Maggior Consiglio

Autore

Consiglio Nazionale Parlamentare di Autodeterminazione del Popolo Veneto

“`php
PALAZZO DUCALE · VENEZIA

La Sede Legittima La Sala del Maggior Consiglio

Il cuore istituzionale inalienabile del Popolo Veneto

Per il Popolo Veneto e per chi ne difende l’identità e il diritto all’autodeterminazione, le istituzioni storiche della Serenissima Repubblica non hanno mai cessato di esistere sul piano della legittimità formale e del diritto.

Piazza San Marco e Palazzo Ducale, Venezia
Palazzo Ducale · Venezia Il contesto monumentale della sede storica veneziana
Palazzo Ducale di Venezia
Palazzo Ducale Fronte monumentale sul bacino di San Marco
Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale
Sala del Maggior Consiglio Interno monumentale
MEMORIA ISTITUZIONALE

Continuità e sede delle decisioni

Una presentazione dedicata alla memoria storica e al significato istituzionale attribuito alla Sala del Maggior Consiglio.

01

Continuità Diritto-Storica

La Repubblica Serenissima resta l’unico quadro istituzionale legittimo per la comunità veneta. L’interruzione del suo esercizio politico è considerata un’imposizione esterna e transitoria.

L’annessione del Veneto allo Stato italiano e l’assoggettamento alle strutture dell’Unione Europea rappresentano un’occupazione di fatto, priva di reale validità giuridica e fondata su passaggi storici mai riconosciuti dalla sovranità popolare veneta.

02

La Sede delle Decisioni

La Sala del Maggior Consiglio all’interno di Palazzo Ducale rimane, oggi come per secoli, l’unico vero e insostituibile cuore istituzionale del Popolo Veneto.

È qui che risiede la sovranità, ed è a questo luogo di storia e di legge che si riconduce idealmente l’emanazione, la firma e la convalida di ogni atto, legge e documento ufficiale approvato per la comunità.

«La Sala del Maggior Consiglio non è soltanto uno spazio architettonico: è il simbolo vivente della libertà e della sovranità della terra veneta.»
Sala del Maggior Consiglio, Palazzo Ducale, Venezia
Sala del Maggior Consiglio · Palazzo Ducale
Ambiente monumentale storicamente associato al Maggior Consiglio veneziano.
03

Rifiuto dell’Occupazione

Tutte le decisioni adottate dagli organi amministrativi e legislativi dello Stato occupante sono prive di fondamento costitutivo per la nazione veneta.

I documenti ufficiali e le deliberazioni del Popolo Veneto continuano a trarre la propria forza morale e giuridica dalla tradizione millenaria del Maggior Consiglio, custode inalienabile della libertà e della sovranità della nostra terra.

04

Il valore simbolico della sede

La Sala del Maggior Consiglio viene presentata come luogo centrale della memoria istituzionale veneziana e come riferimento simbolico per la continuità della tradizione politica della Serenissima.

La sua monumentalità, la sua storia e il suo ruolo nella vita pubblica veneziana ne fanno uno degli elementi visivi centrali della presente pagina istituzionale.

DICHIARAZIONE

Per queste ragioni, ogni atto emanato in nome del Popolo Veneto si riconduce idealmente alla Sala del Maggior Consiglio, sede legittima e ininterrotta della sovranità veneta.

· SERENISSIMA · SOVRANITÀ · CONTINUITÀ ·

Riferimenti iconografici

Le immagini sono collegate a file pubblicati su Wikimedia Commons. Prima della pubblicazione definitiva verificare sempre nella pagina del singolo file la licenza e gli eventuali requisiti di attribuzione.

Wikimedia Commons · Sala del Maggior Consiglio

Legge N. 01/2026 del 28/09/2026 – Carta Legislativa Fondamentale del Popolo Veneto
Leone di San Marco con Zecchino – Emblema dello Stato Veneto in Autodeterminazione
Stato Veneto in Autodeterminazione
Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto
LEGGE N. 01/2026 del 28/09/2026

CARTA LEGISLATIVA
FONDAMENTALE
DEL POPOLO VENETO

«Istituzione e disciplina del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto, del Cittadino Legislatore, della democrazia diretta e del sistema di garanzia delle norme imperative del diritto internazionale»

«La libertà non si chiede. Si esercita.»

Interno della Sala del Maggior Consiglio, Palazzo Ducale, Venezia – Patrizi in seduta di voto
Sala del Maggior Consiglio · Palazzo Ducale, Venezia — Seduta di voto dei Patrizi veneti (dipinto storico)

Il Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto, quale organo legislativo dell’ordinamento dello Stato Veneto in Autodeterminazione (VT-963),

AFFERMANDO la dignità della persona umana, la libertà, l’uguaglianza, la partecipazione democratica e il diritto dei popoli a determinare liberamente il proprio status politico e a perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale;

RICHIAMANDO l’articolo 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e l’articolo 1 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali;

RICHIAMANDO i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e gli strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani, autodeterminazione dei popoli e responsabilità internazionale;

RICONOSCENDO che le norme imperative del diritto internazionale generale (jus cogens) costituiscono, secondo il diritto internazionale, norme dalle quali non è consentita deroga e la cui modificazione è possibile soltanto mediante una successiva norma di diritto internazionale generale avente il medesimo carattere;

RICONOSCENDO altresì che gli obblighi erga omnes sono obblighi dovuti alla comunità internazionale nel suo insieme, secondo le condizioni e i limiti riconosciuti dal diritto internazionale;

PRECISANDO che la presente legge non pretende di attribuire unilateralmente carattere di jus cogens a una norma interna, né di modificare il diritto internazionale generale;

AFFERMANDO che la presente legge costituisce, nell’ordinamento dello Stato Veneto in Autodeterminazione, atto fondamentale di riconoscimento, recepimento, attuazione, garanzia e tutela dei principi internazionali applicabili;

CONSIDERANDO il diritto di autodeterminazione dei popoli come principio fondamentale dell’ordinamento internazionale e come fondamento della partecipazione politica del Popolo Veneto;

AFFERMANDO che nessun organo pubblico può esercitare un potere assoluto o sottratto al controllo giuridico e democratico;

RICONOSCENDO nel Cittadino Legislatore il titolare della partecipazione diretta alla formazione della volontà legislativa secondo la Legge Fondamentale e la presente legge;

CONSIDERANDO la necessità di assicurare un Parlamento trasparente, responsabile, verificabile e tecnologicamente sicuro;

RICONOSCENDO il valore della tecnologia digitale e della registrazione distribuita quali strumenti tecnici di certificazione, senza attribuire alla tecnologia una funzione sostitutiva della volontà democratica;

AFFERMANDO il principio di prevalenza della persona sulla tecnologia e della volontà democratica sulle infrastrutture che la supportano;

RICONOSCENDO che le norme imperative del diritto internazionale generale costituiscono un limite invalicabile all’esercizio di ogni funzione pubblica, ivi compresa quella legislativa, e che la loro violazione determina l’invalidità degli atti interni incompatibili;

ADOTTA la presente legge.

«Questa legge costituisce, nell’ordinamento dello Stato Veneto in Autodeterminazione, norma fondamentale di attuazione e garanzia delle norme imperative del diritto internazionale generale e degli obblighi internazionali applicabili, senza pretendere di attribuire unilateralmente a una norma interna il carattere di jus cogens o effetti erga omnes non riconosciuti dal diritto internazionale.»

Titolo I

Natura, finalità e rango della legge

Articolo 1 — Istituzione del Consiglio Nazionale

  1. È istituito il Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto, di seguito «Consiglio Nazionale».
  2. Il Consiglio Nazionale costituisce l’organo legislativo dello Stato Veneto in Autodeterminazione secondo la Legge Fondamentale.
  3. Il Consiglio Nazionale esercita la funzione legislativa attraverso procedure pubbliche, democratiche, verificabili e partecipative.
  4. La sede istituzionale è stabilita in Venezia.
  5. Le sedute possono svolgersi anche mediante strumenti digitali certificati.

