ATTO DI BELLIGERANZA E ATTIVAZIONE OBBLIGHI INTERNAZIONALI
Atto unilaterale di Belligeranza difensiva e legittima ai sensi del diritto internazionale umanitario, imposizione dell’obbligo internazionale di negoziazione in buona fede (Art. 26 Convenzione di Vienna 1969), attivazione esplicita della formula del silenzio-assenso qualificato, annuncio formale di richiesta di parere consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia (Art. 96 Carta ONU) e richiamo alle conseguenze di responsabilità internazionale per gravi violazioni di norme imperative di jus cogens e obblighi erga omnes.