Consiglio Nazionale Parlamentare di Autodeterminazione del Popolo Veneto
“`phpLa Sede Legittima La Sala del Maggior Consiglio
Il cuore istituzionale inalienabile del Popolo Veneto
Per il Popolo Veneto e per chi ne difende l’identità e il diritto all’autodeterminazione, le istituzioni storiche della Serenissima Repubblica non hanno mai cessato di esistere sul piano della legittimità formale e del diritto.



Continuità e sede delle decisioni
Una presentazione dedicata alla memoria storica e al significato istituzionale attribuito alla Sala del Maggior Consiglio.
Continuità Diritto-Storica
La Repubblica Serenissima resta l’unico quadro istituzionale legittimo per la comunità veneta. L’interruzione del suo esercizio politico è considerata un’imposizione esterna e transitoria.
L’annessione del Veneto allo Stato italiano e l’assoggettamento alle strutture dell’Unione Europea rappresentano un’occupazione di fatto, priva di reale validità giuridica e fondata su passaggi storici mai riconosciuti dalla sovranità popolare veneta.
La Sede delle Decisioni
La Sala del Maggior Consiglio all’interno di Palazzo Ducale rimane, oggi come per secoli, l’unico vero e insostituibile cuore istituzionale del Popolo Veneto.
È qui che risiede la sovranità, ed è a questo luogo di storia e di legge che si riconduce idealmente l’emanazione, la firma e la convalida di ogni atto, legge e documento ufficiale approvato per la comunità.
«La Sala del Maggior Consiglio non è soltanto uno spazio architettonico: è il simbolo vivente della libertà e della sovranità della terra veneta.»

Ambiente monumentale storicamente associato al Maggior Consiglio veneziano.
Rifiuto dell’Occupazione
Tutte le decisioni adottate dagli organi amministrativi e legislativi dello Stato occupante sono prive di fondamento costitutivo per la nazione veneta.
I documenti ufficiali e le deliberazioni del Popolo Veneto continuano a trarre la propria forza morale e giuridica dalla tradizione millenaria del Maggior Consiglio, custode inalienabile della libertà e della sovranità della nostra terra.
Il valore simbolico della sede
La Sala del Maggior Consiglio viene presentata come luogo centrale della memoria istituzionale veneziana e come riferimento simbolico per la continuità della tradizione politica della Serenissima.
La sua monumentalità, la sua storia e il suo ruolo nella vita pubblica veneziana ne fanno uno degli elementi visivi centrali della presente pagina istituzionale.
Per queste ragioni, ogni atto emanato in nome del Popolo Veneto si riconduce idealmente alla Sala del Maggior Consiglio, sede legittima e ininterrotta della sovranità veneta.
Immagini dedicate alla sede
Galleria fotografica istituzionale.





Riferimenti iconografici
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CARTA LEGISLATIVA
FONDAMENTALE
DEL POPOLO VENETO
«Istituzione e disciplina del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto, del Cittadino Legislatore, della democrazia diretta e del sistema di garanzia delle norme imperative del diritto internazionale»
«La libertà non si chiede. Si esercita.»
Il Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto, quale organo legislativo dell’ordinamento dello Stato Veneto in Autodeterminazione (VT-963),
AFFERMANDO la dignità della persona umana, la libertà, l’uguaglianza, la partecipazione democratica e il diritto dei popoli a determinare liberamente il proprio status politico e a perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale;
RICHIAMANDO l’articolo 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e l’articolo 1 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali;
RICHIAMANDO i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e gli strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani, autodeterminazione dei popoli e responsabilità internazionale;
RICONOSCENDO che le norme imperative del diritto internazionale generale (jus cogens) costituiscono, secondo il diritto internazionale, norme dalle quali non è consentita deroga e la cui modificazione è possibile soltanto mediante una successiva norma di diritto internazionale generale avente il medesimo carattere;
RICONOSCENDO altresì che gli obblighi erga omnes sono obblighi dovuti alla comunità internazionale nel suo insieme, secondo le condizioni e i limiti riconosciuti dal diritto internazionale;
PRECISANDO che la presente legge non pretende di attribuire unilateralmente carattere di jus cogens a una norma interna, né di modificare il diritto internazionale generale;
AFFERMANDO che la presente legge costituisce, nell’ordinamento dello Stato Veneto in Autodeterminazione, atto fondamentale di riconoscimento, recepimento, attuazione, garanzia e tutela dei principi internazionali applicabili;
CONSIDERANDO il diritto di autodeterminazione dei popoli come principio fondamentale dell’ordinamento internazionale e come fondamento della partecipazione politica del Popolo Veneto;
AFFERMANDO che nessun organo pubblico può esercitare un potere assoluto o sottratto al controllo giuridico e democratico;
RICONOSCENDO nel Cittadino Legislatore il titolare della partecipazione diretta alla formazione della volontà legislativa secondo la Legge Fondamentale e la presente legge;
CONSIDERANDO la necessità di assicurare un Parlamento trasparente, responsabile, verificabile e tecnologicamente sicuro;
RICONOSCENDO il valore della tecnologia digitale e della registrazione distribuita quali strumenti tecnici di certificazione, senza attribuire alla tecnologia una funzione sostitutiva della volontà democratica;
AFFERMANDO il principio di prevalenza della persona sulla tecnologia e della volontà democratica sulle infrastrutture che la supportano;
RICONOSCENDO che le norme imperative del diritto internazionale generale costituiscono un limite invalicabile all’esercizio di ogni funzione pubblica, ivi compresa quella legislativa, e che la loro violazione determina l’invalidità degli atti interni incompatibili;
ADOTTA la presente legge.