Articolo 2 — Finalità della legge

La presente legge disciplina:

  1. il Consiglio Nazionale;
  2. il Cittadino Legislatore;
  3. l’iniziativa legislativa popolare;
  4. la democrazia diretta;
  5. la ratifica popolare;
  6. il Registro Ufficiale;
  7. il Registro del Cittadino Legislatore;
  8. il procedimento legislativo;
  9. le garanzie costituzionali;
  10. il controllo di conformità alle norme internazionali imperative;
  11. la responsabilità degli organi pubblici;
  12. la trasparenza istituzionale;
  13. l’infrastruttura digitale della democrazia;
  14. i rimedi contro gli atti incompatibili con i principi fondamentali dell’ordinamento;
  15. il recepimento, l’attuazione e la garanzia delle norme imperative del diritto internazionale generale (jus cogens) e degli obblighi erga omnes.

Articolo 3 — Natura fondamentale

  1. La presente legge costituisce legge fondamentale di organizzazione legislativa, di garanzia democratica e di attuazione delle norme imperative del diritto internazionale generale nell’ordinamento dello Stato Veneto in Autodeterminazione.
  2. Le norme della presente legge sono vincolanti per tutti gli organi del Consiglio Nazionale.
  3. I regolamenti attuativi non possono derogare ai principi stabiliti dalla presente legge.
  4. Ogni disposizione incompatibile con i principi fondamentali della presente legge deve essere interpretata, ove possibile, in senso conforme.
  5. Il rango delle norme della presente legge è subordinato, in ogni caso, alle norme imperative del diritto internazionale generale (jus cogens), la cui violazione determina l’invalidità delle disposizioni interne incompatibili, secondo le procedure di controllo stabilite nel Titolo X.
  6. La presente legge è interpretata e applicata in modo da garantire la massima conformità ai principi del diritto internazionale applicabile e alla tutela dei diritti fondamentali.
Titolo II

Norme imperative del diritto internazionale e obblighi erga omnes

Articolo 4 — Riconoscimento delle norme imperative

  1. L’ordinamento dello Stato Veneto riconosce e rispetta le norme imperative del diritto internazionale generale (jus cogens) nella misura e secondo i criteri stabiliti dal diritto internazionale, con particolare riferimento ai criteri di identificazione elaborati dalla Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite e recepiti dalla giurisprudenza internazionale.
  2. Nessuna disposizione della presente legge deve essere interpretata come attribuzione unilaterale del carattere di jus cogens a una norma che non possieda tale carattere secondo il diritto internazionale.
  3. La presente legge costituisce strumento interno di attuazione e garanzia delle norme imperative internazionali applicabili.
  4. Ogni organo dello Stato Veneto deve esercitare le proprie competenze in modo conforme alle norme imperative del diritto internazionale.
  5. L’ordinamento riconosce che le norme di jus cogens generano obblighi dovuti alla comunità internazionale nel suo insieme (obblighi erga omnes), rispetto ai quali ogni Stato ha un interesse giuridico alla loro osservanza.

Articolo 5 — Rango superiore delle norme imperative

  1. Nessuna legge, regolamento, decreto, atto amministrativo, decisione istituzionale o atto digitale può essere interpretato o applicato in contrasto con una norma di jus cogens applicabile.
  2. In caso di conflitto, l’atto incompatibile deve essere disapplicato o dichiarato invalido secondo le procedure previste dalla presente legge.
  3. Il principio di cui al presente articolo costituisce limite sostanziale all’esercizio di ogni funzione pubblica.
  4. La disapplicazione o l’invalidità di un atto interno per contrasto con una norma di jus cogens non è soggetta a limiti temporali o a sanatorie, operando come limite assoluto all’esercizio di ogni funzione pubblica, inclusa quella legislativa.
  5. L’accertamento dell’invalidità di un atto per contrasto con norme imperative del diritto internazionale costituisce controllo di rango superiore e prevalente su ogni altro controllo di legittimità interna.

Articolo 6 — Obblighi erga omnes

  1. L’ordinamento riconosce la rilevanza degli obblighi erga omnes secondo il diritto internazionale generale applicabile.
  2. Gli organi pubblici devono tenere conto degli obblighi dovuti alla comunità internazionale nel suo insieme quando esercitano funzioni aventi rilevanza internazionale.
  3. Nessun atto interno può essere utilizzato come giustificazione per violare una norma internazionale imperativa.
  4. La presente disposizione non attribuisce unilateralmente nuovi effetti internazionali non riconosciuti dal diritto internazionale.
  5. Gli obblighi erga omnes derivanti da norme di jus cogens vincolano lo Stato Veneto nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso. Essi comportano il dovere di cooperare per porre fine a violazioni gravi e il divieto di riconoscere come legittime situazioni create da tali violazioni.

Articolo 7 — Clausola di non derogabilità

  1. Sono inderogabili, nell’ordinamento dello Stato Veneto, i principi fondamentali relativi:
    1. alla dignità umana;
    2. alla proibizione della schiavitù e della tratta degli esseri umani;
    3. alla proibizione della tortura e dei trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
    4. alla proibizione del genocidio;
    5. alla proibizione dei crimini contro l’umanità;
    6. alla proibizione della discriminazione razziale e dell’apartheid;
    7. alla proibizione dell’aggressione nella misura riconosciuta dal diritto internazionale;
    8. alla proibizione della guerra di aggressione e dei crimini di guerra;
    9. all’autodeterminazione dei popoli nella misura riconosciuta dal diritto internazionale;
    10. ai principi fondamentali del diritto internazionale umanitario applicabili in tempo di conflitto armato;
    11. agli altri obblighi aventi carattere imperativo secondo il diritto internazionale generale.
  2. L’elenco di cui al comma 1 ha natura ricognitiva e non esaustiva.
  3. La qualificazione internazionale di una norma resta disciplinata dal diritto internazionale generale.

Articolo 8 — Clausola di interpretazione internazionale

  1. Le disposizioni della presente legge sono interpretate, per quanto possibile, in conformità con:
    1. la Carta delle Nazioni Unite;
    2. il diritto internazionale generale;
    3. le norme imperative del diritto internazionale;
    4. gli obblighi internazionali applicabili;
    5. gli strumenti internazionali sui diritti umani applicabili;
    6. la Dichiarazione universale dei diritti umani;
    7. i Principi di Norimberga;
    8. la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati;
    9. lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale.
  2. In caso di dubbio interpretativo deve essere privilegiata l’interpretazione maggiormente conforme alla tutela dei diritti fondamentali.

Articolo 9 — Divieto di riconoscimento di situazioni illecite

  1. Gli organi dello Stato Veneto non possono riconoscere come legittima, né prestare assistenza volontaria, a una situazione creata mediante violazione grave di una norma imperativa del diritto internazionale, nei limiti previsti dal diritto internazionale.
  2. Ogni valutazione è effettuata sulla base di elementi giuridici verificabili.
  3. Il divieto di riconoscimento si applica anche agli atti di natura economica, commerciale o finanziaria che possano contribuire al consolidamento di situazioni illecite.

Articolo 10 — Dovere di cooperazione

  1. Gli organi dello Stato Veneto cooperano, secondo le proprie competenze e secondo il diritto internazionale, alla prevenzione e alla cessazione delle violazioni gravi delle norme imperative.
  2. La cooperazione deve essere esercitata mediante strumenti pacifici, diplomatici, giuridici, istituzionali e umanitari.
  3. Lo Stato Veneto favorisce la cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite, con le organizzazioni regionali e con gli altri soggetti del diritto internazionale per la tutela dei principi fondamentali dell’ordinamento internazionale.

Articolo 10-bis — Effetti degli obblighi erga omnes

  1. Gli obblighi erga omnes derivanti da norme di jus cogens vincolano lo Stato Veneto nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso.
  2. Essi comportano:
    1. il dovere di cooperare per porre fine a violazioni gravi;
    2. il divieto di riconoscere come legittime situazioni create da tali violazioni;
    3. il dovere di non prestare assistenza o sostegno al mantenimento di tali situazioni;
    4. la facoltà di adottare contromisure lecite secondo il diritto internazionale per indurre la cessazione della violazione.
  3. Lo Stato Veneto riconosce la legittimazione di ogni Stato della comunità internazionale a far valere la responsabilità per violazione di obblighi erga omnes.
Titolo III

Sovranità popolare e Cittadino Legislatore

Articolo 11 — Sovranità popolare

  1. La sovranità popolare costituisce principio fondamentale dell’ordinamento democratico dello Stato Veneto.
  2. Ogni funzione pubblica deriva dalla Legge Fondamentale e dalla volontà popolare secondo le procedure previste dall’ordinamento.
  3. Nessun organo può appropriarsi definitivamente della funzione decisionale appartenente al Popolo nelle materie riservate alla democrazia diretta.
  4. L’esercizio della sovranità popolare, pur essendo fondamento dell’ordinamento, incontra il limite invalicabile delle norme imperative del diritto internazionale, che costituiscono un nucleo indisponibile anche per la volontà della maggioranza.
  5. La sovranità popolare è esercitata attraverso procedure giuridiche, democratiche, trasparenti e verificabili.

