PARERE CONSULTIVO LEGITTIMITÀ TASSA GOVERNATIVA DI SOVRANITÀ 1 %

*Fondamento nel Diritto Imperativo (Jus Cogens)
L’istituzione della tassa trova legittimazione nell’Art. 53 della Convenzione di
Vienna. Come confermato dalla ICJ (Namibia 1971, Chagos 2019),
l’autodeterminazione è un obbligo erga omnes che prevale su ogni amministrazione
esterna. *Sovranità Economica e Funzione Riparatoria
Ai sensi delle Risoluzioni ONU 1803 e 2625, la Tassa dell’1% è: rimedio al Debito Odioso. *Opponibilità Internazionale
La Legge n. 004/2026 attiva gli obblighi dell’Art. 41 ARSIWA. L’imposizione fiscale è opponibile erga omnes poiché finalizzata alla riparazione di violazioni sistemiche. L’uso della tecnologia blockchain per lo Zecchino Veneto (ZEC) garantisce trasparenza e auditabilità internazionale.

Torna in alto