranazionali.

3. L’autodeterminazione interna deve essere attuata nel rispetto dell’unità nazionale e dell’ordinamento costituzionale dello Stato, secondo procedure democratiche e negoziate.

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Articolo 16 — Autodeterminazione esterna

1. L’autodeterminazione esterna può essere esercitata nei casi previsti dal diritto internazionale, in particolare in presenza di dominazione coloniale, assoggettamento straniero o negazione sistematica dell’autodeterminazione interna.

2. L’esercizio dell’autodeterminazione esterna deve avvenire mediante mezzi pacifici, democratici e negoziati.

3. Ogni modifica dello status internazionale deve essere sottoposta a referendum popolare libero, autentico e verificabile.

4. L’esito del referendum deve essere rispettato dalla comunità internazionale e dallo Stato interessato, nel quadro del diritto internazionale.

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Articolo 17 — Autodeterminazione democratica

1. L’autodeterminazione democratica si fonda sulla volontà libera, autentica, periodica e verificabile della popolazione interessata.

2. Sono garantiti:

  1. libertà di espressione;
  2. libertà di informazione;
  3. libertà di riunione e associazione;
  4. uguaglianza del voto;
  5. segretezza del voto;
  6. controllo indipendente delle procedure;
  7. pubblicità dei risultati;
  8. possibilità di ricorso.

3. Nessun risultato referendario può essere alterato mediante procedure amministrative prive di fondamento giuridico.

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Articolo 18 — Legittimità democratica

1. La legittimità dell’autodeterminazione deriva dalla volontà popolare espressa liberamente e democraticamente.

2. Le istituzioni che esercitano pubblici poteri devono fondare la propria azione sul consenso popolare e sul rispetto dei diritti fondamentali.

3. Sono promossi il pluralismo politico, la trasparenza, la responsabilità e la partecipazione civica.

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Articolo 19 — Proporzionalità delle restrizioni

1. Ogni restrizione all’esercizio dell’autodeterminazione deve essere prevista dalla legge, perseguire uno scopo legittimo e essere proporzionata.

2. Le restrizioni non possono svuotare il diritto del suo contenuto essenziale.

3. Le restrizioni devono essere soggette a controllo giurisdizionale indipendente.

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Articolo 20 — Cooperazione internazionale

1. Il carattere erga omnes dell’obbligo di rispettare l’autodeterminazione impone che la questione non sia trattata come irrilevante per la comunità internazionale.

2. Gli Stati, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite, cooperano mediante mezzi pacifici alla realizzazione del principio di autodeterminazione.

3. La cooperazione internazionale comprende, ove applicabile:

  1. iniziative diplomatiche;
  2. procedure internazionali di accertamento;
  3. meccanismi di tutela dei diritti umani;
  4. cooperazione istituzionale;
  5. ricorso agli organi internazionali competenti.
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Titolo III — Titolarità e modalità di esercizio

Articolo 21 — Titolarità collettiva

1. Il Popolo Veneto è riconosciuto dalla presente Norma quale titolare del diritto collettivo all’autodeterminazione.

2. La titolarità comprende la dimensione politica, economica, sociale, culturale, linguistica e istituzionale dell’autodeterminazione.

3. L’esercizio del diritto appartiene collettivamente al Popolo e individualmente ai suoi componenti nella misura prevista dall’ordinamento applicabile.

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Articolo 22 — Libera determinazione dello status politico

1. Il Popolo Veneto ha diritto di esprimere liberamente la propria volontà sul proprio futuro politico.

2. La volontà popolare deve essere accertata mediante procedure democratiche, pubbliche, trasparenti, verificabili e conformi ai principi internazionali di libertà e uguaglianza del voto.

3. Nessuna consultazione può essere considerata autentica quando sia esercitata mediante coercizione, intimidazione o frode.

4. L’esito di una consultazione popolare produce gli effetti previsti dal diritto applicabile e dalle procedure costituzionali e internazionali pertinenti.

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Articolo 23 — Democrazia diretta e partecipazione

1. Il referendum costituisce strumento fondamentale di espressione della volontà popolare.

2. Sono garantiti:

  1. libertà di espressione;
  2. libertà di informazione;
  3. libertà di riunione e associazione;
  4. uguaglianza del voto;
  5. segretezza del voto;
  6. controllo indipendente delle procedure;
  7. pubblicità dei risultati;
  8. possibilità di ricorso.

3. Nessun risultato referendario può essere alterato mediante procedure amministrative prive di fondamento giuridico.

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Articolo 24 — Iniziativa legislativa popolare

1. I cittadini possono presentare proposte di legge regionale o costituzionale secondo le procedure previste dall’ordinamento.

2. Le proposte devono essere discusse e votate entro termini certi.

3. Sono garantiti l’accesso alle informazioni e il supporto tecnico per l’esercizio dell’iniziativa.

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Articolo 25 — Revoca degli eletti

1. Gli elettori possono richiedere la revoca degli eletti secondo le procedure previste dall’ordinamento.

2. La revoca è valida se approvata dalla maggioranza dei votanti.

3. Sono garantiti il contraddittorio e il diritto di difesa.

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Articolo 26 — Assemblee di comunità

1. Sono istituite le Assemblee di Comunità a livello comunale e provinciale, quali organi di partecipazione diretta dei cittadini alla vita pubblica.

2. Le Assemblee hanno funzioni propositive, consultive e deliberative nelle materie di competenza locale.

3. Le Assemblee possono formulare proposte di legge, di regolamento e di indirizzo politico.

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Articolo 27 — Elezioni libere e periodiche

1. Le elezioni devono essere libere, periodiche, autentiche e conformi agli standard internazionali.

2. Sono garantiti il pluralismo politico, la parità di accesso ai media, la trasparenza del finanziamento e il controllo indipendente.

3. È vietata ogni forma di pressione, intimidazione o manipolazione del corpo elettorale.

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Articolo 28 — Partiti politici e pluralismo

1. È garantita la libertà di costituire partiti politici e associazioni.

2. I partiti concorrono democraticamente a determinare la politica nazionale.

3. Il loro funzionamento interno deve rispettare i principi democratici.

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Articolo 29 — Media e informazione

1. È garantita la libertà di informazione e il pluralismo dei media.