«Questa legge costituisce, nell’ordinamento dello Stato Veneto in Autodeterminazione, norma fondamentale di attuazione e garanzia delle norme imperative del diritto internazionale generale e degli obblighi internazionali applicabili, senza pretendere di attribuire unilateralmente a una norma interna il carattere di jus cogens o effetti erga omnes non riconosciuti dal diritto internazionale.»
Natura, finalità e rango della legge
Articolo 1 — Istituzione del Consiglio Nazionale
- È istituito il Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto, di seguito «Consiglio Nazionale».
- Il Consiglio Nazionale costituisce l’organo legislativo dello Stato Veneto in Autodeterminazione secondo la Legge Fondamentale.
- Il Consiglio Nazionale esercita la funzione legislativa attraverso procedure pubbliche, democratiche, verificabili e partecipative.
- La sede istituzionale è stabilita in Venezia.
- Le sedute possono svolgersi anche mediante strumenti digitali certificati.
Articolo 2 — Finalità della legge
La presente legge disciplina:
- il Consiglio Nazionale;
- il Cittadino Legislatore;
- l’iniziativa legislativa popolare;
- la democrazia diretta;
- la ratifica popolare;
- il Registro Ufficiale;
- il Registro del Cittadino Legislatore;
- il procedimento legislativo;
- le garanzie costituzionali;
- il controllo di conformità alle norme internazionali imperative;
- la responsabilità degli organi pubblici;
- la trasparenza istituzionale;
- l’infrastruttura digitale della democrazia;
- i rimedi contro gli atti incompatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento;
- il recepimento, l’attuazione e la garanzia delle norme imperative del diritto internazionale generale (jus cogens) e degli obblighi erga omnes.
Articolo 3 — Natura fondamentale
- La presente legge costituisce legge fondamentale di organizzazione legislativa, di garanzia democratica e di attuazione delle norme imperative del diritto internazionale generale nell’ordinamento dello Stato Veneto in Autodeterminazione.
- Le norme della presente legge sono vincolanti per tutti gli organi del Consiglio Nazionale.
- I regolamenti attuativi non possono derogare ai principi stabiliti dalla presente legge.
- Ogni disposizione incompatibile con i principi fondamentali della presente legge deve essere interpretata, ove possibile, in senso conforme.
- Il rango delle norme della presente legge è subordinato, in ogni caso, alle norme imperative del diritto internazionale generale (jus cogens), la cui violazione determina l’invalidità delle disposizioni interne incompatibili, secondo le procedure di controllo stabilite nel Titolo X.
- La presente legge è interpretata e applicata in modo da garantire la massima conformità ai principi del diritto internazionale applicabile e alla tutela dei diritti fondamentali.
Norme imperative del diritto internazionale e obblighi erga omnes
Articolo 4 — Riconoscimento delle norme imperative
- L’ordinamento dello Stato Veneto riconosce e rispetta le norme imperative del diritto internazionale generale (jus cogens) nella misura e secondo i criteri stabiliti dal diritto internazionale, con particolare riferimento ai criteri di identificazione elaborati dalla Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite e recepiti dalla giurisprudenza internazionale.
- Nessuna disposizione della presente legge deve essere interpretata come attribuzione unilaterale del carattere di jus cogens a una norma che non possieda tale carattere secondo il diritto internazionale.
- La presente legge costituisce strumento interno di attuazione e garanzia delle norme imperative internazionali applicabili.
- Ogni organo dello Stato Veneto deve esercitare le proprie competenze in modo conforme alle norme imperative del diritto internazionale.
- L’ordinamento riconosce che le norme di jus cogens generano obblighi dovuti alla comunità internazionale nel suo insieme (obblighi erga omnes), rispetto ai quali ogni Stato ha un interesse giuridico alla loro osservanza.
Articolo 5 — Rango superiore delle norme imperative
- Nessuna legge, regolamento, decreto, atto amministrativo, decisione istituzionale o atto digitale può essere interpretato o applicato in contrasto con una norma di jus cogens applicabile.
- In caso di conflitto, l’atto incompatibile deve essere disapplicato o dichiarato invalido secondo le procedure previste dalla presente legge.
- Il principio di cui al presente articolo costituisce limite sostanziale all’esercizio di ogni funzione pubblica.
- La disapplicazione o l’invalidità di un atto interno per contrasto con una norma di jus cogens non è soggetta a limiti temporali o a sanatorie, operando come limite assoluto all’esercizio di ogni funzione pubblica, inclusa quella legislativa.
- L’accertamento dell’invalidità di un atto per contrasto con norme imperative del diritto internazionale costituisce controllo di rango superiore e prevalente su ogni altro controllo di legittimità interna.
Articolo 6 — Obblighi erga omnes
- L’ordinamento riconosce la rilevanza degli obblighi erga omnes secondo il diritto internazionale generale applicabile.
- Gli organi pubblici devono tenere conto degli obblighi dovuti alla comunità internazionale nel suo insieme quando esercitano funzioni aventi rilevanza internazionale.
- Nessun atto interno può essere utilizzato come giustificazione per violare una norma internazionale imperativa.
- La presente disposizione non attribuisce unilateralmente nuovi effetti internazionali non riconosciuti dal diritto internazionale.
- Gli obblighi erga omnes derivanti da norme di jus cogens vincolano lo Stato Veneto nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso. Essi comportano il dovere di cooperare per porre fine a violazioni gravi e il divieto di riconoscere come legittime situazioni create da tali violazioni.
