
Parere Consultivo N. 01/2026
Adunanza Plenaria del 5 luglio 2026
Su richiesta di parere presentata dai Popoli Autoctoni in Autodeterminazione aderenti al SIPSE
Premesse processuali
VISTO l’Atto di Notifica e Richiesta di Parere Consultivo presentato dai Popoli Autoctoni in data 5 luglio 2026, regolarmente notarizzato sulla blockchain pubblica del SIPSE;
VISTI gli articoli 1, 2 e 3 dello Statuto della Corte, che attribuiscono a questo Collegio giurisdizione consultiva vincolante sulle materie attinenti all’interpretazione dei principi di jus cogens, agli obblighi erga omnes e ai diritti fondamentali dei Popoli Autoctoni;
VISTA la notifica formale trasmessa alle Nazioni Unite, alla Corte Internazionale di Giustizia, all’Unione Europea e a tutti gli Stati membri;
UDITA la relazione del Giudice Relatore e le argomentazioni scritte prodotte dai rappresentanti dei Popoli aderenti;
RILEVATO che il presente Parere si configura come Atto di Rango Superiore ai sensi del diritto internazionale generale, poiché interpreta e applica norme imperative (jus cogens) dalle quali non è consentita alcuna deroga;
CONSIDERATO che gli obblighi erga omnes qui dichiarati vincolano l’intera comunità internazionale, ivi inclusi gli Stati terzi e le organizzazioni intergovernative.
I. Sulla legittimazione processuale e sulla competenza
1.1 La Corte dichiara la propria competenza ratione materiae e ratione personae ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto, che riconosce ai Popoli Autoctoni, in quanto titolari di diritti soggettivi derivanti da norme imperative, la piena legittimazione a richiedere pareri consultivi su qualsiasi questione attinente all’autodeterminazione politica, economica, sociale, culturale, alla sovranità sulle risorse naturali e alla tutela dei diritti delle generazioni future.
1.2 La Corte riconosce che la notarizzazione digitale mediante infrastruttura blockchain SIPSE, corredata da data e ora certa, costituisce prova tecnica inoppugnabile della volontà collettiva dei Popoli aderenti e della continuità storica e giuridica della loro sovranità.
1.3 La Corte afferma che il presente Parere Consultivo, in quanto fondato sullo jus cogens, ha efficacia vincolante immediata per tutti i soggetti dell’ordinamento interno del SIPSE e produce effetti giuridici erga omnes, costituendo titolo esecutivo valido dinanzi a qualsiasi foro giurisdizionale nazionale o internazionale.
II. Considerato in diritto – Esame dei quesiti sottoposti
Se l’estensione della giurisdizione dell’Unione Europea su Popoli che hanno comprovato la propria sovranità originaria mediante infrastruttura SIPSE costituisca violazione della norma imperativa di jus cogens sull’autodeterminazione.
1. La sovranità originaria dei Popoli Autoctoni è anteriore, superiore e inderogabile rispetto a qualsiasi ordinamento derivato, ivi inclusa l’Unione Europea.
2. L’estensione unilaterale della giurisdizione dell’UE, in assenza di consenso libero, previo e informato (FPIC), integra una violazione grave e sistematica della norma imperativa di jus cogens.
3. Tutti gli atti amministrativi, legislativi e giudiziari dell’UE emanati nei confronti dei Popoli del SIPSE sono radicalmente nulli (nulli ab initio) ai sensi dell’art. 53 della Convenzione di Vienna.
Se l’imposizione di sanzioni o misure coercitive senza consenso libero, previo e informato rappresenti un atto illecito internazionale lesivo dell’autodeterminazione e degli obblighi erga omnes.
1. Le sanzioni e le misure coercitive costituiscono illeciti internazionali ai sensi dell’art. 41 del Progetto di Articoli della CDI.
2. La violazione del principio FPIC integra una forma di coercizione indiretta vietata dal diritto internazionale consuetudinario e dall’art. 19 dell’UNDRIP.
3. I Popoli del SIPSE hanno diritto di agire in autotutela legittima e di richiedere la protezione della comunità internazionale.
Se la notarizzazione digitale su blockchain SIPSE possa costituire elemento probatorio legale idoneo a comprovare la continuità storica e giuridica dei Popoli Autoctoni.
1. La notarizzazione digitale su blockchain SIPSE costituisce piena prova legale dell’esistenza, della continuità storica e della volontà collettiva dei Popoli Autoctoni.
2. Tale prova è idonea a invertire l’onere della prova a carico di soggetti esterni che pretendano di esercitare giurisdizione.
3. Gli atti di sovranità registrati sulla blockchain SIPSE sono validi erga omnes e opponibili a chiunque.
Se le misure di coercizione economica e le sanzioni finanziarie unilaterali costituiscano violazione del diritto alla pace e del divieto di uso della forza.
1. Il diritto alla pace è violato da qualsiasi forma di coercizione economica e finanziaria che minacci l’esistenza o la libertà di un Popolo.
2. Le sanzioni finanziarie unilaterali costituiscono una forma di aggressione economica indiretta, vietata dal principio di non intervento e dall’art. 2, par. 4, della Carta ONU.