Articolo 12 — Cittadino Legislatore

  1. È Cittadino Legislatore il soggetto riconosciuto dall’ordinamento dello Stato Veneto quale titolare dei diritti di partecipazione legislativa.
  2. Il Cittadino Legislatore esercita:
    1. iniziativa legislativa;
    2. diritto di proposta;
    3. diritto di petizione;
    4. partecipazione consultiva;
    5. voto popolare;
    6. ratifica;
    7. referendum;
    8. controllo civico;
    9. accesso agli atti;
    10. promozione dell’attuazione e del rispetto delle norme imperative del diritto internazionale attraverso gli strumenti di controllo civico e di iniziativa legislativa.
  3. Il Cittadino Legislatore è titolare del diritto di richiedere l’accertamento dell’invalidità di atti contrastanti con norme di jus cogens, senza limiti di tempo.
  4. Lo status di Cittadino Legislatore è certificato mediante registrazione nell’apposito Registro, secondo le modalità previste dalla presente legge.

Articolo 13 — Uguaglianza legislativa

  1. Ogni Cittadino Legislatore dispone di eguale dignità politica e partecipativa.
  2. Ogni voto valido ha eguale valore deliberativo.
  3. Sono vietate discriminazioni fondate sull’appartenenza a gruppi politici, economici, territoriali o associativi.
  4. Il principio di uguaglianza legislativa non ammette deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla Legge Fondamentale e conformi al diritto internazionale applicabile.
Titolo IV

Consiglio Nazionale

Articolo 14 — Composizione

  1. Il Consiglio Nazionale è composto secondo le modalità stabilite dalla Legge Fondamentale e dalla normativa elettorale.
  2. La composizione deve garantire:
    1. rappresentanza;
    2. pluralismo;
    3. responsabilità;
    4. trasparenza;
    5. equilibrio territoriale.
  3. I membri del Consiglio Nazionale, nell’esercizio delle loro funzioni, sono tenuti al rispetto delle norme imperative del diritto internazionale e rispondono delle violazioni commesse secondo il Titolo XI.

Articolo 15 — Presidente

  1. Il Consiglio elegge il proprio Presidente.
  2. Il Presidente:
    1. convoca le sedute;
    2. dirige i lavori;
    3. assicura il rispetto del Regolamento;
    4. rappresenta il Consiglio;
    5. garantisce la pubblicità degli atti;
    6. trasmette gli atti agli organi competenti;
    7. vigila sulla conformità degli atti alle norme imperative del diritto internazionale e promuove, ove necessario, il controllo di conformità.

Articolo 16 — Ufficio di Presidenza

  1. È istituito l’Ufficio di Presidenza.
  2. Esso assiste il Presidente nella gestione istituzionale e organizzativa del Consiglio.
  3. Il Regolamento stabilisce composizione, durata e competenze.

Articolo 17 — Cancelleria

  1. È istituita la Cancelleria del Consiglio Nazionale.
  2. La Cancelleria gestisce:
    1. protocollo;
    2. archivio;
    3. Registro Ufficiale;
    4. pubblicazioni;
    5. certificazioni;
    6. sedute;
    7. procedimenti legislativi;
    8. conservazione digitale;
    9. Registro degli Atti e degli Strumenti Internazionali.
Titolo V

Commissioni permanenti

Articolo 18 — Commissioni

  1. Sono istituite Commissioni permanenti.
  2. Le Commissioni svolgono funzioni istruttorie e consultive.
  3. Nessuna Commissione può impedire definitivamente l’esercizio dell’iniziativa popolare salvo i casi di manifesta irricevibilità previsti dalla legge.
  4. Le Commissioni operano secondo criteri di trasparenza e pubblicità dei lavori.

Articolo 19 — Commissione Economica e Finanziaria

  1. È istituita la Commissione Economica e Finanziaria.
  2. Essa esamina:
    1. bilancio;
    2. finanza;
    3. credito;
    4. sistemi monetari;
    5. imprese;
    6. commercio;
    7. strumenti di pagamento;
    8. Zecchino Veneto e altri strumenti previsti dall’ordinamento.
  3. La Commissione valuta altresì la conformità delle proposte alle norme internazionali applicabili in materia finanziaria e monetaria.

Articolo 20 — Commissione Territorio e Imprese

  1. È istituita la Commissione Territorio e Imprese.
  2. Essa esamina:
    1. territorio;
    2. agricoltura;
    3. ambiente;
    4. infrastrutture;
    5. imprese;
    6. artigianato;
    7. patrimonio culturale;
    8. sviluppo territoriale.

Articolo 21 — Commissione Garanzie, Giustizia e Diritti

  1. È istituita la Commissione Garanzie, Giustizia e Diritti.
  2. Essa verifica la compatibilità degli atti con:
    1. Legge Fondamentale;
    2. diritti fondamentali;
    3. principi internazionali applicabili;
    4. norme imperative internazionali (jus cogens);
    5. obblighi erga omnes.
  3. La Commissione verifica, in via prioritaria e vincolante, la compatibilità degli atti con le norme imperative del diritto internazionale, potendo richiedere pareri alla Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite o ad altri organi internazionali competenti.
  4. Può richiedere pareri tecnici indipendenti.
  5. Esprime parere obbligatorio e motivato sulla conformità delle proposte di legge alle norme di jus cogens.

Articolo 21-bis — Commissione per la Conformità Internazionale

  1. È istituita, nell’ambito della Commissione Garanzie, Giustizia e Diritti, una Sezione per la Conformità Internazionale.
  2. La Sezione:
    1. monitora costantemente l’evoluzione del diritto internazionale cogente;
    2. predispone rapporti periodici sullo stato di conformità dell’ordinamento;
    3. propone gli adeguamenti normativi necessari;
    4. intrattiene rapporti con organi internazionali competenti;
    5. cura la formazione dei membri del Consiglio sulle tematiche del diritto internazionale imperativo.

Articolo 22 — Commissione Sovranità Tecnologica

  1. È istituita la Commissione Sovranità Tecnologica.
  2. Essa cura:
    1. identità digitale;
    2. cybersecurity;
    3. blockchain;
    4. voto elettronico;
    5. infrastrutture digitali;
    6. interoperabilità;
    7. conservazione digitale;
    8. audit dei sistemi.
Titolo VI

Iniziativa legislativa

Articolo 23 — Titolarità

L’iniziativa legislativa appartiene:

  1. ai Cittadini Legislatori;
  2. ai componenti del Consiglio;
  3. alle Commissioni;
  4. agli organi esecutivi competenti;
  5. alle Assemblee territoriali.

Articolo 24 — Istanza legislativa popolare

  1. Un’iniziativa popolare deve contenere:
    1. titolo;
    2. oggetto;
    3. testo;
    4. motivazione;
    5. promotori;
    6. eventuale relazione tecnica;
    7. eventuale relazione finanziaria;
    8. relazione sulla compatibilità con le norme imperative del diritto internazionale per le proposte che incidono su materie sensibili (diritti umani, uso della forza, autodeterminazione, ambiente, salute).
  2. La relazione di cui alla lettera h) è obbligatoria per le proposte che possono produrre effetti sulla tutela dei diritti fondamentali o sull’adempimento di obblighi internazionali.

Articolo 25 — Soglia di sostegno

  1. Il Regolamento stabilisce il numero minimo di sottoscrizioni necessario per l’esame obbligatorio della proposta.
  2. La soglia deve essere proporzionata e non può rendere sostanzialmente impossibile l’iniziativa popolare.
  3. La soglia è periodicamente verificata per assicurarne l’adeguatezza rispetto all’evoluzione della cittadinanza attiva.