2. Sono promossi l’accesso equo ai mezzi di comunicazione, la trasparenza della proprietà e l’indipendenza editoriale.

3. È garantito il diritto di rettifica e di replica.

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Articolo 30 — Finanziamento della politica

1. Il finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali è soggetto a regole di trasparenza e controllo.

2. Sono vietati finanziamenti occulti, stranieri o contrari alla legge.

3. I rendiconti sono pubblici e verificabili.

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Titolo IV — Identità linguistica e culturale

Articolo 31 — Lingua veneta

1. La lingua veneta è riconosciuta dalla presente Norma quale elemento fondamentale dell’identità storica e culturale del Popolo Veneto.

2. La codificazione internazionale ISO 639-3 “vec” costituisce riferimento identificativo linguistico e non determina, da sola, uno status politico o costituzionale.

3. Lo Stato Veneto promuove la conservazione, la documentazione, l’insegnamento, la ricerca e la trasmissione intergenerazionale della lingua veneta.

4. Ogni politica linguistica deve rispettare la dignità della persona, la libertà linguistica e il principio di non discriminazione.

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Articolo 32 — Diritti linguistici fondamentali

1. Ogni persona appartenente alla comunità veneta ha diritto:

  1. di utilizzare la lingua veneta nella vita privata e culturale;
  2. di trasmetterla alle generazioni successive;
  3. di studiarla e insegnarla;
  4. di promuoverne la produzione letteraria, scientifica e culturale;
  5. di accedere, nei limiti dell’ordinamento applicabile, a servizi pubblici e istituzioni che prevedano l’utilizzo della lingua veneta.

2. Nessuno può essere discriminato per l’uso pacifico della lingua veneta.

3. La tutela linguistica deve essere attuata in armonia con gli obblighi internazionali applicabili.

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Articolo 33 — Educazione e trasmissione intergenerazionale

1. Il sistema educativo promuove l’apprendimento della lingua veneta secondo criteri scientifici, pedagogici e non discriminatori.

2. È vietata qualsiasi politica finalizzata intenzionalmente alla cancellazione o alla soppressione della trasmissione intergenerazionale della lingua.

3. Sono promossi programmi di educazione bilingue o plurilingue che consentano la conservazione della lingua veneta senza pregiudicare l’apprendimento delle altre lingue previste dall’ordinamento.

4. La presente disposizione tutela la diversità linguistica e non può essere interpretata come autorizzazione alla discriminazione di altre comunità linguistiche.

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Articolo 34 — Grafia Veneta Internazionale Moderna

1. La Grafia Veneta Internazionale Moderna (GVIM) costituisce il sistema ortografico di riferimento per la documentazione, l’insegnamento, la ricerca e la comunicazione istituzionale.

2. La GVIM rispetta tutte le varietà territoriali e storiche della lingua veneta.

3. È istituita l’Autorità Linguistica Veneta (ALV) con il compito di curare lo standard, il dizionario, il corpus e gli archivi digitali.

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Articolo 35 — Dizionario e corpus linguistico

1. È promossa la redazione del Dizionario Internazionale de la Lengua Veneta – GVIM.

2. È istituito il Corpus Linguistego Veneto (CLV), comprensivo di testi scritti, orali, storici, digitali e della diaspora.

3. Sono istituiti l’Archivio Digitale de la Lengua Veneta (ADLV) e l’Archivio Vocale Veneto (AVV).

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Articolo 36 — Toponomastica bilingue

1. È promossa la toponomastica bilingue nei territori di insediamento storico.

2. La toponomastica storica veneta è tutelata e valorizzata.

3. Sono rispettate le denominazioni delle minoranze linguistiche presenti.

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Articolo 37 — Media e lingua veneta

1. Sono promossi programmi radiofonici, televisivi e digitali in lingua veneta.

2. È garantito l’accesso ai media pubblici e privati per la produzione culturale veneta.

3. Sono previsti sottotitoli e doppiaggi in lingua veneta.

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Articolo 38 — Digitale e tecnologie linguistiche

1. La lingua veneta è tutelata nell’ambiente digitale.

2. Sono promossi strumenti di elaborazione del linguaggio naturale, traduttori, correttori ortografici e sintesi vocale.

3. I dati linguistici sono gestiti secondo i principi FAIR e nel rispetto della privacy.

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Articolo 39 — Archivi e patrimonio documentario

1. È garantita la conservazione degli archivi storici, linguistici e culturali.

2. È promossa la digitalizzazione dei documenti.

3. È garantito l’accesso pubblico agli archivi, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e della privacy.

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Articolo 40 — Ricerca scientifica

1. È promossa la ricerca linguistica, storica, filologica, antropologica e sociologica sulla lingua e sulla cultura veneta.

2. Sono istituite borse di studio, dottorati e progetti di ricerca.

3. È favorita la cooperazione con università e centri di ricerca nazionali e internazionali.

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Articolo 41 — Arte e cultura

1. È promossa la produzione artistica e culturale in lingua veneta.

2. Sono sostenuti teatro, musica, letteratura, cinema, arti visive e digitali.

3. È valorizzato il patrimonio artistico e architettonico della Serenissima.

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Articolo 42 — Sport e identità

1. È promosso lo sport come strumento di aggregazione e identità.

2. Sono valorizzate le tradizioni sportive venete.

3. È garantita la partecipazione sportiva senza discriminazioni.

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Articolo 43 — Turismo culturale

1. È promosso il turismo culturale sostenibile.

2. Sono valorizzati gli itinerari storici, linguistici e paesaggistici.

3. È garantita la tutela dei centri storici e del paesaggio.

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Articolo 44 — Patrimonio immateriale

1. Sono tutelate le tradizioni orali, le feste, i saperi artigianali, le pratiche sociali e le espressioni culturali.

2. È promossa la candidatura del patrimonio veneto alle liste UNESCO.

3. È garantita la trasmissione intergenerazionale.

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Articolo 45 — Comunità venete all’estero

1. Le comunità venete all’estero sono riconosciute come parte della Comunità Nazionale Veneta.

2. Sono promossi legami culturali, linguistici e istituzionali.

3. È favorita la doppia cittadinanza culturale e la cooperazione.