Articolo 7 — Clausola di non derogabilità
- Sono inderogabili, nell’ordinamento dello Stato Veneto, i principi fondamentali relativi:
- alla dignità umana;
- alla proibizione della schiavitù e della tratta degli esseri umani;
- alla proibizione della tortura e dei trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
- alla proibizione del genocidio;
- alla proibizione dei crimini contro l’umanità;
- alla proibizione della discriminazione razziale e dell’apartheid;
- alla proibizione dell’aggressione nella misura riconosciuta dal diritto internazionale;
- alla proibizione della guerra di aggressione e dei crimini di guerra;
- all’autodeterminazione dei popoli nella misura riconosciuta dal diritto internazionale;
- ai principi fondamentali del diritto internazionale umanitario applicabili in tempo di conflitto armato;
- agli altri obblighi aventi carattere imperativo secondo il diritto internazionale generale.
- L’elenco di cui al comma 1 ha natura ricognitiva e non esaustiva.
- La qualificazione internazionale di una norma resta disciplinata dal diritto internazionale generale.
Articolo 8 — Clausola di interpretazione internazionale
- Le disposizioni della presente legge sono interpretate, per quanto possibile, in conformità con:
- la Carta delle Nazioni Unite;
- il diritto internazionale generale;
- le norme imperative del diritto internazionale;
- gli obblighi internazionali applicabili;
- gli strumenti internazionali sui diritti umani applicabili;
- la Dichiarazione universale dei diritti umani;
- i Principi di Norimberga;
- la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati;
- lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale.
- In caso di dubbio interpretativo deve essere privilegiata l’interpretazione maggiormente conforme alla tutela dei diritti fondamentali.
Articolo 9 — Divieto di riconoscimento di situazioni illecite
- Gli organi dello Stato Veneto non possono riconoscere come legittima, né prestare assistenza volontaria, a una situazione creata mediante violazione grave di una norma imperativa del diritto internazionale, nei limiti previsti dal diritto internazionale.
- Ogni valutazione è effettuata sulla base di elementi giuridici verificabili.
- Il divieto di riconoscimento si applica anche agli atti di natura economica, commerciale o finanziaria che possano contribuire al consolidamento di situazioni illecite.
Articolo 10 — Dovere di cooperazione
- Gli organi dello Stato Veneto cooperano, secondo le proprie competenze e secondo il diritto internazionale, alla prevenzione e alla cessazione delle violazioni gravi delle norme imperative.
- La cooperazione deve essere esercitata mediante strumenti pacifici, diplomatici, giuridici, istituzionali e umanitari.
- Lo Stato Veneto favorisce la cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite, con le organizzazioni regionali e con gli altri soggetti del diritto internazionale per la tutela dei principi fondamentali dell’ordinamento internazionale.
Articolo 10-bis — Effetti degli obblighi erga omnes
- Gli obblighi erga omnes derivanti da norme di jus cogens vincolano lo Stato Veneto nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso.
- Essi comportano:
- il dovere di cooperare per porre fine a violazioni gravi;
- il divieto di riconoscere come legittime situazioni create da tali violazioni;
- il dovere di non prestare assistenza o sostegno al mantenimento di tali situazioni;
- la facoltà di adottare contromisure lecite secondo il diritto internazionale per indurre la cessazione della violazione.
- Lo Stato Veneto riconosce la legittimazione di ogni Stato della comunità internazionale a far valere la responsabilità per violazione di obblighi erga omnes.
Sovranità popolare e Cittadino Legislatore
Articolo 11 — Sovranità popolare
- La sovranità popolare costituisce principio fondamentale dell’ordinamento democratico dello Stato Veneto.
- Ogni funzione pubblica deriva dalla Legge Fondamentale e dalla volontà popolare secondo le procedure previste dall’ordinamento.
- Nessun organo può appropriarsi definitivamente della funzione decisionale appartenente al Popolo nelle materie riservate alla democrazia diretta.
- L’esercizio della sovranità popolare, pur essendo fondamento dell’ordinamento, incontra il limite invalicabile delle norme imperative del diritto internazionale, che costituiscono un nucleo indisponibile anche per la volontà della maggioranza.
- La sovranità popolare è esercitata attraverso procedure giuridiche, democratiche, trasparenti e verificabili.
Articolo 12 — Cittadino Legislatore
- È Cittadino Legislatore il soggetto riconosciuto dall’ordinamento dello Stato Veneto quale titolare dei diritti di partecipazione legislativa.
- Il Cittadino Legislatore esercita:
- iniziativa legislativa;
- diritto di proposta;
- diritto di petizione;
- partecipazione consultiva;
- voto popolare;
- ratifica;
- referendum;
- controllo civico;
- accesso agli atti;
- promozione dell’attuazione e del rispetto delle norme imperative del diritto internazionale attraverso gli strumenti di controllo civico e di iniziativa legislativa.
- Il Cittadino Legislatore è titolare del diritto di richiedere l’accertamento dell’invalidità di atti contrastanti con norme di jus cogens, senza limiti di tempo.
- Lo status di Cittadino Legislatore è certificato mediante registrazione nell’apposito Registro, secondo le modalità previste dalla presente legge.
Articolo 13 — Uguaglianza legislativa
- Ogni Cittadino Legislatore dispone di eguale dignità politica e partecipativa.
- Ogni voto valido ha eguale valore deliberativo.
- Sono vietate discriminazioni fondate sull’appartenenza a gruppi politici, economici, territoriali o associativi.
- Il principio di uguaglianza legislativa non ammette deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla Legge Fondamentale e conformi al diritto internazionale applicabile.
Consiglio Nazionale
Articolo 14 — Composizione
- Il Consiglio Nazionale è composto secondo le modalità stabilite dalla Legge Fondamentale e dalla normativa elettorale.
- La composizione deve garantire:
- rappresentanza;
- pluralismo;
- responsabilità;
- trasparenza;
- equilibrio territoriale.
