La tutela culturale e linguistica del Popolo Veneto costituisce presupposto sistemico dell’autodeterminazione interna e misura preventiva obbligatoria ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani (ICCPR Art. 1 e 27; ICESCR Art. 13; Convenzioni UNESCO 2003 e 2005; prassi CEDU post-2020; UNDRIP Art. 3-4). L’istituzione del Mediatore Culturale del Popolo Veneto è qualificata come obbligazione positiva immediata e best practice di prevenzione del conflitto strutturale, idonea a dimostrare buona fede negoziale e proporzionalità dei rimedi richiesti, con paralleli a mediatori in Alto Adige (2025) e Groenlandia.