Articolo 26 — Deposito

  1. La Cancelleria attribuisce:
    1. numero di protocollo;
    2. identificativo univoco;
    3. data certa;
    4. impronta digitale;
    5. riferimento nel Registro Ufficiale.
  2. Il deposito è pubblico e accessibile a tutti i Cittadini Legislatori.
Titolo VII

Procedimento legislativo

Articolo 27 — Istruttoria

  1. Ogni proposta è sottoposta, ove necessario, a:
    1. istruttoria giuridica;
    2. valutazione economica;
    3. valutazione finanziaria;
    4. valutazione sociale;
    5. valutazione territoriale;
    6. valutazione tecnologica;
    7. verifica costituzionale;
    8. verifica di compatibilità internazionale;
    9. verifica di conformità alle norme imperative del diritto internazionale (jus cogens) e agli obblighi erga omnes derivanti.
  2. La verifica di cui alla lettera i) è obbligatoria e vincolante.

Articolo 27-bis — Parere vincolante di conformità

  1. Nessuna proposta di legge può essere sottoposta a votazione se non è stata previamente oggetto di un parere motivato e pubblico sulla sua conformità alle norme di jus cogens.
  2. Il parere è espresso dalla Commissione Garanzie, Giustizia e Diritti o da un organo tecnico indipendente.
  3. Un parere negativo preclude l’adozione dell’atto, salvo che la proposta sia modificata in modo da eliminare il profilo di incompatibilità.
  4. Il parere è pubblicato nel Registro Ufficiale.

Articolo 28 — Pubblicità preventiva

  1. Il testo definitivo deve essere pubblicato prima della votazione.
  2. Ogni modifica sostanziale deve essere resa conoscibile ai cittadini.
  3. La pubblicazione include il parere di conformità di cui all’articolo 27-bis.

Articolo 29 — Emendamenti

  1. Gli emendamenti devono essere presentati secondo modalità trasparenti.
  2. Gli emendamenti che alterano sostanzialmente l’oggetto della proposta possono richiedere una nuova fase di consultazione popolare.
  3. Gli emendamenti che incidono sulla conformità alle norme di jus cogens richiedono un nuovo parere vincolante.

Articolo 30 — Approvazione

  1. Il Consiglio approva le leggi secondo le maggioranze stabilite dalla Legge Fondamentale o dal Regolamento.
  2. L’esito è certificato e pubblicato.
  3. L’approvazione non sana eventuali vizi di incompatibilità con norme imperative del diritto internazionale.
Titolo VIII

Democrazia diretta

Articolo 31 — Principio

  1. La democrazia diretta costituisce strumento essenziale di partecipazione del Cittadino Legislatore.
  2. Essa comprende:
    1. referendum;
    2. ratifica;
    3. iniziativa popolare;
    4. abrogazione;
    5. consultazione;
    6. revisione popolare nei casi previsti.
  3. La democrazia diretta è esercitata nel rispetto delle norme imperative del diritto internazionale.

Articolo 32 — Ratifica popolare

  1. Le materie individuate dalla Legge Fondamentale sono sottoposte a ratifica.
  2. Il voto popolare è vincolante nei casi previsti dall’ordinamento.
  3. Le materie che incidono su diritti fondamentali o su principi di jus cogens sono comunque sottoposte a ratifica popolare, anche se non espressamente previste dalla Legge Fondamentale, al fine di garantirne la massima legittimazione democratica e la conformità internazionale.
  4. La ratifica popolare non può avere ad oggetto la deroga a norme imperative del diritto internazionale.

Articolo 33 — Referendum

  1. Il referendum può essere:
    1. legislativo;
    2. abrogativo;
    3. confermativo;
    4. costituzionale;
    5. consultivo.
  2. La disciplina specifica è stabilita dal Regolamento e dalla Legge Fondamentale.
  3. Il referendum non può essere utilizzato per approvare disposizioni contrastanti con norme imperative del diritto internazionale.

Articolo 34 — Voto

  1. Il voto è:
    1. personale;
    2. libero;
    3. uguale;
    4. diretto;
    5. segreto;
    6. verificabile.
  2. È vietato qualsiasi sistema che consenta di ricostruire pubblicamente la scelta del singolo elettore.
  3. Il voto è certificato secondo le modalità previste dal Titolo IX.
Titolo IX

Infrastruttura digitale della sovranità popolare

Articolo 35 — Registro del Cittadino Legislatore

  1. È istituito il Registro del Cittadino Legislatore.
  2. Il Registro certifica esclusivamente le informazioni necessarie all’esercizio dei diritti partecipativi.
  3. Il sistema deve applicare il principio di minimizzazione dei dati.
  4. Il Registro è gestito secondo criteri di sicurezza, integrità e verificabilità.

Articolo 36 — Identità digitale

  1. Il cittadino può utilizzare credenziali digitali certificate.
  2. L’identificazione e il voto devono essere tecnicamente separati.
  3. L’autenticazione deve consentire di verificare l’unicità del voto senza rivelarne il contenuto.
  4. L’identità digitale è rilasciata e gestita secondo standard di sicurezza riconosciuti.

Articolo 37 — Blockchain e registro distribuito

  1. Le tecnologie blockchain possono essere utilizzate per:
    1. certificazione temporale;
    2. integrità documentale;
    3. pubblicazione di hash;
    4. audit;
    5. tracciabilità delle procedure;
    6. conservazione probatoria.
  2. I dati personali sensibili non devono essere registrati direttamente in forma pubblica sulla blockchain quando ciò sia incompatibile con i diritti fondamentali.
  3. L’uso della blockchain non sostituisce la volontà democratica né attribuisce effetti giuridici autonomi.

Articolo 38 — Audit

  1. I sistemi digitali elettorali sono sottoposti a audit.
  2. L’audit deve verificare:
    1. codice;
    2. sicurezza;
    3. autenticazione;
    4. unicità;
    5. segretezza;
    6. integrità;
    7. resilienza;
    8. verificabilità.
  3. Gli audit sono pubblicati nel Registro Ufficiale.
Titolo X

Garanzia costituzionale

Articolo 39 — Controllo di conformità

  1. Ogni legge deve essere conforme:
    1. alla Legge Fondamentale;
    2. ai diritti fondamentali;
    3. alle norme internazionali applicabili;
    4. alle norme imperative del diritto internazionale generale;
    5. agli obblighi erga omnes.
  2. Il controllo di conformità alle norme imperative del diritto internazionale costituisce un controllo di rango superiore e prevalente su ogni altro controllo di costituzionalità interna.
  3. Il controllo è esercitato secondo le procedure previste dalla presente legge.

Articolo 40 — Nullità degli atti incompatibili

  1. Sono privi di validità nell’ordinamento interno gli atti che violino direttamente una norma inderogabile della Legge Fondamentale.
  2. Gli atti manifestamente incompatibili con una norma imperativa internazionale sono sottoposti a speciale procedura di verifica.
  3. La nullità o disapplicazione deve essere dichiarata dall’organo competente secondo procedure garantite e motivazione scritta.
  4. La nullità opera ipso iure per gli atti manifestamente contrastanti con norme di jus cogens, fatti salvi i necessari accertamenti procedurali.
  5. L’accertamento della nullità per violazione di jus cogens può essere richiesto da qualsiasi Cittadino Legislatore, da una Commissione, dal Presidente del Consiglio Nazionale o da un’Assemblea territoriale, senza limiti di tempo.
  6. La nullità è dichiarata con atto motivato e pubblicata nel Registro Ufficiale.

Articolo 41 — Controllo preventivo

  1. Prima della promulgazione può essere richiesto un controllo di conformità.
  2. Il controllo riguarda:
    1. costituzionalità;
    2. diritti fondamentali;
    3. compatibilità internazionale;
    4. compatibilità con norme imperative;
    5. conformità agli obblighi erga omnes.
  3. Il controllo preventivo è obbligatorio per le leggi che incidono su materie sensibili.

Articolo 42 — Controllo successivo

  1. Anche dopo la promulgazione un atto può essere sottoposto a controllo.
  2. Il controllo può essere attivato:
    1. da un cittadino;
    2. da un organo istituzionale;
    3. da una Commissione;
    4. dal Presidente;
    5. da una Assemblea territoriale;
    6. da qualsiasi soggetto interessato secondo il diritto internazionale.
  3. Il controllo successivo non è soggetto a termini di decadenza quando ha ad oggetto la violazione di norme imperative del diritto internazionale.

