
Atto di Diffida e Richiesta Formale di Riconoscimento del Popolo Veneto e della Lingua Veneta
1. Premesse e Finalità
L’atto, promosso da cittadini, studiosi e rappresentanti associativi, si configura come un’iniziativa civica e istituzionale per la tutela dell’identità collettiva e dei diritti linguistici. L’iniziativa non ha finalità secessioniste, ma mira alla tutela dell’identità veneta all’interno del quadro di legalità costituzionale, del pluralismo e della partecipazione democratica, distinguendo le questioni culturali da quelle relative alla sovranità territoriale.
2. Identità Storica e Linguistica
Il documento sottolinea la continuità storica e il patrimonio culturale del Popolo Veneto, evidenziando che la lingua veneta (codice ISO 639-3 vec) possiede caratteristiche strutturali e una tradizione letteraria che ne giustificano il riconoscimento scientifico e giuridico. Si richiede una rilevazione scientifica indipendente per quantificare i parlanti (stimati in circa 10 milioni, dato da verificare) e si chiede che la lingua non venga considerata un elemento folcloristico, ma un patrimonio culturale vivo.
3. Destinatari dell’Iniziativa
L’atto è indirizzato a un ampio spettro di autorità nazionali e internazionali:
- Autorità italiane: Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministri competenti, Parlamento.
- Regione del Veneto: Presidente della Regione, Presidente del Consiglio Regionale e Commissioni competenti.
- Istituzioni Europee: Commissione, Parlamento e Consiglio dell’Unione Europea.
- Consiglio d’Europa: Segretario Generale, Commissario per i Diritti Umani, Comitato Consultivo della Convenzione-quadro.
- Nazioni Unite: Segretario Generale, Alto Commissario per i Diritti Umani, Relatori Speciali e Comitati competenti.
4. Fondamenti Giuridici e Normativi
La richiesta si basa su un’analisi articolata del quadro normativo:
4.1. Livello Costituzionale e Nazionale
- Art. 3 Cost.: Uguaglianza e pari dignità sociale, richiedendo una valutazione legislativa trasparente sull’esclusione della lingua veneta.
- Art. 6 Cost.: Tutela delle minoranze linguistiche. Si chiede al legislatore di valutare formalmente l’inclusione della lingua veneta nella Legge 15 dicembre 1999, n. 482.
- Art. 9 Cost.: Tutela del patrimonio storico e artistico, con richiesta di programmi di digitalizzazione e conservazione linguistica.
- Leggi Regionali: Verifica dell’attuazione della L.R. 8/2007 e L.R. 30/2021.
4.2. Livello Internazionale ed Europeo
- Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (Art. 27): Diritto delle minoranze ad avere una propria vita culturale e usare la propria lingua.
- Patto sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (Art. 15): Diritto di partecipare alla vita culturale.
- Convenzione-quadro per le Minoranze Nazionali: Richiesta di illustrare i criteri di individuazione delle comunità protette.
- Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie: L’Italia ha firmato ma non ratificato. Si chiede al Governo di presentare un disegno di legge per la ratifica e di riesaminare la posizione della lingua veneta.
- CEDU e Carta di Nizza: Rispetto della diversità culturale e linguistica (Art. 22 CDFUE) e non discriminazione.
5. Richieste Formali e Provvedimenti Sollecitati
I sottoscrittori formulano precise richieste alle istituzioni:
| Destinatario | Richiesta Principale |
|---|---|
| Parlamento Italiano | Promuovere un’iniziativa legislativa per modificare la Legge 482/1999 e includere la lingua veneta. Istituire un tavolo di consultazione con esperti. |
| Governo Italiano | Avviare un’istruttoria interministeriale, esaminare la ratifica della Carta Europea, coordinare le iniziative e fornire risposta scritta motivata. |
| Ministero della Cultura | Avviare un programma di tutela e valorizzazione (censimento fonti, digitalizzazione, sostegno a ricerca e editoria). |
| Ministero dell’Istruzione | Aprire un tavolo tecnico per valutare l’insegnamento della lingua veneta nelle scuole, nel rispetto dell’autonomia scolastica. |
| Regione del Veneto | Verificare l’attuazione delle leggi regionali, promuovere un piano pluriennale e un osservatorio sulla vitalità linguistica. |
| Istituzioni Europee e ONU | Esaminare le questioni nell’ambito dei rispettivi mandati (monitoraggio, diritti umani, diversità culturale). |
6. Diffida Formale e Termini
L’atto costituisce formale diffida a provvedere. Viene assegnato un termine di 90 giorni dal ricevimento per comunicare un riscontro scritto e motivato. Si precisa che la diffida riguarda gli obblighi effettivamente previsti dall’ordinamento e non intende imporre provvedimenti che eccedano le competenze delle autorità o siano riservati alla discrezionalità del legislatore.
In caso di mancato riscontro, i sottoscrittori si riservano di attivare rimedi nazionali e internazionali, tra cui:
- Ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
- Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
- Comunicazioni ai Comitati ONU (Diritti Umani, Diritti Economici, Sociali e Culturali).
- Procedure speciali ONU (Relatori Speciali).
7. Proposte di Misure Riparatorie e Finanziamento
Qualora vengano accertate violazioni, si richiedono misure di riparazione culturale, tra cui l’istituzione di un Fondo per la lingua veneta destinato a ricerca, formazione docenti, produzione di materiali didattici, digitalizzazione e progetti intergenerazionali. Si specifica che la richiesta di indennizzo collettivo è subordinata all’accertamento giuridico di un danno e di una responsabilità.
8. Trasparenza e Documentazione
L’atto è accompagnato da un dossier tecnico-giuridico (Allegati 1-17) che include:
- Relazioni scientifiche sulla lingua veneta e sul codice ISO 639-3.
- Analisi comparativa della Legge 482/1999.
- Testi di sentenze (Corte Costituzionale nn. 118/2015 e 81/2018).
- Documentazione internazionale (Patti ONU, Carta Europea, CEDU).
- Proposte tecniche per il Fondo e per un programma pluriennale.
L’intero atto è stato registrato su blockchain (Rete Ethereum Mainnet) per garantirne l’integrità e l’immutabilità, con certificazione tramite hash SHA-256 e marca temporale qualificata eIDAS.
Conclusioni
Il Popolo Veneto, inteso come comunità storica, linguistica e culturale, rivendica il diritto alla conservazione e allo sviluppo della propria identità. L’atto si conclude con l’invito alle autorità a un esame istituzionale trasparente, scientificamente fondato e giuridicamente motivato, affinché la lingua veneta non rimanga esclusa dal sistema di tutela nazionale.
Firme dei rappresentanti autorizzati:
- S.E. Franco Paluan – Presidente dell’Esecutivo di Governo del Popolo Veneto Autodeterminato (Primo Ministro)
- S.E. Marina Piccinato – Presidente della Corte Costituzionale del Popolo Veneto
- Irene Barban – Presidente dello Stato del Popolo Veneto Autodeterminato
Luogo di sottoscrizione: Venezia, Palazzo Ducale.

