Rete Europea dei Popoli Autoctoni per l’Autodeterminazione. Schema strategico di alleanze internazionali tra Movimenti Autonomisti ed Indipendentisti Europei.
Carta di Strasburgo
Rete Europea dei Popoli Autoctoni per l’Autodeterminazione
Schema strategico di alleanze internazionali tra Movimenti Autonomisti ed Indipendentisti Europei
1. Premessa e fondamento
La Carta di Strasburgo costituisce lo schema strategico di riferimento della Rete Europea dei Popoli Autoctoni per l’Autodeterminazione. Essa nasce dalla volontà condivisa di rafforzare le alleanze internazionali tra movimenti autonomisti e indipendentisti europei, nel rispetto del diritto internazionale e dei principi democratici.
La Carta si iscrive nella continuità storica delle lotte per il riconoscimento dei diritti dei popoli e delle comunità autoctone d’Europa, richiamando i principi affermati dalla Carta delle Nazioni Unite, dai Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, nonché dalle risoluzioni dell’Assemblea Generale dell’ONU in materia di autodeterminazione.
— Articolo 1, Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici
2. Obiettivi della Rete
La Rete Europea dei Popoli Autoctoni per l’Autodeterminazione persegue i seguenti obiettivi prioritari:
- Promuovere il riconoscimento internazionale del diritto inalienabile all’autodeterminazione dei popoli europei;
- Favorire la cooperazione permanente tra movimenti e istituzioni rappresentative delle nazioni senza Stato;
- Scambiare buone pratiche in materia di democrazia diretta, tutela linguistica e culturale, sovranità economica e monetaria;
- Costruire una voce unitaria e autorevole nei fori internazionali (ONU, Consiglio d’Europa, OSCE, Unione Europea);
- Sostenere iniziative diplomatiche, giuridiche e culturali orientate alla pace, alla giustizia e al rispetto reciproco.
3. Principi giuridici internazionali
La Carta di Strasburgo si fonda sui seguenti pilastri normativi:
- Carta delle Nazioni Unite (art. 1 e art. 55) – principio di autodeterminazione dei popoli;
- Risoluzione 1514 (XV) dell’Assemblea Generale ONU (1960);
- Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (art. 1);
- Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni (UNDRIP);
- Convenzione di Montevideo (1933) sui criteri di statualità;
- Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (Consiglio d’Europa);
- Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali.
La Rete riconosce che l’esercizio pacifico e democratico del diritto di autodeterminazione non costituisce minaccia all’ordine internazionale, ma contribuisce alla stabilità, alla diversità culturale e alla giustizia globale.
4. Popoli e Nazioni partecipanti
La Rete è aperta a tutte le nazioni e comunità autoctone europee che condividono i principi della presente Carta. Tra i popoli e le realtà storicamente coinvolte nelle dinamiche di autodeterminazione europea figurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
L’adesione avviene su base volontaria e democratica, attraverso la sottoscrizione formale della Carta da parte delle autorità o movimenti rappresentativi legittimati.
5. Strumenti di cooperazione
5.1 Coordinamento diplomatico
La Rete promuove canali di comunicazione permanenti tra i rappresentanti dei popoli aderenti, finalizzati a posizioni comuni nei fori internazionali e a iniziative di advocacy congiunta.
5.2 Scambio di esperienze istituzionali
Sono incoraggiati scambi su modelli di democrazia diretta, sistemi elettorali, tutela delle lingue autoctone, politiche culturali e strumenti di sovranità economica (valute locali, banche nazionali di autodeterminazione, registri catastali e anagrafici sovrani).
5.3 Osservazione reciproca e solidarietà
I membri della Rete si impegnano a osservare e sostenere i processi democratici e referendari degli altri popoli, nel rispetto della legalità internazionale e dei diritti umani.
6. Impegni reciproci
Ogni soggetto aderente alla Carta di Strasburgo si impegna a:
- Rispettare e promuovere i diritti fondamentali di tutti i popoli;
- Rifiutare ogni forma di violenza e perseguire esclusivamente vie pacifiche e democratiche;
- Tutelare la diversità linguistica, culturale e storica dell’Europa;
- Collaborare alla creazione di spazi di dialogo multilaterale;
- Informare reciprocamente le proprie comunità e le istituzioni internazionali sui progressi e sulle sfide dei processi di autodeterminazione.
7. Attuazione e monitoraggio
La Rete istituisce meccanismi di coordinamento leggeri e flessibili, basati sul consenso. Periodicamente potranno essere organizzati incontri, conferenze e gruppi di lavoro tematici. Ogni membro mantiene piena autonomia decisionale sulle proprie strategie nazionali.
Lo Stato Veneto, attraverso le sue istituzioni (Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto, Ministero per le Relazioni con l’Estero e la Cooperazione Internazionale, Banco Nazionale Veneto San Marco), offre la propria disponibilità a fungere da punto di riferimento logistico e diplomatico per le attività della Rete.
8. Disposizioni finali
La presente Carta di Strasburgo entra in vigore per ciascun firmatario al momento della sottoscrizione formale. Essa resta aperta all’adesione di altri popoli e movimenti europei che ne condividano i principi.
La Carta non costituisce trattato internazionale vincolante in senso stretto, ma rappresenta un impegno politico-giuridico di cooperazione e solidarietà tra popoli liberi e democratici.
Stato Veneto VT-963
Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto
Ministero Veneto per le Relazioni con l’Estero e la Cooperazione Internazionale
Venezia, Palazzo Ducale
