
Atto di Notifica e Richiesta di Parere Consultivo
Alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG)
e alla Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli (SIPSE)
Destinatari
Premesso che
- Il diritto all’autodeterminazione dei popoli costituisce una norma imperativa del diritto internazionale generale (jus cogens), dalla quale non è consentita alcuna deroga e la cui violazione è radicalmente nulla ai sensi dell’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati;
- La Corte Internazionale di Giustizia (CIG) ha ripetutamente affermato che il principio di autodeterminazione genera obblighi erga omnes, vincolanti per tutti gli Stati e per tutte le organizzazioni internazionali;
- La Risoluzione 1514 (XV) dell’Assemblea Generale ONU ha consolidato definitivamente l’autodeterminazione come un diritto giuridico esigibile;
- La Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni (UNDRIP, 2007) e la Convenzione OIL n. 169 (1989) riconoscono ai Popoli Autoctoni il diritto inalienabile a determinare il proprio statuto politico, a perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale e a mantenere e rafforzare le proprie istituzioni giuridiche e finanziarie autonome;
- Il principio di Sovranità Permanente sulle Risorse Naturali, sancito dalla Risoluzione 1803 (XVII) dell’Assemblea Generale ONU, costituisce un corollario essenziale del diritto all’autodeterminazione;
- Il principio del Consenso Libero, Previo e Informato (FPIC) è ormai riconosciuto come parte del diritto internazionale consuetudinario per i popoli indigeni;
- Il divieto di acquisizione di territorio mediante l’uso della forza e il diritto alla pace sono annoverati tra le norme imperative di jus cogens;
- Il diritto a un ambiente sano e a un clima stabile e il diritto alla sovranità alimentare e idrica sono oggetto di crescente riconoscimento come diritti fondamentali, con attribuzione di soggettività giuridica alle generazioni future e, in alcuni ordinamenti, alla natura stessa.
Titolo I – Riconoscimento Istituzionale e Legittimazione Processuale
Art. 1 – Della Soggettività Internazionale dei Popoli del SIPSE
Il SIPSE si costituisce quale architettura giurisdizionale, monetaria e amministrativa autonoma, legittimata dalla volontà direttamente espressa dai Popoli aderenti. Tale volontà è stata oggetto di notarizzazione digitale mediante protocollo blockchain SIPSE, che fornisce una prova tecnica inoppugnabile dell’esistenza, dell’unità e della continuità della nostra volontà collettiva di autogoverno.
Art. 2 – Della Competenza Esclusiva e della Giurisdizione Primaria
I Popoli del SIPSE riconoscono esclusivamente la propria potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria nei territori sotto la loro sovranità. Qualsiasi atto amministrativo o sentenza emessa da organi esterni, ivi inclusa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), che non abbia ricevuto ratifica dai nostri consessi legislativi tradizionali o dal voto del “Cittadino Legislatore”, è da considerarsi nullo ab initio e privo di efficacia nei nostri ordinamenti.
Art. 2-bis – Della Duplice Istanza Giurisdizionale
Con il presente Atto, i Popoli del SIPSE attivano contestualmente due distinti procedimenti consultivi:
- Avanti alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG), al fine di ottenere un pronunciamento ufficiale che produca effetti erga omnes e vincoli la comunità internazionale al rispetto dei diritti qui invocati;
- Avanti alla Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli (istituzione giurisdizionale del SIPSE), al fine di ottenere un parere interpretativo autorevole e vincolante per l’ordinamento interno del SIPSE, che costituisca titolo esecutivo immediato per i Popoli aderenti.
Titolo II – Denuncia di Violazioni Sistematiche e di Illegittimità (Ultra Vires)
Art. 3 – Dell’Illegittima Estensione della Giurisdizione dell’Unione Europea
Denunciamo formalmente che l’apparato amministrativo denominato “Unione Europea” ha operato sistematicamente ultra vires, estendendo la propria giurisdizione su territori e cittadini che non hanno mai sottoscritto un mandato popolare diretto a favore dei Trattati istitutivi. Tale estensione si pone in aperto e radicale contrasto con la norma imperativa di jus cogens dell’autodeterminazione.
Art. 4 – Della Nullità delle Sentenze della CGUE e degli Atti Coercitivi
Le pronunce della CGUE, in quanto emanazioni di un ordinamento derivato e privo di legittimazione popolare nei nostri confronti, non possono prevalere sui diritti fondamentali dei Popoli del SIPSE. La criminalizzazione della libera espressione, della sovranità alimentare, della gestione autonoma delle risorse naturali e della sperimentazione monetaria mediante regolamenti e direttive sovranazionali costituisce una violazione grave e continuata dei diritti umani fondamentali e degli obblighi erga omnes.
Art. 4-bis – Della Violazione del Diritto alla Pace e alla Sicurezza Umana
Le politiche di coercizione economica, le sanzioni unilaterali e le misure di pressione finanziaria adottate nei confronti dei Popoli del SIPSE costituiscono una violazione del diritto alla pace, riconosciuto come norma imperativa di jus cogens.