Articolo 42-bis — Rinvio pregiudiziale internazionale

  1. In caso di dubbio sull’esistenza, il contenuto o la portata di una norma di jus cogens, il Consiglio Nazionale o la Commissione Garanzie possono richiedere un parere consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia o ad altro organo internazionale competente, sospendendo il procedimento interno fino alla ricezione del parere.
  2. Il parere è pubblicato nel Registro Ufficiale.
  3. Il parere è vincolante per l’interpretazione della norma internazionale, ma non per la qualificazione interna dell’atto.

Articolo 42-ter — Effetti delle decisioni internazionali

  1. Le decisioni degli organi internazionali competenti in materia di norme imperative del diritto internazionale sono recepite nell’ordinamento interno secondo le procedure previste.
  2. Il recepimento non può modificare unilateralmente il diritto internazionale applicabile.
Titolo XI

Responsabilità pubblica

Articolo 43 — Responsabilità degli organi

  1. Ogni organo pubblico risponde dell’esercizio delle proprie competenze.
  2. L’ignoranza della presente legge non costituisce giustificazione per una violazione intenzionale dei suoi principi fondamentali.
  3. La responsabilità per violazione di norme imperative del diritto internazionale è personale e non trasferibile.

Articolo 44 — Abuso di potere

  1. È vietato l’utilizzo della funzione pubblica per:
    1. sopprimere arbitrariamente la partecipazione popolare;
    2. alterare una votazione;
    3. occultare atti pubblici;
    4. manipolare registri;
    5. impedire illegittimamente l’iniziativa legislativa;
    6. violare deliberatamente le garanzie costituzionali;
    7. violare norme imperative del diritto internazionale;
    8. ostacolare l’accertamento di violazioni di jus cogens.
  2. L’abuso di potere è sanzionato secondo le procedure previste dall’ordinamento.

Articolo 45 — Responsabilità digitale

  1. Chiunque intervenga sulle infrastrutture elettorali deve operare secondo procedure certificate.
  2. Ogni modifica critica deve essere registrata e sottoposta ad audit.
  3. L’accesso amministrativo ai sistemi deve essere tracciato.
  4. La violazione delle procedure di sicurezza è sanzionata.
Titolo XII

Trasparenza e controllo civico

Articolo 46 — Registro Ufficiale

  1. È istituito il Registro Ufficiale dello Stato Veneto in Autodeterminazione.
  2. Sono pubblicati:
    1. leggi;
    2. decreti;
    3. regolamenti;
    4. deliberazioni;
    5. risultati elettorali;
    6. referendum;
    7. relazioni;
    8. audit;
    9. pareri;
    10. pareri di conformità alle norme imperative del diritto internazionale;
    11. rapporti della Commissione per la Conformità Internazionale.

Articolo 47 — Accesso civico

  1. Ogni Cittadino Legislatore può richiedere l’accesso agli atti pubblici.
  2. Il diniego deve essere motivato.
  3. L’accesso è garantito anche per gli atti concernenti la conformità internazionale.

Articolo 48 — Controllo popolare

  1. Il cittadino può presentare:
    1. petizioni;
    2. interrogazioni;
    3. osservazioni;
    4. richieste di audit;
    5. segnalazioni di violazioni;
    6. iniziative legislative;
    7. richieste di accertamento di incompatibilità con norme di jus cogens.
Titolo XIII

Garanzie territoriali

Articolo 49 — Punti del Popolo Veneto

  1. Sono istituiti i Punti del Popolo Veneto.
  2. Essi assicurano:
    1. assistenza civica;
    2. accesso alle procedure;
    3. raccolta delle iniziative;
    4. supporto digitale;
    5. informazione legislativa.

Articolo 50 — Assemblee territoriali

  1. Le comunità territoriali possono costituire Assemblee territoriali.
  2. Esse possono presentare proposte legislative e richieste di referendum.
  3. Nessuna Assemblea territoriale può sostituirsi agli organi costituzionali competenti.
  4. Le Assemblee territoriali possono attivare il controllo di conformità alle norme imperative del diritto internazionale.
Titolo XIV

Rapporti economici e istituzionali

Articolo 51 — Economia e finanza

  1. Il Consiglio Nazionale esamina gli effetti economici delle leggi.
  2. Le proposte finanziarie devono essere accompagnate, ove necessario, da una relazione sulle risorse.
  3. Le strutture economiche e monetarie dell’ordinamento mantengono le rispettive competenze tecniche.
  4. Le proposte devono essere conformi alle norme internazionali applicabili in materia finanziaria.

Articolo 52 — Zecchino Veneto

  1. Il Consiglio Nazionale può disciplinare, nell’ambito delle competenze attribuite dall’ordinamento, gli aspetti legislativi relativi allo Zecchino Veneto.
  2. Le norme relative a strumenti monetari e finanziari devono essere accompagnate da adeguate garanzie di trasparenza, riserva, contabilizzazione e controllo.
  3. Le disposizioni del presente articolo non modificano gli obblighi derivanti dal diritto internazionale applicabile.
  4. La disciplina dello Zecchino Veneto e degli altri strumenti monetari non può in alcun modo porsi in contrasto con gli obblighi internazionali dello Stato Veneto derivanti da norme di jus cogens o da trattati applicabili, con particolare riferimento alla lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla stabilità finanziaria internazionale.
Titolo XV

Rapporti internazionali

Articolo 53 — Principio di conformità internazionale

  1. Gli atti dello Stato Veneto destinati a produrre effetti internazionali devono essere adottati nel rispetto del diritto internazionale applicabile.
  2. Gli organi competenti devono documentare la base giuridica internazionale degli atti di particolare rilevanza.
  3. La conformità alle norme imperative del diritto internazionale è condizione di validità degli atti internazionali.

Articolo 54 — Documentazione internazionale

  1. La Cancelleria conserva un Registro degli Atti e degli Strumenti Internazionali.
  2. Il Registro comprende, ove applicabile:
    1. trattati;
    2. dichiarazioni;
    3. memorandum;
    4. comunicazioni;
    5. notificazioni;
    6. depositi;
    7. atti di ratifica;
    8. strumenti di adesione;
    9. pareri di organi internazionali.

Articolo 55 — Cooperazione

  1. Lo Stato Veneto promuove, secondo il diritto internazionale, la cooperazione pacifica con Stati, organizzazioni internazionali, istituzioni, enti e popoli.
  2. La cooperazione deve essere orientata alla tutela dei diritti fondamentali e alla prevenzione delle violazioni delle norme imperative.
  3. Lo Stato Veneto favorisce la soluzione pacifica delle controversie internazionali.
Titolo XVI

Generazioni future

Articolo 56 — Tutela intergenerazionale

  1. L’ordinamento riconosce la responsabilità verso le generazioni future.
  2. Le leggi aventi significativo impatto ambientale, economico o tecnologico possono essere accompagnate da una valutazione intergenerazionale.
  3. Gli interessi delle generazioni future devono essere considerati nelle politiche pubbliche di lungo periodo.
  4. La tutela delle generazioni future è parte integrante degli obblighi di conformità alle norme internazionali applicabili.
Titolo XVII

Stato di emergenza e limiti al potere

Articolo 57 — Principio di legalità nell’emergenza

  1. Nessuna situazione di emergenza, per quanto grave, autorizza la violazione delle norme imperative del diritto internazionale applicabili. Tali norme costituiscono un limite assoluto e inderogabile all’azione degli organi dello Stato, anche in caso di minaccia alla sicurezza nazionale o all’ordine pubblico.
  2. Le misure emergenziali devono essere:
    1. necessarie;
    2. temporanee;
    3. proporzionate;
    4. motivate;
    5. sottoposte a controllo.
  3. Le misure emergenziali sono soggette a controllo di conformità alle norme imperative del diritto internazionale.

Articolo 58 — Divieto di sospensione arbitraria

  1. Nessun organo può utilizzare un’emergenza per sopprimere definitivamente:
    1. la dignità della persona;
    2. il nucleo essenziale dei diritti fondamentali;
    3. il controllo giurisdizionale;
    4. la trasparenza minima delle istituzioni;
    5. l’integrità delle procedure democratiche;
    6. il controllo di conformità alle norme internazionali imperative.
  2. La sospensione arbitraria delle garanzie costituzionali è nulla di pieno diritto.
Titolo XVIII

Revisione e rigidità della legge

Articolo 59 — Procedura rafforzata

  1. Le modifiche alla presente legge richiedono una procedura legislativa rafforzata.
  2. Le modifiche relative a:
    1. Cittadino Legislatore;
    2. voto;
    3. democrazia diretta;
    4. indipendenza degli organi di garanzia;
    5. tutela dei diritti fondamentali;
    6. clausole relative alle norme imperative internazionali;
    7. clausole di recepimento e attuazione delle norme imperative del diritto internazionale;
    devono essere sottoposte a ratifica popolare quando previsto dalla Legge Fondamentale.
  3. La procedura rafforzata comprende l’obbligo di parere conforme della Commissione Garanzie, Giustizia e Diritti.