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Articolo 46 — Talian e Chipilo

1. Il talian brasiliano è riconosciuto come patrimonio culturale immateriale del Brasile.

2. Il chipilegno è riconosciuto come varietà veneta del Messico.

3. Sono promossi studi e scambi con queste comunità.

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Articolo 47 — Minoranze linguistiche storiche

1. Sono tutelate le minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio, in particolare le comunità ladine, cimbre, friulane e slovene.

2. È garantita la loro partecipazione alla vita culturale e linguistica.

3. Sono attuate le convenzioni internazionali vigenti.

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Articolo 48 — Carta dei diritti linguistici dei parlanti

1. È adottata la Carta dei Diritti Linguistici dei Parlanti.

2. Ogni parlante ha diritto alla dignità linguistica, alla propria varietà, alla trasmissione, alla documentazione, alla non discriminazione, alla privacy e alla partecipazione.

3. La Carta è parte integrante della presente Norma.

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Articolo 49 — Certificazione linguistica

1. È istituito un sistema di certificazione della lingua veneta secondo i livelli del Quadro comune europeo di riferimento.

2. La certificazione è rilasciata da enti accreditati.

3. È garantita la validità internazionale.

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Articolo 50 — Cooperazione culturale internazionale

1. È promossa la cooperazione con istituzioni culturali internazionali.

2. Sono sostenuti gemellaggi, scambi e progetti comuni.

3. È favorita la presenza della cultura veneta nel mondo.

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Titolo V — Obblighi internazionali e responsabilità

Articolo 51 — Obblighi dello Stato e delle autorità pubbliche

1. Ogni autorità esercitante pubblici poteri deve rispettare i diritti fondamentali riconosciuti dalla presente Norma.

2. Ogni autorità deve interpretare gli atti amministrativi e normativi, per quanto giuridicamente possibile, in conformità con gli obblighi internazionali applicabili.

3. È nullo, nei limiti previsti dall’ordinamento competente, ogni atto interno che abbia quale oggetto diretto la soppressione arbitraria dei diritti fondamentali tutelati dalla presente Norma.

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Articolo 52 — Violazioni gravi

1. Costituiscono violazioni particolarmente gravi:

  1. la soppressione mediante coercizione dell’espressione democratica della volontà popolare;
  2. la persecuzione fondata sull’identità collettiva o linguistica;
  3. la distruzione intenzionale della trasmissione culturale e linguistica;
  4. l’impedimento sistematico e illegittimo dell’esercizio dell’autodeterminazione;
  5. ogni condotta che integri una violazione di una norma imperativa del diritto internazionale generale.

2. La qualificazione giuridica di una specifica condotta deve essere effettuata sulla base delle fonti e delle procedure previste dal diritto internazionale.

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Articolo 53 — Conseguenze delle violazioni di norme jus cogens

1. In presenza di una violazione grave di una norma imperativa del diritto internazionale generale, gli obblighi conseguenti sono determinati dal diritto internazionale.

2. Gli Stati hanno, nei casi previsti dal diritto internazionale:

  1. l’obbligo di cooperare per porre fine alla violazione mediante mezzi leciti;
  2. l’obbligo di non riconoscere come lecita una situazione creata mediante una violazione grave;
  3. l’obbligo di non prestare aiuto o assistenza al mantenimento della situazione illecita;
  4. l’obbligo di utilizzare i mezzi pacifici disponibili per contribuire alla cessazione della violazione.

3. La Commissione di diritto internazionale ha espressamente ricondotto tali conseguenze alla disciplina delle violazioni gravi di norme jus cogens.

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Articolo 54 — Riparazione

1. Ogni violazione dei diritti fondamentali deve essere seguita da un’adeguata riparazione.

2. La riparazione comprende, a seconda dei casi, restituzione, indennizzo, riabilitazione, soddisfazione e garanzie di non ripetizione.

3. La riparazione deve essere effettiva, proporzionata e tempestiva.

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Articolo 55 — Garanzie di non ripetizione

1. Sono adottate misure per prevenire il ripetersi delle violazioni.

2. Le misure comprendono riforme legislative, amministrative, educative e istituzionali.

3. È garantito il monitoraggio indipendente.

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Articolo 56 — Obblighi erga omnes e cooperazione internazionale

1. Il carattere erga omnes dell’obbligo di rispettare l’autodeterminazione impone che la questione non sia trattata come irrilevante per la comunità internazionale.

2. Gli Stati, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite, cooperano mediante mezzi pacifici alla realizzazione del principio di autodeterminazione.

3. La cooperazione internazionale comprende, ove applicabile:

  1. iniziative diplomatiche;
  2. procedure internazionali di accertamento;
  3. meccanismi di tutela dei diritti umani;
  4. cooperazione istituzionale;
  5. ricorso agli organi internazionali competenti.
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Articolo 57 — Responsabilità internazionale

1. La responsabilità internazionale dello Stato per violazione di obblighi internazionali è disciplinata dal diritto internazionale.

2. Le conseguenze sono determinate secondo gli Articoli sulla responsabilità degli Stati della Commissione di diritto internazionale.

3. La presente Norma non prevede sanzioni autonome, ma richiama il quadro internazionale applicabile.

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Articolo 58 — Accesso alla giustizia internazionale

1. Nei casi in cui siano soddisfatti i requisiti di ricevibilità e giurisdizione, possono essere utilizzati i meccanismi internazionali di tutela dei diritti umani.

2. La presente Norma non attribuisce unilateralmente competenza giurisdizionale a organi internazionali che non la possiedano in base al diritto applicabile.

3. Le procedure internazionali sono esercitate nel rispetto delle condizioni di competenza, ricevibilità, legittimazione e procedura stabilite dagli strumenti istitutivi dei singoli organismi.

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Articolo 59 — Cooperazione con le Nazioni Unite

1. È promossa la cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani e autodeterminazione.

2. Sono favoriti i rapporti periodici, le visite dei relatori speciali e la partecipazione ai meccanismi di revisione.

3. È garantita la trasparenza e la pubblicità dei rapporti.