Art. 4-ter – Della Violazione del Diritto alla Sovranità Alimentare e Idrica
L’imposizione di regimi normativi esterni che limitano l’accesso, il controllo e la gestione delle risorse idriche, dei semi e dei territori agricoli dei Popoli del SIPSE costituisce una violazione del diritto alla sovranità alimentare e idrica.
Art. 4-quater – Della Violazione dei Diritti della Natura e delle Generazioni Future
Le politiche estrattive, le infrastrutture imposte e i modelli di sviluppo non sostenibili promossi da soggetti esterni violano il diritto a un ambiente sano e a un clima stabile, nonché il principio della personalità giuridica della natura e delle risorse naturali.
Titolo III – Richiesta di Parere Consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG)
In forza del nostro status di soggetti collettivi titolari di diritti erga omnes, e ai sensi delle competenze consultive della CIG (richiamando i precedenti dei pareri sul Sahara Occidentale 1975, sul Muro in Palestina 2004 e sul Kosovo 2010), formuliamo formale richiesta di parere consultivo sui seguenti quesiti:
Titolo III-bis – Richiesta di Parere Consultivo alla Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli (SIPSE)
Art. 5-bis – Istanza di Parere alla Corte del SIPSE
Contestualmente e in via parallela, i Popoli del SIPSE sottopongono i medesimi quesiti di cui all’articolo 5 (Quesiti da A a I) alla Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli, al fine di ottenere un pronunciamento che:
- Costituisca interpretazione autentica e vincolante per l’ordinamento giuridico del SIPSE;
- Serva come atto processuale preparatorio e prova documentale dell’avvenuta attivazione di tutti i rimedi giurisdizionali interni;
- Fornisca alla CIG, ove quest’ultima lo ritenga opportuno, un parere tecnico e giuridico di parte utilizzabile come amicus curiae.
Art. 5-ter – Della Competenza della Corte del SIPSE
La Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli è competente a pronunciarsi in via consultiva su qualsiasi questione giuridica attinente all’interpretazione e all’applicazione dei principi di autodeterminazione, di sovranità permanente sulle risorse naturali, di tutela dell’ambiente, di diritti delle generazioni future e di protezione dei diritti culturali e sociali dei Popoli Autoctoni.
Titolo IV – Dispositivo di Notifica e Dichiarazione di Nullità
Art. 6 – Notifica alle Istituzioni e Divieto di Esecuzione
Con il presente Atto, notifichiamo formalmente a tutte le istituzioni dell’Unione Europea, agli Stati membri e agli organi dell’ONU che:
- Ogni tentativo di applicare sanzioni, restrizioni finanziarie, provvedimenti di confisca, estradizione o atti coercitivi nei confronti dei cittadini e dei funzionari del SIPSE, basati su sentenze di corti non riconosciute dai Popoli sovrani, sarà considerato un atto illecito internazionale ai sensi dell’art. 41 del Progetto di Articoli della Commissione del Diritto Internazionale sulla responsabilità degli Stati;
- I Popoli del SIPSE si riservano il diritto di agire in autotutela e di richiedere l’intervento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite affinché ponga fine a eventuali violazioni della pace e della sicurezza internazionale derivanti da tali coercizioni;
- Richiamiamo l’attenzione degli Stati membri delle Nazioni Unite sul loro dovere di non riconoscere come legittime le situazioni create da violazioni del diritto all’autodeterminazione e di cooperare per porre fine a tali violazioni.
Art. 7 – Della Preminenza dell’Ordinamento SIPSE
Rivendichiamo il diritto inalienabile di regolare la nostra vita pubblica, la nostra economia (tramite il sistema di emissione a credito sovrano) e la nostra espressione culturale, informandoci esclusivamente al modello del “Cittadino Legislatore” e ai protocolli comunitari del SIPSE, che costituiscono l’unica fonte di legittimità democratica per i nostri Popoli.
Art. 7-bis – Della Protezione dei Difensori dei Diritti dei Popoli Autoctoni
Dichiariamo che tutti i cittadini, i funzionari e i rappresentanti dei Popoli del SIPSE che agiscono per la tutela e la promozione dei diritti dei Popoli Autoctoni sono da considerarsi difensori dei diritti umani e, come tali, godono della piena protezione garantita dal diritto internazionale. Qualsiasi atto di intimidazione, criminalizzazione, repressione o violenza nei loro confronti costituisce una grave violazione del diritto internazionale dei diritti umani.
Conclusioni e Dispositivo Finale
Il presente documento, redatto in lingua italiana e notarizzato sulla blockchain pubblica del SIPSE con data e ora certa, costituisce espressione autentica, immodificabile e sovrana della volontà collettiva dei Popoli aderenti.
SIPSE — Istituzione dei Popoli
Sede Istituzionale: Venezia – Palazzo Ducale
Cancelleria: San Vito di Leguzzano (VI)
www.sipsesovereign.org
sipsesovereign@gmail.com
Documento registrato e notarizzato su blockchain SIPSE