Articolo 60 — Clausola di intangibilità

  1. Non possono essere utilizzate procedure ordinarie di revisione per eliminare il nucleo essenziale della partecipazione democratica.
  2. Nessuna modifica può essere interpretata come autorizzazione alla violazione di norme imperative del diritto internazionale.
  3. Nessuna revisione costituzionale può avere ad oggetto l’eliminazione o la limitazione del rango superiore delle norme imperative del diritto internazionale o degli obblighi erga omnes da esse derivanti.
  4. Il nucleo essenziale della presente legge è intangibile.
Titolo XIX

Disposizioni transitorie

Articolo 61 — Prima attuazione

  1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio Nazionale approva il proprio Regolamento.
  2. Entro centoventi giorni sono predisposti:
    1. Registro Ufficiale;
    2. Registro del Cittadino Legislatore;
    3. sistema di protocollo;
    4. piattaforma legislativa;
    5. sistema di voto;
    6. infrastruttura di audit;
    7. sistema di conservazione digitale;
    8. Sezione per la Conformità Internazionale.

Articolo 62 — Standard tecnici

  1. Gli standard tecnologici devono garantire interoperabilità, sicurezza e verificabilità.
  2. Il sistema deve prevedere procedure di continuità operativa e recupero in caso di incidente.
  3. Gli standard sono periodicamente aggiornati secondo l’evoluzione tecnologica e le migliori pratiche internazionali.
Titolo XX

Clausole finali

Articolo 63 — Clausola di prevalenza

  1. Nell’ordinamento interno, le disposizioni della presente legge prevalgono sui regolamenti e sugli atti amministrativi incompatibili con essa.
  2. Resta fermo il rispetto del diritto internazionale applicabile.
  3. La prevalenza della presente legge non può essere invocata per giustificare la violazione di norme imperative del diritto internazionale.

Articolo 64 — Clausola di salvaguardia internazionale

  1. Nessuna disposizione della presente legge deve essere interpretata come:
    1. modifica unilaterale del diritto internazionale;
    2. attribuzione unilaterale di personalità internazionale;
    3. attribuzione unilaterale del carattere jus cogens a una norma interna;
    4. limitazione di diritti riconosciuti dal diritto internazionale;
    5. autorizzazione alla violazione di obblighi internazionali.
  2. La presente legge deve essere interpretata come disciplina interna dell’ordinamento dello Stato Veneto e come strumento di attuazione dei principi internazionali applicabili.

Articolo 65 — Clausola dinamica del diritto internazionale

  1. Qualora il diritto internazionale generale riconosca, modifichi o chiarisca una norma imperativa applicabile, gli organi competenti dell’ordinamento devono tenerne conto nell’interpretazione e nell’applicazione della presente legge.
  2. La qualificazione di una norma come jus cogens è determinata secondo i criteri del diritto internazionale generale.
  3. La Commissione per la Conformità Internazionale vigila sull’evoluzione del diritto internazionale e propone gli adeguamenti necessari.

Articolo 66 — Interpretazione conforme

  1. In caso di pluralità di interpretazioni possibili, deve essere privilegiata quella che:
    1. protegge la dignità umana;
    2. garantisce la partecipazione democratica;
    3. tutela l’autodeterminazione dei popoli secondo il diritto internazionale;
    4. preserva la separazione dei poteri;
    5. assicura la trasparenza;
    6. rispetta le norme imperative del diritto internazionale;
    7. garantisce l’adempimento degli obblighi erga omnes.
  2. L’interpretazione conforme non può condurre a risultati contrastanti con il diritto internazionale applicabile.

Articolo 67 — Entrata in vigore

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Registro Ufficiale.
  2. La pubblicazione deve contenere il testo integrale, la data, il numero, la firma istituzionale e l’identificativo digitale dell’atto.
  3. La pubblicazione include l’attestazione di conformità alle norme imperative del diritto internazionale.

Articolo 68 — Patto permanente di legalità, autodeterminazione e responsabilità

  1. Il Consiglio Nazionale riconosce che l’esercizio della funzione legislativa non costituisce potere assoluto, ma funzione pubblica sottoposta alla Legge Fondamentale, alla volontà popolare, ai diritti fondamentali e al diritto internazionale applicabile.
  2. Nessuna maggioranza parlamentare, nessun organo esecutivo, nessuna autorità amministrativa e nessuna infrastruttura tecnologica può considerarsi superiore ai principi fondamentali dell’ordinamento.
  3. La sovranità popolare è esercitata attraverso procedure giuridiche, democratiche, trasparenti e verificabili.
  4. Il Cittadino Legislatore costituisce il centro partecipativo del procedimento legislativo.
  5. Le istituzioni sono responsabili dell’esercizio del potere loro attribuito.
  6. Le norme imperative del diritto internazionale costituiscono parametro inderogabile nella misura riconosciuta dal diritto internazionale generale.
  7. Gli obblighi erga omnes sono riconosciuti e rispettati secondo il loro contenuto e la loro portata determinati dal diritto internazionale.
  8. Ogni potere pubblico è pertanto esercitato secondo il principio:
POTERE SOTTOPOSTO AL DIRITTO.
LEGGE SOTTOPOSTA ALLA LEGGE FONDAMENTALE.
ORDINAMENTO SOTTOPOSTO AI DIRITTI FONDAMENTALI.
ISTITUZIONI RESPONSABILI DINANZI AL POPOLO.
E IL DIRITTO INTERNAZIONALE IMPERATIVO È IL LIMITE ULTIMO DI OGNI POTERE.

Formula di promulgazione

La presente Legge n. 01/28/9/2026 è approvata secondo le procedure previste dalla Legge Fondamentale dello Stato Veneto in Autodeterminazione.

Dato a Venezia, Palazzo Ducale, nella sessione plenaria del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto.
Venezia, 28 settembre 2026

Il Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto
S.E. Franco Paluan
Il Segretario di Stato — Segreteria Generale dello Stato Veneto in Autodeterminazione
Firma digitale istituzionale · Sigillo dello Stato

«IL VOTO APPARTIENE AL POPOLO.

LA LEGGE NASCE DALLA PARTECIPAZIONE.

IL POTERE È SOTTOPOSTO AL DIRITTO.

LA RESPONSABILITÀ APPARTIENE ALLE ISTITUZIONI.

I DIRITTI FONDAMENTALI NON SONO DEROGABILI OLTRE I LIMITI CONSENTITI DAL DIRITTO INTERNAZIONALE.

LE NORME IMPERATIVE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE SONO IL LIMITE ULTIMO DI OGNI POTERE.

IL POPOLO VENETO ESERCITA LA PROPRIA SOVRANITÀ NEL RISPETTO DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE E DEI SUOI PRINCIPI INDEROGABILI.»

Presidente dello Stato Veneto
S.E. Irene Barban
Per il Governo del Popolo Veneto Autodeterminato — Primo Ministro
S.E. Franco Paluan
Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto
S.E. Roberto Giavoni
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
S.E. Emanuele Veneri
Registro File
LEGGE N 01 28-9-2026
30/09/2026 09:44:06
0.01 ZECCHINO
FROM: 3P8VN8uzJsZJk23urkxdlFoHCbEjSsDdl3T
TO: 3P8VN8uzJsZJk23urkxdlFoHCbEjSsDdl3T
Message: LEGGE N 01 28-9-2026, SHA256: 79c279fdafedbb1db930d7c0be0fdf9d0e10fc3f9b9ecc497c8040e96278f2ef
TX: Guardala con l’explorer
Fee: 0.05 ZECCHINO

Stato Veneto in Autodeterminazione · Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto

Legge N. 01/2026 del 28 settembre 2026 · statovenetoinautodeterminazione.org

Documento convertito in HTML a fini di consultazione e trasparenza.