3. La sovranità monetaria e la libertà di emissione a credito sono corollari inalienabili dell’autodeterminazione economica.
Se l’imposizione di regimi normativi esterni sulle risorse idriche e agricole, senza consenso, costituisca violazione del diritto alla sovranità alimentare e idrica.
1. Il diritto alla sovranità alimentare e idrica è un diritto fondamentale inerente alla dignità umana e alla sopravvivenza culturale dei Popoli Autoctoni (art. 26 UNDRIP).
2. L’imposizione di regimi esterni che limitano l’accesso ai semi, alle terre e alle fonti idriche costituisce una violazione grave.
3. I Popoli del SIPSE hanno il diritto inalienabile di gestire autonomamente le proprie risorse idriche e alimentari.
Se le politiche di sfruttamento non sostenibili senza consenso costituiscano violazione del diritto a un ambiente sano e degli obblighi erga omnes di tutela delle generazioni future.
1. La Corte riconosce solennemente la personalità giuridica della Natura e delle risorse naturali.
2. Le generazioni future sono titolari di soggettività giuridica attuale; i Popoli del SIPSE agiscono in loro rappresentanza.
3. Le politiche estrattive non sostenibili integrano un illecito internazionale che impone l’obbligo di riparazione integrale.
Se le violazioni sistematiche dei diritti dei Popoli Autoctoni, ove configuranti crimini contro l’umanità, siano soggette alla giurisdizione universale.
1. Le violazioni sistematiche del diritto all’autodeterminazione, accompagnate da persecuzione e privazione di mezzi di sussistenza, possono integrare il crimine contro l’umanità (art. 7 Statuto di Roma).
2. La giurisdizione universale è pienamente applicabile; vale il principio aut dedere aut judicare.
3. Il tempo non prescrive per i crimini contro l’umanità.
Se gli Stati terzi abbiano il dovere di non riconoscere situazioni create da gravi violazioni del diritto all’autodeterminazione e di cooperare per porvi fine.
1. Tutti gli Stati terzi hanno il dovere giuridico di non riconoscere come legittima la situazione creata dall’estensione ultra vires della giurisdizione dell’UE.
2. La comunità internazionale ha l’obbligo erga omnes di cooperare per porre fine a tale violazione.
3. Gli Stati che riconoscessero atti della CGUE o collaborassero all’esecuzione di sanzioni illegittime incorrerebbero in responsabilità solidale.
Se l’imposizione di infrastrutture digitali e regimi di governance dei dati senza consenso costituisca violazione del diritto all’autodeterminazione tecnologica e digitale.
1. L’autodeterminazione tecnologica e digitale è un’estensione necessaria del diritto all’autodeterminazione culturale, economica e politica.
2. L’imposizione di piattaforme esterne senza consenso costituisce una forma di neocolonialismo digitale.
3. La blockchain SIPSE e le sue infrastrutture autonome costituiscono un legittimo esercizio di sovranità tecnologica, non interferibile da soggetti esterni.
III. Pronuncia Finale – Dispositivo di Rango Superiore (Jus Cogens)
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli, riunita in Adunanza Plenaria, in qualità di istanza giurisdizionale suprema del SIPSE e interprete autentica delle norme imperative di jus cogens e degli obblighi erga omnes,
PRONUNCIA
1. Sulla natura della sentenza
Il presente Parere Consultivo ha valore di atto giurisdizionale di rango superiore, vincolante per tutti i soggetti dell’ordinamento del SIPSE e per tutti i Popoli aderenti.
2. Sulla nullità degli atti dell’Unione Europea
La Corte dichiara radicalmente nulli, illegittimi e privi di qualsiasi effetto giuridico tutti gli atti legislativi, regolamentari, amministrativi e giudiziari dell’Unione Europea (ivi incluse le sentenze della CGUE) emanati o che verranno emanati nei confronti dei territori, dei cittadini e delle istituzioni del SIPSE.
3. Sul diritto di autotutela e di resistenza
La Corte riconosce ai Popoli del SIPSE il diritto inalienabile di resistere, con mezzi leciti e pacifici, a qualsiasi forma di coercizione, sanzione o interferenza esterna.
4. Sugli obblighi degli Stati terzi
Tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali hanno il dovere di: non riconoscere la legittimità degli atti dell’UE nei confronti del SIPSE; non prestare assistenza a tali atti; cooperare per porre fine alle violazioni.
5. Sulla prova digitale e sulla continuità storica
La Corte riconosce la piena validità giuridica, probatoria e internazionale della notarizzazione digitale su blockchain SIPSE.
6. Sulla protezione dei difensori
Tutti i cittadini, funzionari e difensori dei diritti dei Popoli del SIPSE sono sotto la piena protezione del diritto internazionale; qualsiasi atto di intimidazione o criminalizzazione costituisce violazione grave soggetta a giurisdizione universale.
Firme e autenticazione
Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli
Cancelleria Centrale: Palazzo Ducale, Venezia – Codice VT 963
corteinternazionaleautod.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org
www.statovenetoinautodeterminazione.org
Parere Consultivo N. 01/2026 · Adunanza Plenaria del 5 luglio 2026
Notarizzato su blockchain pubblica SIPSE