- I membri del Consiglio Nazionale, nell’esercizio delle loro funzioni, sono tenuti al rispetto delle norme imperative del diritto internazionale e rispondono delle violazioni commesse secondo il Titolo XI.
Articolo 15 — Presidente
- Il Consiglio elegge il proprio Presidente.
- Il Presidente:
- convoca le sedute;
- dirige i lavori;
- assicura il rispetto del Regolamento;
- rappresenta il Consiglio;
- garantisce la pubblicità degli atti;
- trasmette gli atti agli organi competenti;
- vigila sulla conformità degli atti alle norme imperative del diritto internazionale e promuove, ove necessario, il controllo di conformità.
Articolo 16 — Ufficio di Presidenza
- È istituito l’Ufficio di Presidenza.
- Esso assiste il Presidente nella gestione istituzionale e organizzativa del Consiglio.
- Il Regolamento stabilisce composizione, durata e competenze.
Articolo 17 — Cancelleria
- È istituita la Cancelleria del Consiglio Nazionale.
- La Cancelleria gestisce:
- protocollo;
- archivio;
- Registro Ufficiale;
- pubblicazioni;
- certificazioni;
- sedute;
- procedimenti legislativi;
- conservazione digitale;
- Registro degli Atti e degli Strumenti Internazionali.
Commissioni permanenti
Articolo 18 — Commissioni
- Sono istituite Commissioni permanenti.
- Le Commissioni svolgono funzioni istruttorie e consultive.
- Nessuna Commissione può impedire definitivamente l’esercizio dell’iniziativa popolare salvo i casi di manifesta irricevibilità previsti dalla legge.
- Le Commissioni operano secondo criteri di trasparenza e pubblicità dei lavori.
Articolo 19 — Commissione Economica e Finanziaria
- È istituita la Commissione Economica e Finanziaria.
- Essa esamina:
- bilancio;
- finanza;
- credito;
- sistemi monetari;
- imprese;
- commercio;
- strumenti di pagamento;
- Zecchino Veneto e altri strumenti previsti dall’ordinamento.
- La Commissione valuta altresì la conformità delle proposte alle norme internazionali applicabili in materia finanziaria e monetaria.
Articolo 20 — Commissione Territorio e Imprese
- È istituita la Commissione Territorio e Imprese.
- Essa esamina:
- territorio;
- agricoltura;
- ambiente;
- infrastrutture;
- imprese;
- artigianato;
- patrimonio culturale;
- sviluppo territoriale.
Articolo 21 — Commissione Garanzie, Giustizia e Diritti
- È istituita la Commissione Garanzie, Giustizia e Diritti.
- Essa verifica la compatibilità degli atti con:
- Legge Fondamentale;
- diritti fondamentali;
- principi internazionali applicabili;
- norme imperative internazionali (jus cogens);
- obblighi erga omnes.
- La Commissione verifica, in via prioritaria e vincolante, la compatibilità degli atti con le norme imperative del diritto internazionale, potendo richiedere pareri alla Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite o ad altri organi internazionali competenti.
- Può richiedere pareri tecnici indipendenti.
- Esprime parere obbligatorio e motivato sulla conformità delle proposte di legge alle norme di jus cogens.
Articolo 21-bis — Commissione per la Conformità Internazionale
- È istituita, nell’ambito della Commissione Garanzie, Giustizia e Diritti, una Sezione per la Conformità Internazionale.
- La Sezione:
- monitora costantemente l’evoluzione del diritto internazionale cogente;
- predispone rapporti periodici sullo stato di conformità dell’ordinamento;
- propone gli adeguamenti normativi necessari;
- intrattiene rapporti con organi internazionali competenti;
- cura la formazione dei membri del Consiglio sulle tematiche del diritto internazionale imperativo.
Articolo 22 — Commissione Sovranità Tecnologica
- È istituita la Commissione Sovranità Tecnologica.
- Essa cura:
- identità digitale;
- cybersecurity;
- blockchain;
- voto elettronico;
- infrastrutture digitali;
- interoperabilità;
- conservazione digitale;
- audit dei sistemi.
Iniziativa legislativa
Articolo 23 — Titolarità
L’iniziativa legislativa appartiene:
- ai Cittadini Legislatori;
- ai componenti del Consiglio;
- alle Commissioni;
- agli organi esecutivi competenti;
- alle Assemblee territoriali.
Articolo 24 — Istanza legislativa popolare
- Un’iniziativa popolare deve contenere:
- titolo;
- oggetto;
- testo;
- motivazione;
- promotori;
- eventuale relazione tecnica;
- eventuale relazione finanziaria;
- relazione sulla compatibilità con le norme imperative del diritto internazionale per le proposte che incidono su materie sensibili (diritti umani, uso della forza, autodeterminazione, ambiente, salute).
- La relazione di cui alla lettera h) è obbligatoria per le proposte che possono produrre effetti sulla tutela dei diritti fondamentali o sull’adempimento di obblighi internazionali.
Articolo 25 — Soglia di sostegno
- Il Regolamento stabilisce il numero minimo di sottoscrizioni necessario per l’esame obbligatorio della proposta.
- La soglia deve essere proporzionata e non può rendere sostanzialmente impossibile l’iniziativa popolare.
- La soglia è periodicamente verificata per assicurarne l’adeguatezza rispetto all’evoluzione della cittadinanza attiva.
Articolo 26 — Deposito
- La Cancelleria attribuisce:
- numero di protocollo;
- identificativo univoco;
- data certa;
- impronta digitale;
- riferimento nel Registro Ufficiale.
- Il deposito è pubblico e accessibile a tutti i Cittadini Legislatori.