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Articolo 60 — Cooperazione con il Consiglio d’Europa e l’OSCE

1. È promossa la cooperazione con il Consiglio d’Europa e l’OSCE.

2. Sono favoriti i programmi di tutela delle minoranze, dei diritti linguistici e della democrazia locale.

3. È garantita la partecipazione alle iniziative internazionali.

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Titolo VI — Garanzie costituzionali

Articolo 61 — Dignità, uguaglianza e non discriminazione

1. La dignità della persona costituisce principio fondamentale dell’ordinamento.

2. Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

3. È vietata ogni discriminazione fondata, in particolare, su lingua, origine, sesso, opinioni, appartenenza culturale, condizione sociale o esercizio pacifico dei diritti fondamentali.

4. La tutela dell’identità veneta non può essere utilizzata per negare i diritti fondamentali di altre persone o comunità.

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Articolo 62 — Continuità storica e patrimonio culturale

1. La memoria storica della Serenissima Repubblica di Venezia costituisce patrimonio culturale e storico della comunità veneta.

2. La presente Norma riconosce il valore storico delle istituzioni, delle tradizioni giuridiche, della lingua, dell’arte, della cultura e del patrimonio materiale e immateriale veneziano.

3. Il riferimento alla continuità storica non determina, da solo, una conclusione sulla successione o continuità della personalità internazionale di precedenti entità statali.

4. Ogni questione relativa allo status internazionale è disciplinata secondo il diritto internazionale applicabile e mediante gli strumenti previsti da tale ordinamento.

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Articolo 63 — Diritti fondamentali

1. La vita umana è inviolabile. La pena di morte è vietata.

2. La libertà personale è inviolabile. Nessuno può essere arrestato o detenuto se non nei casi e nei modi previsti dalla legge.

3. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di espressione, di informazione, di riunione e di associazione.

4. Ogni persona ha diritto alla riservatezza e alla protezione dei propri dati personali. È vietata la sorveglianza di massa.

5. Ogni persona ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un giudice imparziale. È garantito il gratuito patrocinio per i non abbienti.

6. La Repubblica garantisce il diritto alla salute, all’istruzione, al lavoro, all’abitazione, alla sicurezza sociale e a un ambiente sano e sostenibile.

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Articolo 64 — Doveri del cittadino

1. Ogni cittadino ha il dovere di contribuire al bene comune, secondo le proprie capacità e possibilità.

2. È dovere di ogni cittadino rispettare la Costituzione, le leggi e i diritti altrui.

3. È dovere di ogni cittadino contribuire alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.

4. È dovere di ogni cittadino tutelare l’ambiente, il paesaggio, il patrimonio culturale e artistico della Nazione.

5. È dovere di ogni cittadino partecipare alla vita pubblica, anche attraverso il voto, il servizio civico e le forme di democrazia diretta previste dalla Costituzione.

6. È dovere di ogni cittadino trasmettere alle generazioni future la lingua, la storia e le tradizioni del Popolo Veneto.

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Articolo 65 — Cittadinanza veneta

1. È cittadino della Repubblica Serenissima del Popolo Veneto:

  1. chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori veneti;
  2. chi risiede stabilmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni e ne fa richiesta;
  3. chi, pur non risiedendo nel territorio, dimostra di avere legami culturali, linguistici o familiari con il Popolo Veneto e ne fa richiesta.

2. La cittadinanza veneta può essere cumulata con la cittadinanza italiana e con altre cittadinanze, senza che ciò comporti limitazione di diritti.

3. La Repubblica riconosce e tutela la cittadinanza veneta onoraria per coloro che si siano distinti nella promozione della cultura, della lingua e dei valori veneti nel mondo.

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Articolo 66 — Servizio Civico Veneto

1. È istituito il Servizio Civico Veneto, della durata di sei mesi, da svolgere tra i 18 e i 25 anni.

2. Il servizio civico può essere prestato in ambito sociale, ambientale, culturale, di protezione civile o di valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

3. Il servizio civico è riconosciuto come esperienza formativa e professionalizzante, con crediti formativi per l’accesso al lavoro e allo studio.

4. Sono previste forme di servizio civico alternative per chi ha obiezione di coscienza.

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Articolo 67 — Famiglia

1. La Repubblica riconosce la famiglia come formazione sociale fondamentale.

2. Sono garantiti i diritti dei coniugi, dei figli e delle persone conviventi.

3. È promossa la conciliazione tra vita familiare e lavoro.

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Articolo 68 — Salute

1. La Repubblica garantisce il diritto alla salute come diritto fondamentale.

2. È istituito un servizio sanitario pubblico, universale e solidaristico.

3. Sono garantite la prevenzione, la cura e la riabilitazione.

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Articolo 69 — Lavoro

1. La Repubblica riconosce il diritto al lavoro.

2. Sono garantiti salari dignitosi, sicurezza sul lavoro, libertà sindacale e contrattazione collettiva.

3. È vietato il lavoro forzato e minorile.

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Articolo 70 — Abitazione

1. La Repubblica riconosce il diritto all’abitazione.

2. Sono promosse politiche per l’edilizia pubblica e sociale.

3. È garantita la tutela contro gli sfratti arbitrari.

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Articolo 71 — Ambiente

1. La Repubblica riconosce il diritto a un ambiente sano, equilibrato e sostenibile.

2. La tutela dell’ambiente, della biodiversità e del paesaggio è un dovere fondamentale.

3. Sono protetti in modo particolare la Laguna di Venezia, le Dolomiti, i fiumi, i laghi e le foreste del territorio veneto.

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Articolo 72 — Sviluppo sostenibile

1. La Repubblica promuove lo sviluppo sostenibile in conformità all’Agenda 2030.

2. Sono incentivate le energie rinnovabili, l’efficienza energetica, la mobilità sostenibile e l’economia circolare.

3. È garantita la giustizia intergenerazionale.

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Articolo 73 — Protezione civile

1. È istituito un sistema di protezione civile efficiente e coordinato.

2. Sono garantiti la prevenzione, l’allerta, il soccorso e la ricostruzione.

3. È promossa la partecipazione dei cittadini e delle associazioni.