Legge N. 080/2024 – Liste Civiche Elettorali di Autodeterminazione | Stato Veneto VT-963
Leone di San Marco PAX

Legge N. 080/2024

per l’istituzione delle Liste Civiche Elettorali di Autodeterminazione dello Stato Veneto

Alleanza Nazionale per l’Autodeterminazione e l’Identità del Popolo Veneto
Consiglio Nazionale Parlamentare · Stato Veneto VT-963

Premessa

Questo documento si erge come manifestazione della volontà di circa 10 milioni di cittadini veneti e della nostra diaspora di 20 milioni di individui sparsi nel mondo. La comunità veneta, con le sue profonde radici storiche e culturali, si trova nel momento cruciale di riaffermare il suo diritto all’autodeterminazione, un principio fondamentale che rappresenta non solo la libertà di scelta, ma anche la dignità e l’identità collettiva dei popoli.

Il concetto di autodeterminazione è ancorato nei valori universali dei diritti umani, sancito da importanti trattati internazionali e norme giuridiche. Non rappresenta una forma di separatismo, né un’invocazione all’isolamento; piuttosto, è un’affermazione di volontà, un’aspirazione per un futuro in cui ogni cittadino possa vedere rispettati i propri diritti e la propria voce.

È con questo spirito di unità e determinazione che proponiamo la Legge N. 080/2024, destinata a promuovere l’istituzione delle Liste Civiche Elettorali di Autodeterminazione. Questa legge non solo serve a garantire che i diritti e le esigenze della comunità veneta siano adeguatamente rappresentati nei processi decisionali, ma si configura anche come un passo decisivo verso una governance che rispecchia le reali necessità di chi vive e opera nel nostro amato territorio.

Articolo 1 – Definizioni

1. Liste Civiche Elettorali

Si definiscono “Liste civiche elettorali” quei gruppi di cittadini che, in forma di associazione, movimento o altro organismo collettivo, si uniscono con l’intenzione di partecipare attivamente alla vita politica del proprio territorio. Queste liste nascono dalla volontà comune di affrontare e risolvere le problematiche locali e nazionali, promuovendo un modello di governance basato sulla partecipazione diretta e sulla rappresentatività degli interessi della comunità.

2. Cittadini Autodeterminati

Per “cittadini autodeterminati” si intendono tutti coloro che, in possesso dei requisiti di legge, si identificano con il popolo veneto e desiderano esercitare il proprio diritto di partecipazione alla vita pubblica nella loro comunità.

3. Diritti di Autodeterminazione

I “diritti di autodeterminazione” si riferiscono al principio secondo cui i popoli hanno il diritto di decidere liberamente il proprio status politico e la propria attività economica, sociale e culturale.

4–7. Ulteriori definizioni

Candidature elettorali, Programma politico, Organismi della società civile e Settori di intervento sono definiti in modo da garantire chiarezza e trasparenza nel funzionamento delle Liste Civiche.

Articolo 2 – Obiettivi delle Liste Civiche Elettorali

Le Liste Civiche Elettorali hanno l’obiettivo principale di rappresentare gli interessi e le istanze dei cittadini veneti, promuovendo l’autodeterminazione e il coinvolgimento attivo nella gestione della vita pubblica. Tra gli obiettivi specifici:

  1. Rappresentanza delle Voci Cittadine
  2. Promozione della Partecipazione Attiva
  3. Sviluppo Sostenibile e Ambientale
  4. Innovazione e Sviluppo Economico
  5. Servizi Pubblici Efficaci e Trasparenti
  6. Valorizzazione della Cultura e del Patrimonio
  7. Lotta contro la Disuguaglianza Sociale
  8. Educazione alla Cittadinanza Attiva

Articolo 3 – Formazione e Composizione delle Liste Civiche

Le liste civiche elettorali possono essere costituite liberamente da gruppi di cittadini veneti, organizzazioni della società civile e associazioni. I membri devono essere maggiorenni, residenti nel territorio di riferimento e non interdetti dai pubblici uffici. Ogni lista deve presentare un programma politico chiaro e garantire una rappresentanza equa (donne, giovani, gruppi marginalizzati).

Articolo 4 – Presentazione delle Liste Civiche Elettorali

Le liste devono presentare ufficialmente la candidatura alla Commissione Elettorale della Nazione Veneta entro i termini stabiliti, allegando documentazione completa (certificati di residenza, programma politico, autodichiarazioni). Acquisiscono diritti di utilizzo del logo ufficiale, accesso a risorse formative e obbligo di trasparenza periodica.

Articolo 5 – Riconoscimento delle Liste Civiche

La richiesta di riconoscimento deve includere Atto Costitutivo, Statuto, Programma Politico e Dichiarazione di Conformità. La Commissione valuta entro 30 giorni. In caso di diniego è previsto ricorso entro 15 giorni. Tutte le decisioni sono pubbliche e le liste riconosciute sono inserite nel Registro ufficiale.

Articolo 6 – Sanzioni

In caso di violazione delle norme sono previste: multe, sospensione temporanea (3–12 mesi) o definitiva dal Registro. La procedura include segnalazione, valutazione, audizione e delibera. È garantito il diritto di appello entro 30 giorni.

Articolo 7 – Finanziamento delle Liste Civiche

Le liste hanno diritto a finanziamento pubblico proporzionale ai voti ottenuti. Il pagamento avviene in due rate. È obbligatorio redigere e pubblicare un bilancio dettagliato entro 60 giorni dalle elezioni. Sono previsti controlli, audit e sanzioni in caso di irregolarità.

Articolo 8 – Attuazione della Legge

Il Governo è tenuto, entro sei mesi, a emanare i decreti attuativi, istituire un Gruppo di Lavoro, svolgere consultazione pubblica e presentare relazione annuale al Parlamento. È previsto un organo di monitoraggio indipendente.

Articolo 9 – Applicazione della Legge ed Entrata in Vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro 60 giorni sono definiti i regolamenti attuativi e istituita la Commissione Elettorale. È prevista una campagna informativa nazionale e un rapporto di valutazione entro 12 mesi.

Conclusione

La Legge N. 080/2024 rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento del sistema politico veneto e la riaffermazione dell’autodeterminazione del Popolo Veneto. Le Liste Civiche Elettorali diventeranno lo strumento vitale per coinvolgere i cittadini in un processo decisionale attivo e responsabile.

Insieme possiamo affrontare le sfide del presente e costruire un futuro che rifletta la nostra ricca eredità, i nostri valori e le nostre speranze.

Modulo di Iscrizione al Registro delle Liste Civiche di Autodeterminazione

Il modulo completo per l’iscrizione (Sezioni 1–6) è disponibile in allegato al documento originale e comprende:

  • Informazioni sulla Lista Civica
  • Dati dei Fondatori
  • Dichiarazione di Intenti e Obiettivi
  • Documentazione allegata richiesta
  • Autenticazione e Consenso
  • Modalità di invio

Venezia, Palazzo Ducale – 31 ottobre 2024
Presidente Esecutivo di Governo S.E. Franco Paluan
Votato a maggioranza dal Consiglio Parlamentare della Nazione Veneta

Consiglio Nazionale Parlamentare di Autodeterminazione del Popolo Veneto | Stato Veneto
PAX

Consiglio Nazionale Parlamentare
di Autodeterminazione del Popolo Veneto

Statuto · Regolamento · Rapporti istituzionali

Introduzione

Il Consiglio Nazionale Parlamentare di Autodeterminazione del Popolo Veneto (CNPV) è un organismo che si propone di rappresentare gli interessi dei cittadini veneti che sostengono l’autodeterminazione dei territori autoctoni veneti. Il suo statuto definisce le regole per il funzionamento e le competenze del CNPV.

Il CNPV si impegna a promuovere e tutelare l’autodeterminazione dei territori autoctoni veneti, sostenendo la possibilità di un percorso democratico volto a consentire ai cittadini di esprimere la propria volontà in merito al loro status politico. L’organismo mira a favorire la partecipazione attiva dei cittadini veneti in merito a questioni di interesse pubblico, promuovendo dibattiti e proponendo soluzioni concrete.

Statuto del Consiglio Nazionale Parlamentare

Articolo 1 – Denominazione e natura

Il Consiglio Nazionale Parlamentare di Autodeterminazione del Popolo Veneto è un organo rappresentativo del Popolo Veneto, volto a promuovere l’autodeterminazione del Popolo Veneto.