Procedimento legislativo
Articolo 27 — Istruttoria
- Ogni proposta è sottoposta, ove necessario, a:
- istruttoria giuridica;
- valutazione economica;
- valutazione finanziaria;
- valutazione sociale;
- valutazione territoriale;
- valutazione tecnologica;
- verifica costituzionale;
- verifica di compatibilità internazionale;
- verifica di conformità alle norme imperative del diritto internazionale (jus cogens) e agli obblighi erga omnes derivanti.
- La verifica di cui alla lettera i) è obbligatoria e vincolante.
Articolo 27-bis — Parere vincolante di conformità
- Nessuna proposta di legge può essere sottoposta a votazione se non è stata previamente oggetto di un parere motivato e pubblico sulla sua conformità alle norme di jus cogens.
- Il parere è espresso dalla Commissione Garanzie, Giustizia e Diritti o da un organo tecnico indipendente.
- Un parere negativo preclude l’adozione dell’atto, salvo che la proposta sia modificata in modo da eliminare il profilo di incompatibilità.
- Il parere è pubblicato nel Registro Ufficiale.
Articolo 28 — Pubblicità preventiva
- Il testo definitivo deve essere pubblicato prima della votazione.
- Ogni modifica sostanziale deve essere resa conoscibile ai cittadini.
- La pubblicazione include il parere di conformità di cui all’articolo 27-bis.
Articolo 29 — Emendamenti
- Gli emendamenti devono essere presentati secondo modalità trasparenti.
- Gli emendamenti che alterano sostanzialmente l’oggetto della proposta possono richiedere una nuova fase di consultazione popolare.
- Gli emendamenti che incidono sulla conformità alle norme di jus cogens richiedono un nuovo parere vincolante.
Articolo 30 — Approvazione
- Il Consiglio approva le leggi secondo le maggioranze stabilite dalla Legge Fondamentale o dal Regolamento.
- L’esito è certificato e pubblicato.
- L’approvazione non sana eventuali vizi di incompatibilità con norme imperative del diritto internazionale.
Democrazia diretta
Articolo 31 — Principio
- La democrazia diretta costituisce strumento essenziale di partecipazione del Cittadino Legislatore.
- Essa comprende:
- referendum;
- ratifica;
- iniziativa popolare;
- abrogazione;
- consultazione;
- revisione popolare nei casi previsti.
- La democrazia diretta è esercitata nel rispetto delle norme imperative del diritto internazionale.
Articolo 32 — Ratifica popolare
- Le materie individuate dalla Legge Fondamentale sono sottoposte a ratifica.
- Il voto popolare è vincolante nei casi previsti dall’ordinamento.
- Le materie che incidono su diritti fondamentali o su principi di jus cogens sono comunque sottoposte a ratifica popolare, anche se non espressamente previste dalla Legge Fondamentale, al fine di garantirne la massima legittimazione democratica e la conformità internazionale.
- La ratifica popolare non può avere ad oggetto la deroga a norme imperative del diritto internazionale.
Articolo 33 — Referendum
- Il referendum può essere:
- legislativo;
- abrogativo;
- confermativo;
- costituzionale;
- consultivo.
- La disciplina specifica è stabilita dal Regolamento e dalla Legge Fondamentale.
- Il referendum non può essere utilizzato per approvare disposizioni contrastanti con norme imperative del diritto internazionale.
Articolo 34 — Voto
- Il voto è:
- personale;
- libero;
- uguale;
- diretto;
- segreto;
- verificabile.
- È vietato qualsiasi sistema che consenta di ricostruire pubblicamente la scelta del singolo elettore.
- Il voto è certificato secondo le modalità previste dal Titolo IX.
Infrastruttura digitale della sovranità popolare
Articolo 35 — Registro del Cittadino Legislatore
- È istituito il Registro del Cittadino Legislatore.
- Il Registro certifica esclusivamente le informazioni necessarie all’esercizio dei diritti partecipativi.
- Il sistema deve applicare il principio di minimizzazione dei dati.
- Il Registro è gestito secondo criteri di sicurezza, integrità e verificabilità.
Articolo 36 — Identità digitale
- Il cittadino può utilizzare credenziali digitali certificate.
- L’identificazione e il voto devono essere tecnicamente separati.
- L’autenticazione deve consentire di verificare l’unicità del voto senza rivelarne il contenuto.
- L’identità digitale è rilasciata e gestita secondo standard di sicurezza riconosciuti.
Articolo 37 — Blockchain e registro distribuito
- Le tecnologie blockchain possono essere utilizzate per:
- certificazione temporale;
- integrità documentale;
- pubblicazione di hash;
- audit;
- tracciabilità delle procedure;
- conservazione probatoria.
- I dati personali sensibili non devono essere registrati direttamente in forma pubblica sulla blockchain quando ciò sia incompatibile con i diritti fondamentali.
- L’uso della blockchain non sostituisce la volontà democratica né attribuisce effetti giuridici autonomi.
Articolo 38 — Audit
- I sistemi digitali elettorali sono sottoposti a audit.
- L’audit deve verificare:
- codice;
- sicurezza;
- autenticazione;
- unicità;
- segretezza;
- integrità;
- resilienza;
- verificabilità.
- Gli audit sono pubblicati nel Registro Ufficiale.
Garanzia costituzionale
Articolo 39 — Controllo di conformità
- Ogni legge deve essere conforme:
- alla Legge Fondamentale;
- ai diritti fondamentali;
- alle norme internazionali applicabili;
- alle norme imperative del diritto internazionale generale;
- agli obblighi erga omnes.
- Il controllo di conformità alle norme imperative del diritto internazionale costituisce un controllo di rango superiore e prevalente su ogni altro controllo di costituzionalità interna.
- Il controllo è esercitato secondo le procedure previste dalla presente legge.