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Articolo 74 — Sicurezza sociale

1. La Repubblica garantisce la sicurezza sociale per tutti i cittadini.

2. Sono previsti sostegni per le persone in difficoltà, gli anziani, i disabili e le famiglie.

3. È promossa l’inclusione sociale.

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Articolo 75 — Educazione civica e alla pace

1. È promossa l’educazione civica, alla pace, alla nonviolenza e alla diversità culturale.

2. Sono valorizzati la storia, la lingua e la cultura veneta.

3. È favorita la partecipazione democratica.

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Titolo VII — Tutela giurisdizionale e rimedi

Articolo 76 — Diritto al ricorso

1. Ogni persona ha diritto a un rimedio effettivo contro la violazione dei diritti riconosciuti dalla presente Norma.

2. Sono garantiti:

  1. accesso alla giustizia;
  2. diritto di difesa;
  3. procedimento equo;
  4. motivazione degli atti;
  5. possibilità di impugnazione;
  6. riparazione ove prevista dall’ordinamento applicabile.
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Articolo 77 — Giudice naturale e indipendente

1. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

2. La magistratura è indipendente e soggetta solo alla legge.

3. È garantita la separazione dei poteri.

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Articolo 78 — Giusto processo

1. Il processo deve essere equo, pubblico e di durata ragionevole.

2. Sono garantiti il contraddittorio, la parità delle parti e la presunzione di innocenza.

3. Le sentenze devono essere motivate.

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Articolo 79 — Autorità di garanzia

1. È istituita un’Autorità indipendente per la tutela dei diritti fondamentali, linguistici e culturali del Popolo Veneto.

2. L’Autorità:

  1. riceve segnalazioni e denunce;
  2. documenta le violazioni;
  3. formula raccomandazioni;
  4. promuove studi giuridici;
  5. monitora l’attuazione della presente Norma;
  6. predispone rapporti pubblici annuali;
  7. promuove, nei limiti delle proprie competenze, la cooperazione con organismi internazionali.

3. L’Autorità opera secondo indipendenza, imparzialità, trasparenza e legalità.

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Articolo 80 — Difensore civico

1. È istituito il Difensore civico per la tutela dei diritti dei cittadini.

2. Il Difensore civico interviene contro abusi, ritardi e disfunzioni amministrative.

3. È garantita l’autonomia e l’indipendenza.

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Articolo 81 — Mediazione e conciliazione

1. Sono promossi la mediazione e la conciliazione per la soluzione pacifica delle controversie.

2. Sono garantiti la volontarietà, la riservatezza e l’equità.

3. Gli accordi raggiunti sono vincolanti nei limiti previsti dalla legge.

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Articolo 82 — Arbitrato

1. È promosso l’arbitrato per le controversie internazionali.

2. Sono garantiti l’indipendenza degli arbitri, il contraddittorio e la motivazione.

3. Il lodo arbitrale è vincolante secondo il diritto internazionale.

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Articolo 83 — Ricorso agli organismi internazionali

1. Nei casi in cui siano soddisfatti i relativi requisiti di ricevibilità e giurisdizione, possono essere utilizzati i meccanismi internazionali di tutela dei diritti umani.

2. La presente Norma non attribuisce unilateralmente competenza giurisdizionale a organi internazionali che non la possiedano in base al diritto applicabile.

3. Le procedure internazionali sono esercitate nel rispetto delle condizioni di competenza, ricevibilità, legittimazione e procedura stabilite dagli strumenti istitutivi dei singoli organismi.

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Articolo 84 — Esecuzione delle decisioni internazionali

1. Le decisioni degli organi internazionali competenti sono eseguite secondo il diritto internazionale.

2. Sono adottate le misure legislative e amministrative necessarie.

3. È garantita la trasparenza e l’informazione pubblica.

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Articolo 85 — Cooperazione giudiziaria

1. È promossa la cooperazione giudiziaria internazionale.

2. Sono favoriti lo scambio di informazioni, l’assistenza giudiziaria e il riconoscimento delle decisioni.

3. È garantita la tutela dei diritti fondamentali.

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Titolo VIII — Invalidità, conformità e interpretazione

Articolo 86 — Contrasto con norme imperative

1. Nessuna disposizione della presente Norma autorizza la conclusione o l’applicazione di accordi contrari a una norma imperativa del diritto internazionale generale.

2. Qualora un trattato sia in conflitto con una norma imperativa di diritto internazionale generale, la questione della sua invalidità è disciplinata dal diritto internazionale applicabile, inclusi gli articoli 53 e 64 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

3. La nullità di un trattato per contrasto con una norma jus cogens non è dichiarata unilateralmente dalla presente Norma nei confronti dell’intero ordinamento internazionale; essa opera secondo le regole internazionali applicabili.

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Articolo 87 — Interpretazione conforme

1. Ogni disposizione della presente Norma deve essere interpretata in modo da garantire la massima tutela effettiva dei diritti fondamentali compatibile con il diritto internazionale.

2. In caso di dubbio interpretativo, devono essere privilegiati:

  1. il rispetto della dignità umana;
  2. la libertà;
  3. l’uguaglianza;
  4. la non discriminazione;
  5. la tutela dell’identità culturale;
  6. la tutela linguistica;
  7. la partecipazione democratica;
  8. l’autodeterminazione pacifica;
  9. il rispetto della Carta delle Nazioni Unite.
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Articolo 88 — Principio pro homine

1. Le norme sui diritti fondamentali devono essere interpretate nel senso più favorevole alla persona.

2. In caso di conflitto tra norme, prevale quella che garantisce la tutela più ampia.

3. È vietata ogni interpretazione restrittiva dei diritti fondamentali.

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Articolo 89 — Principio pro autodeterminatione

1. Le norme sull’autodeterminazione devono essere interpretate nel senso più favorevole all’esercizio pacifico e democratico del diritto.

2. È vietata ogni interpretazione che svuoti il diritto del suo contenuto essenziale.

3. Sono privilegiati i mezzi pacifici e negoziati.

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Articolo 90 — Divieto di unilateralismo

1. La presente Norma non autorizza atti unilaterali contrari al diritto internazionale.

2. Le questioni relative allo status internazionale sono risolte mediante negoziato, accordo e procedure internazionali.

3. È garantita la cooperazione con gli Stati e le organizzazioni internazionali.