Articolo 2 – Obiettivi e finalità

Difesa e promozione dell’autodeterminazione del Popolo Veneto sulla base dei principi di democrazia, giustizia e rispetto dei diritti umani. Favorisce la partecipazione attiva dei cittadini veneti, la promozione della cultura veneta e la tutela degli interessi della comunità.

Articolo 3 – Composizione

I rappresentanti sono eletti attraverso elezioni a democrazia diretta e trasparenti secondo la legge elettorale di autocandidatura. Il Consiglio è composto da un numero adeguato di rappresentanti con rappresentanza proporzionale delle diverse realtà territoriali e sociali. I rappresentanti eleggono il Presidente.

Articolo 4 – Competenze

Potere di proporre, discutere e adottare risoluzioni e proposte di legge riguardanti l’autodeterminazione. Può convocare consultazioni popolari e adottare atti e dichiarazioni ufficiali su questioni nazionali e internazionali.

Articolo 5 – Immunità parlamentare

Diritto riconosciuto ai membri per esercitare le funzioni senza essere perseguiti per opinioni o azioni compiute nell’esercizio del mandato. Limiti, eccezioni e procedura di revoca sono disciplinati.

Articolo 6 – Regolamento della Diaria

La diaria copre le spese di viaggio, alloggio e vitto. Attualmente fissata a 323 euro al giorno lavorativo, soggetta a controlli e rendicontazione.

Articolo 7 – Disposizioni finali

Il Consiglio si impegna a trasparenza, partecipazione democratica e dialogo. Modifiche allo Statuto richiedono maggioranza qualificata e consenso di un’Assemblea Consultiva di cittadini veneti.

Regolamento del CNPV

Disciplina composizione, scopo, funzioni, Presidente, Commissioni, Sedute, Risorse, Modifiche, Comunicazione, Partecipazione del Popolo, Etica e Comportamento, Sostenibilità, Cooperazione, Controllo e Monitoraggio, Ricorso e Revisione, Responsabilità e Applicazione del Regolamento.

Rapporti tra CNPV e Autorità Nazionale Veneta

Il CNPV esercita il potere legislativo; l’Autorità Nazionale Veneta il potere esecutivo. Sono previsti incontri periodici, sinergie di azione, consultazione della popolazione e chiara delimitazione delle funzioni per garantire un’autodeterminazione effettiva e una governance efficace e democratica.

Venezia, Palazzo Ducale, 08 novembre 2024

Istituzione dei Consigli Parlamentari Provinciali di Autodeterminazione | Stato Veneto
PAX

Istituzione dei Consigli Parlamentari Provinciali
di Autodeterminazione del Popolo Veneto

a Democrazia Diretta · Legge n. 200/24-gov.

Preambolo

Con decreto governativo nel rispetto della Costituzione del Popolo Veneto, viene formalizzata l’istituzione dei Consigli Parlamentari Provinciali di Autodeterminazione a democrazia diretta nelle province di Bergamo (BG), Brescia (BS), Verona (VR), Vicenza (VI), Rovigo (RO), Padova (PD), Venezia (VE), Treviso (TV), Belluno (BL), Pordenone (PN) e Udine (UD), nonché in tutti i territori previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. 212.

I Consigli sono organismi istituzionali locali con il compito di rappresentare e tutelare gli interessi delle province, promuovendo il loro sviluppo e benessere. La loro istituzione si fonda sul principio di democrazia diretta. È previsto un sistema tributario di supporto con allocazione del 12,5% delle entrate nazionali (10% al territorio provinciale veneto e 2,5% al governo nazionale centrale).

Articolo 1 – Definizioni

1.1 Consigli Parlamentari Provinciali di Autodeterminazione (CPPA)

Organismi democratici eletti direttamente dai cittadini delle province. Operano sulla base di principi di democrazia diretta, con composizione variabile e compiti di decisione su politiche economiche, sociali, ambientali, culturali e di sviluppo.

1.2 Autodeterminazione provinciale

Diritto delle province di esercitare autonomamente competenze legislative, amministrative e politiche nei settori economia, istruzione e cultura, ambiente e politiche sociali, nel rispetto delle leggi nazionali e dei diritti fondamentali.

Articolo 2 – Istituzione dei Consigli

Si istituiscono i Consigli Parlamentari Provinciali di Autodeterminazione nelle province indicate. Ogni Consiglio è composto da rappresentanti eletti direttamente dai cittadini. L’elezione avviene secondo principi di democraticità, trasparenza e uguaglianza. Ciascun Consiglio può autodeterminare il proprio funzionamento interno.

Articolo 3 – Competenze

I Consigli hanno potere di adottare e modificare gli statuti provinciali, scegliere le politiche economiche, sociali, culturali e ambientali, istituire e revocare leggi provinciali, e rappresentare la provincia nei confronti del Parlamento nazionale e del Governo.

Articolo 4 – Funzionamento

I Consigli sono diretti da un Presidente eletto tra i membri. Le sessioni sono pubbliche (con eccezioni motivate). Le decisioni sono adottate a maggioranza; per questioni critiche è prevista maggioranza qualificata.

Articolo 5 – Leggi ed elezioni provinciali

Le province emanano leggi provinciali con consultazione pubblica. Le elezioni provinciali si svolgono ogni massimo quattro anni, con procedure trasparenti, eque e inclusive, e possibilità di osservazione indipendente.

Articolo 6 – Norme transitorie

Fino all’implementazione dei Consigli, le province continuano a essere governate secondo le disposizioni vigenti. La legge entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione. Le disposizioni transitorie restano in vigore fino all’insediamento di tutti i Consigli.

Legge Elettorale dei Consigli

Stabilisce modalità di elezione quadriennale, candidature da gruppi di cittadini, voto elettronico e cartaceo, diritto di proporre leggi, referendum popolari e disposizioni finali. Promuove massima partecipazione e inclusività.

Statuto dei Consigli

Disciplina denominazione, obiettivi, sede e durata, composizione, funzionamento, competenze istituzionali e amministrative, modifiche statutarie, responsabilità dei membri, commissioni di lavoro, trasparenza, procedura di voto, educazione e formazione, meccanismi di feedback e interazione con altre entità.

Istituzione dei Consigli Parlamentari Provinciali di Autodeterminazione del Popolo Veneto a Democrazia Diretta

Carica del Presidente dello Stato Doge

Legge per la tutela di Porto Marghera

Legge per la Tutela Ambientale del Tagliamento

Legge_38_Mandato_giuridico_di_attuazione_del_regolamento_gondola.pdf

LEGGE 24/2024 – Protezione alimentare

Legge N. 080/2024 per l’istituzione delle Liste Civiche Elettorali di Autodeterminazione dello Stato Veneto

Comunicazione Ufficiale: approvazione del Consiglio Nazionale del Popolo Veneto con Legge N. 37, lo status di Neutralità permanente (“eterna”, de jure) dello Stato Veneto.

DL_14_2024_UNISSERT Unità di Sviluppo Sostenibile e Rispetto dei Territori

Documento per imporre il rispetto dei diritti di sovranità permanente al popolo veneto
e per prevedere sanzioni per le violazioni legate alla depredazione delle risorse

Legge sulla promozione e protezione dell’agricoltura nel territorio del popolo veneto, nel rispetto del diritto di autodeterminazione.

Istituzione dell’Ufficio della Nazione Veneto per la Proprietà Intellettuale UNVPI©

Legge di regolamentazione ed autorizzazione della disponibilità e della gestione delle risorse naturali delle lagune venete per il popolo veneto autodeterminato, nel rispetto dell’ambiente, delle tradizioni locali e dei principi di sostenibilità ambientale.

Proposta di Legge. Il governo dell’Autorità Nazionale Veneta ha preso una decisione importante nel valutare e affrontare le violazioni al rispetto climatico e all’inquinamento ambientale, in conformità alle direttive e convenzioni internazionali contro ogni tipo di inquinamento

Statuto della Protezione Civile della Nazione Veneta

Dichiarazione di tutela del Bene Patrimoniale

Certificazione dei Diritti Economici di Autodeterminazione del Popolo Veneto

Legge sulle autorizzazioni dei sistemi finanziari e delle banche commerciali dell’Autorità Nazionale Veneta

Legge N. 222 del 06 ottobre 2024
A tutela dei diritti dei consumatori per l’accettazione della nuova moneta di autodeterminazione del Popolo Veneto presso ogni operatore finanziario e bancario come norma imperativa di diritto Internazionale

Autore

Torna in alto