Articolo 40 — Nullità degli atti incompatibili
- Sono privi di validità nell’ordinamento interno gli atti che violino direttamente una norma inderogabile della Legge Fondamentale.
- Gli atti manifestamente incompatibili con una norma imperativa internazionale sono sottoposti a speciale procedura di verifica.
- La nullità o disapplicazione deve essere dichiarata dall’organo competente secondo procedure garantite e motivazione scritta.
- La nullità opera ipso iure per gli atti manifestamente contrastanti con norme di jus cogens, fatti salvi i necessari accertamenti procedurali.
- L’accertamento della nullità per violazione di jus cogens può essere richiesto da qualsiasi Cittadino Legislatore, da una Commissione, dal Presidente del Consiglio Nazionale o da un’Assemblea territoriale, senza limiti di tempo.
- La nullità è dichiarata con atto motivato e pubblicata nel Registro Ufficiale.
Articolo 41 — Controllo preventivo
- Prima della promulgazione può essere richiesto un controllo di conformità.
- Il controllo riguarda:
- costituzionalità;
- diritti fondamentali;
- compatibilità internazionale;
- compatibilità con norme imperative;
- conformità agli obblighi erga omnes.
- Il controllo preventivo è obbligatorio per le leggi che incidono su materie sensibili.
Articolo 42 — Controllo successivo
- Anche dopo la promulgazione un atto può essere sottoposto a controllo.
- Il controllo può essere attivato:
- da un cittadino;
- da un organo istituzionale;
- da una Commissione;
- dal Presidente;
- da una Assemblea territoriale;
- da qualsiasi soggetto interessato secondo il diritto internazionale.
- Il controllo successivo non è soggetto a termini di decadenza quando ha ad oggetto la violazione di norme imperative del diritto internazionale.
Articolo 42-bis — Rinvio pregiudiziale internazionale
- In caso di dubbio sull’esistenza, il contenuto o la portata di una norma di jus cogens, il Consiglio Nazionale o la Commissione Garanzie possono richiedere un parere consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia o ad altro organo internazionale competente, sospendendo il procedimento interno fino alla ricezione del parere.
- Il parere è pubblicato nel Registro Ufficiale.
- Il parere è vincolante per l’interpretazione della norma internazionale, ma non per la qualificazione interna dell’atto.
Articolo 42-ter — Effetti delle decisioni internazionali
- Le decisioni degli organi internazionali competenti in materia di norme imperative del diritto internazionale sono recepite nell’ordinamento interno secondo le procedure previste.
- Il recepimento non può modificare unilateralmente il diritto internazionale applicabile.
Responsabilità pubblica
Articolo 43 — Responsabilità degli organi
- Ogni organo pubblico risponde dell’esercizio delle proprie competenze.
- L’ignoranza della presente legge non costituisce giustificazione per una violazione intenzionale dei suoi principi fondamentali.
- La responsabilità per violazione di norme imperative del diritto internazionale è personale e non trasferibile.
Articolo 44 — Abuso di potere
- È vietato l’utilizzo della funzione pubblica per:
- sopprimere arbitrariamente la partecipazione popolare;
- alterare una votazione;
- occultare atti pubblici;
- manipolare registri;
- impedire illegittimamente l’iniziativa legislativa;
- violare deliberatamente le garanzie costituzionali;
- violare norme imperative del diritto internazionale;
- ostacolare l’accertamento di violazioni di jus cogens.
- L’abuso di potere è sanzionato secondo le procedure previste dall’ordinamento.
Articolo 45 — Responsabilità digitale
- Chiunque intervenga sulle infrastrutture elettorali deve operare secondo procedure certificate.
- Ogni modifica critica deve essere registrata e sottoposta ad audit.
- L’accesso amministrativo ai sistemi deve essere tracciato.
- La violazione delle procedure di sicurezza è sanzionata.
Trasparenza e controllo civico
Articolo 46 — Registro Ufficiale
- È istituito il Registro Ufficiale dello Stato Veneto in Autodeterminazione.
- Sono pubblicati:
- leggi;
- decreti;
- regolamenti;
- deliberazioni;
- risultati elettorali;
- referendum;
- relazioni;
- audit;
- pareri;
- pareri di conformità alle norme imperative del diritto internazionale;
- rapporti della Commissione per la Conformità Internazionale.
Articolo 47 — Accesso civico
- Ogni Cittadino Legislatore può richiedere l’accesso agli atti pubblici.
- Il diniego deve essere motivato.
- L’accesso è garantito anche per gli atti concernenti la conformità internazionale.
Articolo 48 — Controllo popolare
- Il cittadino può presentare:
- petizioni;
- interrogazioni;
- osservazioni;
- richieste di audit;
- segnalazioni di violazioni;
- iniziative legislative;
- richieste di accertamento di incompatibilità con norme di jus cogens.
Garanzie territoriali
Articolo 49 — Punti del Popolo Veneto
- Sono istituiti i Punti del Popolo Veneto.
- Essi assicurano:
- assistenza civica;
- accesso alle procedure;
- raccolta delle iniziative;
- supporto digitale;
- informazione legislativa.
Articolo 50 — Assemblee territoriali
- Le comunità territoriali possono costituire Assemblee territoriali.
- Esse possono presentare proposte legislative e richieste di referendum.
- Nessuna Assemblea territoriale può sostituirsi agli organi costituzionali competenti.
- Le Assemblee territoriali possono attivare il controllo di conformità alle norme imperative del diritto internazionale.
Rapporti economici e istituzionali
Articolo 51 — Economia e finanza
- Il Consiglio Nazionale esamina gli effetti economici delle leggi.