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Articolo 91 — Interpretazione evolutiva

1. La presente Norma deve essere interpretata alla luce dell’evoluzione del diritto internazionale.

2. Sono recepiti gli standard più elevati di tutela dei diritti umani.

3. È garantita la progressività dei diritti.

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Articolo 92 — Clausola di salvaguardia internazionale

1. Nulla nella presente Norma può essere interpretato come rinuncia a diritti riconosciuti dal diritto internazionale generale.

2. Nulla nella presente Norma può essere interpretato come autorizzazione alla violazione della Carta delle Nazioni Unite.

3. Restano integralmente salvi gli obblighi derivanti dalle norme imperative del diritto internazionale generale.

4. Restano salvi gli ulteriori diritti che possano derivare dall’evoluzione del diritto internazionale.

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Articolo 93 — Clausola di progressività dei diritti

1. La tutela prevista dalla presente Norma costituisce livello minimo di protezione.

2. L’adozione successiva di standard internazionali più elevati di tutela non comporta la riduzione dei diritti già riconosciuti.

3. Ogni interpretazione deve perseguire la massima effettività dei diritti fondamentali compatibile con il diritto internazionale.

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Articolo 94 — Divieto di regressione

1. È vietata ogni regressione nella tutela dei diritti fondamentali.

2. Le misure di austerità o di crisi non possono giustificare la riduzione dei diritti essenziali.

3. È garantita la continuità dei servizi pubblici essenziali.

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Articolo 95 — Bilanciamento dei diritti

1. In caso di conflitto tra diritti, si applica il principio di proporzionalità.

2. Il bilanciamento deve rispettare il contenuto essenziale dei diritti.

3. La dignità umana non può essere soggetta a bilanciamento.

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Titolo IX — Garanzia intergenerazionale

Articolo 96 — Diritti delle generazioni future

1. La comunità veneta riconosce alle generazioni future un interesse alla conservazione della propria identità culturale, linguistica, storica e ambientale.

2. Le istituzioni sono tenute a promuovere politiche idonee ad assicurare la trasmissione intergenerazionale del patrimonio culturale e linguistico.

3. Nessuna generazione può deliberatamente distruggere le condizioni fondamentali necessarie alla conservazione di tale patrimonio.

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Articolo 97 — Sostenibilità ambientale

1. La Repubblica promuove la sostenibilità ambientale in tutte le politiche pubbliche.

2. Sono adottate misure per la riduzione delle emissioni, la tutela della biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

3. È garantita la partecipazione delle generazioni future attraverso strumenti di rappresentanza.

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Articolo 98 — Giustizia intergenerazionale

1. Le decisioni pubbliche devono considerare l’impatto sulle generazioni future.

2. È istituito un Osservatorio per la giustizia intergenerazionale.

3. Sono promossi bilanci intergenerazionali e valutazioni di impatto.

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Articolo 99 — Patrimonio culturale per le generazioni future

1. Il patrimonio culturale e linguistico è tutelato come bene comune delle generazioni presenti e future.

2. Sono garantiti la conservazione, la documentazione e l’accesso.

3. È promossa l’educazione al patrimonio.

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Articolo 100 — Clima e biodiversità

1. La Repubblica riconosce la crisi climatica e la perdita di biodiversità come emergenze globali.

2. Sono adottate misure ambiziose in conformità all’Accordo di Parigi e alla Convenzione sulla diversità biologica.

3. È garantita la transizione ecologica giusta.

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Titolo X — Attuazione istituzionale

Articolo 101 — Obbligo di attuazione

1. Le istituzioni del Popolo Veneto sono obbligate ad adottare gli atti necessari per dare effettività ai diritti riconosciuti dalla presente Norma.

2. L’attuazione comprende:

  1. strumenti legislativi;
  2. strumenti amministrativi;
  3. programmi educativi;
  4. tutela linguistica;
  5. conservazione del patrimonio culturale;
  6. partecipazione democratica;
  7. documentazione e archiviazione;
  8. cooperazione internazionale.
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Articolo 102 — Programma di attuazione

1. È adottato un Programma pluriennale di attuazione della Norma.

2. Il Programma definisce obiettivi, tempi, risorse e responsabilità.

3. È garantito il monitoraggio pubblico.

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Articolo 103 — Risorse finanziarie

1. Sono stanziate risorse adeguate per l’attuazione della Norma.

2. È istituito un Fondo per la lingua e la cultura veneta.

3. È garantita la trasparenza nella gestione delle risorse.

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Articolo 104 — Autorità Linguistica Veneta

1. È istituita l’Autorità Linguistica Veneta (ALV).

2. L’ALV cura lo standard GVIM, il Dizionario, il Corpus, gli Archivi e la certificazione.

3. L’ALV opera con indipendenza scientifica e trasparenza.

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Articolo 105 — Comitato scientifico

1. È istituito un Comitato scientifico internazionale.

2. Il Comitato è composto da esperti di linguistica, filologia, lessicografia, sociolinguistica, fonetica, terminologia, informatica linguistica, digital humanities e conservazione del patrimonio.

3. Il Comitato opera con indipendenza e pubblica le proprie metodologie.

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Articolo 106 — Osservatorio per i diritti linguistici

1. È istituito un Osservatorio per i diritti linguistici.

2. L’Osservatorio monitora l’uso della lingua veneta, documenta le violazioni e propone misure.

3. Pubblica rapporti annuali.

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Articolo 107 — Archivio digitale

1. È istituito l’Archivio Digitale de la Lengua Veneta (ADLV).

2. L’Archivio conserva testi, audio, immagini, manoscritti, dizionari, grammatiche e documenti.

3. È garantita la conservazione a lungo termine e l’accesso pubblico.

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Articolo 108 — Corpus linguistico

1. È istituito il Corpus Linguistego Veneto (CLV).

2. Il Corpus comprende testi scritti, orali, storici, digitali e della diaspora.

3. È garantita l’interoperabilità e l’accesso per la ricerca.

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Articolo 109 — Educazione e formazione

1. Sono promossi programmi di formazione per insegnanti di lingua veneta.

2. Sono istituiti corsi universitari e master.

3. Sono garantiti materiali didattici aggiornati.

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Articolo 110 — Ricerca e innovazione

1. È promossa la ricerca sulla lingua e sulla cultura veneta.

