
AVVISO DI ESECUZIONE DI LEGGE
(Ai sensi della Legge Costituzionale del Popolo Veneto Autodeterminato)
Ambasciate, Rappresentanze Permanenti a cura dell’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario per l’Unione Europea
ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org
Firma e Sigillo
Destinatari Ufficiali
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1. Banca Centrale Europea (ECB)
- Indirizzo principale: Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germania
- Sede Eurotower: Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, Germania
- Sede Bruxelles: Rue de la Science 37, 1040 Bruxelles, Belgio
- Email: info@ecb.europa.eu · brussels-office@ecb.europa.eu
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2. Commissione Europea
- Sede principale: Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200 (Berlaymont), 1049 Bruxelles, Belgio
- Tel: +32 2 229-91111
- Rappresentanza EU a Bruxelles: Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio
- Email: comm-rep-bru@ec.europa.eu
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3. Consiglio d’Europa
- Sede principale: Avenue de l’Europe, 67075 Strasbourg Cedex, Francia
- Tel: +33 3 88 41 20 00
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4. Governo della Repubblica Italiana
- Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, 00187 Roma, Italia
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5. Segretario Generale delle Nazioni Unite
- Palais des Nations, Avenue de la Paix 8–14, 1211 Genève, Svizzera
Premessa: L’Irrevocabile Affermazione di Sovranità
In ottemperanza alla Legge Costituzionale del Popolo Veneto Autodeterminato e in virtù della decisione concorde del Consiglio Nazionale Parlamentare, dell’Esecutivo di Governo e del Presidente della Corte Costituzionale Veneta, si procede alla presente notifica.
Visto e considerato che i documenti giuridici fondamentali del Popolo Veneto sono stati formalmente notificati, regolarmente ricevuti e implicitamente accettati – per mancata contestazione sostanziale – dalla Banca Centrale Europea, dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea;
Accertato il rifiuto reiterato e ingiustificato della Banca Centrale Europea di istituire un tavolo bilaterale e multilaterale di negoziazione al fine di rendere esigibili i diritti universali riconosciuti ai popoli, in primis il diritto all’autodeterminazione economica e monetaria;
Con il presente Atto, si rende inoltre edotta la Comunità Internazionale della Dichiarazione di Indipendenza e della Dichiarazione di Belligeranza, entrambe formalmente depositate presso il Consiglio d’Europa e tutte le Istituzioni Europee competenti, quali atti di ultima istanza a tutela dei diritti umani e fondamentali del Popolo Veneto.
Premessa Giuridica Vincente
La Fondazione Irrevocabile della Sovranità Veneta
La presente dichiarazione si erige su un costrutto giuridico internazionale robusto e inoppugnabile, che riconosce al Popolo Veneto il diritto inalienabile di autodeterminazione e la piena sovranità monetaria. Le azioni intraprese non sono arbitrarie, bensì rappresentano l’esercizio legittimo di diritti fondamentali, consolidati da principi di jus cogens e dalla prassi internazionale.
1. Legittimità Costituzionale Veneta: l’Autodeterminazione come Fonte di Diritto Primario
La Legge Fondamentale Veneta, autoproclamata in virtù del suo Art. 1, sancisce: «Il Popolo Veneto esercita la piena sovranità monetaria come espressione del diritto all’autodeterminazione.» Questa non è una mera affermazione, ma l’attuazione di un principio cardine del diritto internazionale.
2. Fondamento nel Diritto Internazionale Imperativo
- Art. 1(2) Carta delle Nazioni Unite (1945): «Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli.»
- Risoluzioni ONU 1514 (XV) e 2625 (XXV): sanciscono il diritto inalienabile di un popolo di determinare liberamente il proprio status politico ed economico, inclusa la sovranità monetaria.
- Art. 1 Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR, 1966): «Tutti i popoli hanno il diritto di disporre liberamente delle proprie ricchezze e risorse naturali.»
- Risoluzione ONU 1803 (1962): la sovranità permanente sulle risorse economiche include il controllo diretto del sistema monetario.
Art. 1 – Disposizioni Immediate
Validità Giuridica e Applicazione Incondizionata
La presente disposizione, derivante dalla Legge Costituzionale del Popolo Veneto Autodeterminato, assume la natura di Norma Jus Cogens Erga Omnes, ovvero una norma di diritto internazionale consuetudinario inderogabile e vincolante per tutti gli Stati e le entità, in virtù della sua intrinseca connessione con il principio fondamentale di autodeterminazione dei popoli. Essa produce effetti giuridici immediati e vincolanti sull’intero territorio ancestrale veneto.
A) Violazione del Diritto all’Autodeterminazione Economica
L’imposizione unilaterale dell’Euro, senza il libero e informato consenso del Popolo Veneto, lede irreparabilmente il diritto fondamentale all’autodeterminazione economica, riconosciuto e protetto dal diritto internazionale.
B) Illegittimità Contrattuale
L’uso dell’Euro in atti giuridici non concordati è radicalmente nullo per mancanza di causa e assenza di consenso valido (Art. 1418 Codice Civile Italiano; Art. 52 Direttiva UE 2015/2366 – PSD2; Art. 101 TFUE).
C) Discriminazione Economica Sistematica
L’esclusione dello Zecchino Veneto e l’imposizione coercitiva dell’Euro configurano una discriminazione economica illegittima ai danni del Popolo Veneto (Art. 21 Carta dei Diritti Fondamentali UE).
Art. 2 – Obblighi di Notifica e Rigetto
Ogni cittadino, impresa o ente operante sul territorio ancestrale veneto che riceva un atto denominato in Euro non concordato è tenuto a:
- Documentare l’atto con prova digitale basata su tecnologia blockchain, per garantire integrità e autenticità.
- Trasmettere l’atto all’Ufficio per la Sovranità Monetaria del Governo Veneto (piattaforma digitale dedicata o raccomandata A/R).
- Rigettare formalmente l’atto al mittente con modello ufficiale di disconoscimento, ingiungendo la riemissione in Zecchino Veneto (ZEC) entro 15 giorni, pena la decadenza del credito.
Art. 3 – Conseguenze Giuridiche per i Trasgressori
Gli enti, pubblici o privati, che persisteranno nell’uso coercitivo dell’Euro, ignorando le disposizioni di questa legge, subiranno rigorose conseguenze:
- Sanzioni amministrative: fino al 10% del valore dell’atto illecito contestato.
- Inibizione dall’operare nel territorio ancestrale veneto (Art. 12 Codice Economico Veneto).
- Responsabilità penale per violazione della sovranità monetaria (Art. 7 Legge sulla Difesa Costituzionale), con possibili procedimenti presso le Corti Venete e giurisdizioni internazionali.
(Sigillato con bolla d’oro della Serenissima Repubblica Veneta,
ai sensi dell’Art. 22 dello Statuto del 1204,
a perpetua memoria della sua ritrovata sovranità.)