- Le proposte finanziarie devono essere accompagnate, ove necessario, da una relazione sulle risorse.
- Le strutture economiche e monetarie dell’ordinamento mantengono le rispettive competenze tecniche.
- Le proposte devono essere conformi alle norme internazionali applicabili in materia finanziaria.
Articolo 52 — Zecchino Veneto
- Il Consiglio Nazionale può disciplinare, nell’ambito delle competenze attribuite dall’ordinamento, gli aspetti legislativi relativi allo Zecchino Veneto.
- Le norme relative a strumenti monetari e finanziari devono essere accompagnate da adeguate garanzie di trasparenza, riserva, contabilizzazione e controllo.
- Le disposizioni del presente articolo non modificano gli obblighi derivanti dal diritto internazionale applicabile.
- La disciplina dello Zecchino Veneto e degli altri strumenti monetari non può in alcun modo porsi in contrasto con gli obblighi internazionali dello Stato Veneto derivanti da norme di jus cogens o da trattati applicabili, con particolare riferimento alla lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla stabilità finanziaria internazionale.
Rapporti internazionali
Articolo 53 — Principio di conformità internazionale
- Gli atti dello Stato Veneto destinati a produrre effetti internazionali devono essere adottati nel rispetto del diritto internazionale applicabile.
- Gli organi competenti devono documentare la base giuridica internazionale degli atti di particolare rilevanza.
- La conformità alle norme imperative del diritto internazionale è condizione di validità degli atti internazionali.
Articolo 54 — Documentazione internazionale
- La Cancelleria conserva un Registro degli Atti e degli Strumenti Internazionali.
- Il Registro comprende, ove applicabile:
- trattati;
- dichiarazioni;
- memorandum;
- comunicazioni;
- notificazioni;
- depositi;
- atti di ratifica;
- strumenti di adesione;
- pareri di organi internazionali.
Articolo 55 — Cooperazione
- Lo Stato Veneto promuove, secondo il diritto internazionale, la cooperazione pacifica con Stati, organizzazioni internazionali, istituzioni, enti e popoli.
- La cooperazione deve essere orientata alla tutela dei diritti fondamentali e alla prevenzione delle violazioni delle norme imperative.
- Lo Stato Veneto favorisce la soluzione pacifica delle controversie internazionali.
Generazioni future
Articolo 56 — Tutela intergenerazionale
- L’ordinamento riconosce la responsabilità verso le generazioni future.
- Le leggi aventi significativo impatto ambientale, economico o tecnologico possono essere accompagnate da una valutazione intergenerazionale.
- Gli interessi delle generazioni future devono essere considerati nelle politiche pubbliche di lungo periodo.
- La tutela delle generazioni future è parte integrante degli obblighi di conformità alle norme internazionali applicabili.
Stato di emergenza e limiti al potere
Articolo 57 — Principio di legalità nell’emergenza
- Nessuna situazione di emergenza, per quanto grave, autorizza la violazione delle norme imperative del diritto internazionale applicabili. Tali norme costituiscono un limite assoluto e inderogabile all’azione degli organi dello Stato, anche in caso di minaccia alla sicurezza nazionale o all’ordine pubblico.
- Le misure emergenziali devono essere:
- necessarie;
- temporanee;
- proporzionate;
- motivate;
- sottoposte a controllo.
- Le misure emergenziali sono soggette a controllo di conformità alle norme imperative del diritto internazionale.
Articolo 58 — Divieto di sospensione arbitraria
- Nessun organo può utilizzare un’emergenza per sopprimere definitivamente:
- la dignità della persona;
- il nucleo essenziale dei diritti fondamentali;
- il controllo giurisdizionale;
- la trasparenza minima delle istituzioni;
- l’integrità delle procedure democratiche;
- il controllo di conformità alle norme internazionali imperative.
- La sospensione arbitraria delle garanzie costituzionali è nulla di pieno diritto.
Revisione e rigidità della legge
Articolo 59 — Procedura rafforzata
- Le modifiche alla presente legge richiedono una procedura legislativa rafforzata.
- Le modifiche relative a:
- Cittadino Legislatore;
- voto;
- democrazia diretta;
- indipendenza degli organi di garanzia;
- tutela dei diritti fondamentali;
- clausole relative alle norme imperative internazionali;
- clausole di recepimento e attuazione delle norme imperative del diritto internazionale;
- La procedura rafforzata comprende l’obbligo di parere conforme della Commissione Garanzie, Giustizia e Diritti.
Articolo 60 — Clausola di intangibilità
- Non possono essere utilizzate procedure ordinarie di revisione per eliminare il nucleo essenziale della partecipazione democratica.
- Nessuna modifica può essere interpretata come autorizzazione alla violazione di norme imperative del diritto internazionale.
- Nessuna revisione costituzionale può avere ad oggetto l’eliminazione o la limitazione del rango superiore delle norme imperative del diritto internazionale o degli obblighi erga omnes da esse derivanti.
- Il nucleo essenziale della presente legge è intangibile.
Disposizioni transitorie
Articolo 61 — Prima attuazione
- Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio Nazionale approva il proprio Regolamento.
- Entro centoventi giorni sono predisposti:
- Registro Ufficiale;
- Registro del Cittadino Legislatore;
- sistema di protocollo;
- piattaforma legislativa;
- sistema di voto;
- infrastruttura di audit;
- sistema di conservazione digitale;
- Sezione per la Conformità Internazionale.
Articolo 62 — Standard tecnici
- Gli standard tecnologici devono garantire interoperabilità, sicurezza e verificabilità.
- Il sistema deve prevedere procedure di continuità operativa e recupero in caso di incidente.
- Gli standard sono periodicamente aggiornati secondo l’evoluzione tecnologica e le migliori pratiche internazionali.