2. Sono finanziati progetti di innovazione digitale e intelligenza artificiale.

3. È favorita la cooperazione internazionale.

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Articolo 111 — Cooperazione con le università

1. Sono promossi accordi con università italiane e straniere.

2. Sono istituite borse di studio, dottorati e progetti di ricerca.

3. È garantita la libertà accademica.

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Articolo 112 — Editoria e produzione culturale

1. È promossa l’editoria in lingua veneta.

2. Sono sostenuti autori, traduttori ed editori.

3. È garantita la distribuzione nelle biblioteche e nelle scuole.

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Articolo 113 — Biblioteca nazionale veneta

1. È istituita la Biblioteca Nazionale Veneta.

2. La Biblioteca raccoglie tutte le pubblicazioni in lingua veneta e sulla cultura veneta.

3. È garantito l’accesso pubblico e digitale.

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Articolo 114 — Museo della lingua veneta

1. È istituito il Museo della Lingua Veneta.

2. Il Museo documenta la storia, le varietà e la diffusione della lingua.

3. È promossa la didattica museale.

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Articolo 115 — Cooperazione internazionale

1. È promossa la cooperazione con organismi internazionali.

2. Sono favoriti i partenariati con regioni e comunità linguistiche.

3. È garantita la partecipazione ai programmi internazionali.

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Titolo XI — Clausola di pace e legalità internazionale

Articolo 116 — Divieto della forza

1. L’autodeterminazione del Popolo Veneto deve essere perseguita esclusivamente mediante mezzi pacifici e democratici.

2. È vietato il ricorso alla forza contrario alla Carta delle Nazioni Unite.

3. È vietata ogni forma di violenza politica, intimidazione o coercizione fisica diretta a determinare l’esito dell’esercizio dell’autodeterminazione.

4. La presente Norma deve essere interpretata in modo conforme al principio di soluzione pacifica delle controversie internazionali.

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Articolo 117 — Soluzione pacifica delle controversie

1. Le controversie sono risolte mediante negoziato, mediazione, conciliazione, arbitrato o altro mezzo pacifico.

2. È garantita la buona fede nelle negoziazioni.

3. È promossa la diplomazia preventiva.

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Articolo 118 — Neutralità

1. La Repubblica Serenissima del Popolo Veneto è uno Stato neutrale.

2. Non partecipa ad alleanze militari offensive e non consente l’installazione di basi militari straniere sul proprio territorio.

3. La neutralità non impedisce la partecipazione a missioni di pace, di soccorso umanitario e di cooperazione internazionale.

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Articolo 119 — Cultura della pace

1. È promossa la cultura della pace e della nonviolenza.

2. Sono istituiti programmi educativi e di ricerca sulla pace.

3. È istituito un Corpo di Pace Veneto per la mediazione e la diplomazia preventiva.

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Articolo 120 — Disarmo

1. La Repubblica promuove il disarmo generale e completo.

2. Sostiene i trattati internazionali di disarmo e non proliferazione.

3. È garantita la trasparenza sulle spese militari.

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Titolo XII — Disposizioni transitorie e finali

Articolo 121 — Referendum costituente

1. L’adozione definitiva della presente Norma può essere sottoposta alla libera e democratica approvazione popolare mediante referendum.

2. Il referendum deve garantire:

  1. universalità del suffragio previsto;
  2. uguaglianza del voto;
  3. libertà della campagna informativa;
  4. segretezza;
  5. trasparenza;
  6. verificabilità;
  7. controllo indipendente;
  8. pubblicazione integrale dei risultati.
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Articolo 122 — Entrata in vigore

1. La presente Norma entra in vigore secondo le procedure di approvazione stabilite dall’ordinamento del Popolo Veneto.

2. L’entrata in vigore interna della presente Norma non pregiudica le procedure previste dal diritto internazionale per il riconoscimento, l’accertamento o l’esercizio di diritti aventi rilevanza internazionale.

3. Le sue disposizioni sono immediatamente vincolanti per gli organi e le istituzioni che ne riconoscono l’efficacia nell’ordinamento interno.

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Articolo 123 — Clausola di salvaguardia internazionale

1. Nulla nella presente Norma può essere interpretato come rinuncia a diritti riconosciuti dal diritto internazionale generale.

2. Nulla nella presente Norma può essere interpretato come autorizzazione alla violazione della Carta delle Nazioni Unite.

3. Restano integralmente salvi gli obblighi derivanti dalle norme imperative del diritto internazionale generale.

4. Restano salvi gli ulteriori diritti che possano derivare dall’evoluzione del diritto internazionale.

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Articolo 124 — Clausola di progressività dei diritti

1. La tutela prevista dalla presente Norma costituisce livello minimo di protezione.

2. L’adozione successiva di standard internazionali più elevati di tutela non comporta la riduzione dei diritti già riconosciuti.

3. Ogni interpretazione deve perseguire la massima effettività dei diritti fondamentali compatibile con il diritto internazionale.

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Articolo 125 — Deposito, pubblicità e autenticità

1. Il testo ufficiale della presente Norma è depositato presso gli archivi istituzionali competenti.

2. Una copia autentica è conservata negli archivi storici e istituzionali indicati dall’autorità competente.

3. Il testo digitale ufficiale è pubblicato mediante sistema verificabile e permanentemente accessibile.

4. Ogni modifica deve essere identificata mediante numero, data, autorità competente e versione autentica.

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Articolo 126 — Revisione costituzionale

1. La presente Norma può essere revisionata su iniziativa di un quarto dei membri del Parlamento, del Governo o di 100.000 elettori.

2. La revisione deve essere approvata con due deliberazioni successive a maggioranza assoluta, intervallate da almeno tre mesi.

3. La revisione è sottoposta a referendum confermativo obbligatorio.

4. Non sono ammesse revisioni che contrastino con la forma repubblicana, la sovranità popolare, la neutralità, la laicità, i diritti fondamentali e la sovranità monetaria.

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Articolo 127 — Norma finale di supremazia dei diritti fondamentali

1. I diritti fondamentali, l’autodeterminazione, la dignità umana, la libertà, l’uguaglianza e la tutela dell’identità linguistica e culturale costituiscono principi fondamentali della presente Norma.

2. Nessuna autorità può utilizzare la presente Norma per sopprimere i diritti fondamentali di altri individui o comunità.

3. L’esercizio dell’autodeterminazione è inseparabile dal rispetto dei diritti umani universali, della democrazia, della pace e del diritto internazionale.

4. Ogni atto contrario alle disposizioni imperative della presente Norma è sottoposto alle procedure di controllo, invalidazione o disapplicazione previste dall’ordinamento competente.

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Articolo 128 — Disposizione finale

La presente Norma Fondamentale Imperativa è adottata quale atto di riconoscimento, tutela e attuazione dei diritti fondamentali del Popolo Veneto e del suo diritto all’autodeterminazione, nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale generale.

Essa deve essere interpretata secondo il principio:

AUTODETERMINAZIONE — DIGNITÀ — LIBERTÀ — LINGUA — CULTURA — DEMOCRAZIA — PACE — DIRITTO INTERNAZIONALE

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Articolo 129 — Disposizioni transitorie

1. Fino all’entrata in vigore della presente Norma, le istituzioni esistenti adottano le misure necessarie per la sua attuazione.

2. È istituito un Comitato di transizione con il compito di coordinare il processo di attuazione.

3. Il Comitato opera in modo trasparente e partecipativo.

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Articolo 130 — Entrata in vigore differita

1. L’entrata in vigore di specifiche disposizioni può essere differita per consentire l’adeguamento normativo e amministrativo.

2. Il differimento deve essere motivato e temporaneo.

3. È garantita la pubblicità.

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Titolo XIII — Minoranze e altre comunità

Articolo 131 — Tutela delle minoranze

1. La Repubblica tutela le minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio.

2. Sono garantiti i diritti linguistici, culturali, educativi e di partecipazione.

3. Sono attuate le convenzioni internazionali vigenti.

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Articolo 132 — Comunità ladina, cimbra, friulana e slovena

1. Sono riconosciute le comunità ladina, cimbra, friulana e slovena.

2. Sono garantiti l’insegnamento nella lingua materna e l’uso nella vita pubblica.

3. Sono promossi studi e valorizzazione.

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Articolo 133 — Altre comunità immigrate

1. Sono tutelati i diritti delle persone immigrate.

2. È promossa l’integrazione nel rispetto della diversità culturale.

3. È garantita la parità di accesso ai servizi.

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Articolo 134 — Rom e Sinti

1. Sono riconosciuti i diritti delle comunità Rom e Sinti.

2. Sono promosse l’inclusione, l’educazione e la cultura.

3. È garantita la tutela contro la discriminazione.

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Articolo 135 — Dialogo interculturale

1. È promosso il dialogo interculturale e interreligioso.

2. Sono sostenuti progetti di conoscenza reciproca.

3. È garantita la pace sociale.

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Titolo XIV — Cooperazione internazionale e diplomazia

Articolo 136 — Principi della politica estera

1. La Repubblica persegue una politica estera di pace, cooperazione e neutralità.

2. Rispetta il diritto internazionale, i diritti umani e la Carta delle Nazioni Unite.

3. Promuove la diplomazia preventiva, la mediazione e la risoluzione pacifica dei conflitti.

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Articolo 137 — Venezia sede internazionale

1. Venezia è candidata a sede di organizzazioni internazionali, istituti di ricerca e centri di mediazione per la pace.

2. Sono promosse iniziative culturali e diplomatiche.

3. È garantita la neutralità e l’indipendenza.

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Articolo 138 — Cooperazione allo sviluppo

1. La Repubblica promuove la cooperazione internazionale allo sviluppo.

2. È istituito un fondo per la cooperazione.

3. Sono privilegiati i Paesi del Mediterraneo e le aree di tradizionale influenza veneta.

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Articolo 139 — Rapporti con l’Unione Europea

1. I rapporti con l’Unione Europea sono di tipo intergovernativo e settoriale, nel rispetto della sovranità e della neutralità veneta.

2. La Repubblica non cede sovranità monetaria, fiscale o giuridica senza referendum popolare.

3. Sono negoziati accordi di cooperazione e libero scambio.

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Articolo 140 — Rapporti con la Repubblica Italiana

1. I rapporti con la Repubblica Italiana sono informati al principio di leale collaborazione e di soluzione negoziata.

2. Sono promessi accordi di autonomia, federalismo e tutela delle minoranze.

3. È garantito il rispetto dei diritti dei cittadini.

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Titolo XV — Transizione e negoziato con la Repubblica Italiana e l’Unione Europea

Articolo 141 — Tavolo negoziale

1. È istituito un Tavolo negoziale con la Repubblica Italiana e l’Unione Europea.

2. Il Tavolo ha il compito di definire le modalità di attuazione della presente Norma.

3. Il Tavolo opera con trasparenza e partecipazione.

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Articolo 142 — Referendum consultivo

1. Prima dell’apertura del Tavolo negoziale, è indetto un referendum consultivo.

2. Il referendum ha ad oggetto le forme di autodeterminazione da perseguire.

3. L’esito è vincolante per i negoziatori.

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Articolo 143 — Garanzie costituzionali italiane

1. La presente Norma è attuata nel rispetto dei principi supremi della Costituzione Italiana.

2. Sono privilegiate le procedure di revisione costituzionale e di autonomia differenziata.

3. È garantito il dialogo istituzionale.

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Articolo 144 — Tutela dei diritti acquisiti

1. Sono tutelati i diritti acquisiti dei cittadini.

2. È garantita la continuità dei servizi pubblici.

3. È garantita la parità di trattamento.

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Articolo 145 — Composizione pacifica

1. Ogni controversia è risolta mediante mezzi pacifici.

2. È escluso il ricorso alla forza.

3. È garantita la mediazione internazionale.

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Titolo XVI — Clausole finali

Articolo 146 — Interpretazione autentica

1. L’interpretazione autentica della presente Norma spetta all’Assemblea Costituente o all’organo competente.

2. Le interpretazioni sono pubblicate e accessibili.

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