Clausole finali
Articolo 63 — Clausola di prevalenza
- Nell’ordinamento interno, le disposizioni della presente legge prevalgono sui regolamenti e sugli atti amministrativi incompatibili con essa.
- Resta fermo il rispetto del diritto internazionale applicabile.
- La prevalenza della presente legge non può essere invocata per giustificare la violazione di norme imperative del diritto internazionale.
Articolo 64 — Clausola di salvaguardia internazionale
- Nessuna disposizione della presente legge deve essere interpretata come:
- modifica unilaterale del diritto internazionale;
- attribuzione unilaterale di personalità internazionale;
- attribuzione unilaterale del carattere jus cogens a una norma interna;
- limitazione di diritti riconosciuti dal diritto internazionale;
- autorizzazione alla violazione di obblighi internazionali.
- La presente legge deve essere interpretata come disciplina interna dell’ordinamento dello Stato Veneto e come strumento di attuazione dei principi internazionali applicabili.
Articolo 65 — Clausola dinamica del diritto internazionale
- Qualora il diritto internazionale generale riconosca, modifichi o chiarisca una norma imperativa applicabile, gli organi competenti dell’ordinamento devono tenerne conto nell’interpretazione e nell’applicazione della presente legge.
- La qualificazione di una norma come jus cogens è determinata secondo i criteri del diritto internazionale generale.
- La Commissione per la Conformità Internazionale vigila sull’evoluzione del diritto internazionale e propone gli adeguamenti necessari.
Articolo 66 — Interpretazione conforme
- In caso di pluralità di interpretazioni possibili, deve essere privilegiata quella che:
- protegge la dignità umana;
- garantisce la partecipazione democratica;
- tutela l’autodeterminazione dei popoli secondo il diritto internazionale;
- preserva la separazione dei poteri;
- assicura la trasparenza;
- rispetta le norme imperative del diritto internazionale;
- garantisce l’adempimento degli obblighi erga omnes.
- L’interpretazione conforme non può condurre a risultati contrastanti con il diritto internazionale applicabile.
Articolo 67 — Entrata in vigore
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Registro Ufficiale.
- La pubblicazione deve contenere il testo integrale, la data, il numero, la firma istituzionale e l’identificativo digitale dell’atto.
- La pubblicazione include l’attestazione di conformità alle norme imperative del diritto internazionale.
Articolo 68 — Patto permanente di legalità, autodeterminazione e responsabilità
- Il Consiglio Nazionale riconosce che l’esercizio della funzione legislativa non costituisce potere assoluto, ma funzione pubblica sottoposta alla Legge Fondamentale, alla volontà popolare, ai diritti fondamentali e al diritto internazionale applicabile.
- Nessuna maggioranza parlamentare, nessun organo esecutivo, nessuna autorità amministrativa e nessuna infrastruttura tecnologica può considerarsi superiore ai principi fondamentali dell’ordinamento.
- La sovranità popolare è esercitata attraverso procedure giuridiche, democratiche, trasparenti e verificabili.
- Il Cittadino Legislatore costituisce il centro partecipativo del procedimento legislativo.
- Le istituzioni sono responsabili dell’esercizio del potere loro attribuito.
- Le norme imperative del diritto internazionale costituiscono parametro inderogabile nella misura riconosciuta dal diritto internazionale generale.
- Gli obblighi erga omnes sono riconosciuti e rispettati secondo il loro contenuto e la loro portata determinati dal diritto internazionale.
- Ogni potere pubblico è pertanto esercitato secondo il principio:
LEGGE SOTTOPOSTA ALLA LEGGE FONDAMENTALE.
ORDINAMENTO SOTTOPOSTO AI DIRITTI FONDAMENTALI.
ISTITUZIONI RESPONSABILI DINANZI AL POPOLO.
E IL DIRITTO INTERNAZIONALE IMPERATIVO È IL LIMITE ULTIMO DI OGNI POTERE.
Formula di promulgazione
La presente Legge n. 01/28/9/2026 è approvata secondo le procedure previste dalla Legge Fondamentale dello Stato Veneto in Autodeterminazione.
Dato a Venezia, Palazzo Ducale, nella sessione plenaria del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto.
Venezia, 28 settembre 2026
«IL VOTO APPARTIENE AL POPOLO.
LA LEGGE NASCE DALLA PARTECIPAZIONE.
IL POTERE È SOTTOPOSTO AL DIRITTO.
LA RESPONSABILITÀ APPARTIENE ALLE ISTITUZIONI.
I DIRITTI FONDAMENTALI NON SONO DEROGABILI OLTRE I LIMITI CONSENTITI DAL DIRITTO INTERNAZIONALE.
LE NORME IMPERATIVE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE SONO IL LIMITE ULTIMO DI OGNI POTERE.
IL POPOLO VENETO ESERCITA LA PROPRIA SOVRANITÀ NEL RISPETTO DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE E DEI SUOI PRINCIPI INDEROGABILI.»
Contatti istituzionali
Sito istituzionale: https://statovenetoinautodeterminazione.org/
- Ufficio protocollo: ufficioprotocollo@statovenetoinautodeterminazione.org
- Anagrafe / Cittadinanza: anagrafe@statovenetoinautodeterminazione.org
- Cancelleria: cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org
- Segretario di Stato: segreteriagenerale@statovenetoinautodeterminazione.org
- Esecutivo di Governo: esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org
- Procura generale: procuragenerale@statovenetoinautodeterminazione.org
- Governatore Banco Nazionale Veneto San Marco: governatore.bnvsm@statovenetoinautodeterminazione.org
LEGGE N 01 28-9-2026
30/09/2026 09:44:06
0.01 ZECCHINO
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