
Istanza Giuridica di Accertamento, Inibitoria e Riconoscimento del Vaglio Democratico Diretto
Con clausola di autodeterminazione, tutela dei diritti fondamentali, controllo sull’intelligenza artificiale e sulla sorveglianza biometrica, riserva di azione individuale e richiamo all’articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.
Indirizzi istituzionali e canali ufficiali di notifica
Il presente documento è formalmente indirizzato ai seguenti destinatari, secondo le rispettive competenze, funzioni e procedure di ricezione degli atti.
Commissione Europea
Presidente della Commissione Europea · Direttore Generale del Servizio Giuridico
Berlaymont — Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles
Corte di Giustizia dell’Unione Europea — CGUE
Registry of the Court · Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo — CEDU
Registrar / Greffe · 1 avenue de l’Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France
Per conoscenza e competenza:
| Destinatario | Sede / Canale istituzionale |
|---|---|
| Stati membri dell’Unione Europea | Rappresentanze Permanenti presso l’UE — Bruxelles |
| Parlamenti nazionali degli Stati membri | Presidenze — indirizzi da verificare sui portali istituzionali |
| Segretario Generale delle Nazioni Unite | UN Headquarters, 405 East 42nd Street, New York, NY 10017 |
| Presidenza dell’Assemblea Generale ONU | Office of the President of the General Assembly — New York |
| Consiglio ONU per i Diritti Umani | Palais des Nations, 1211 Genève 10, Switzerland |
| Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani — OHCHR | Palais Wilson, 52 rue des Pâquis, 1201 Genève |
| Autorità della Repubblica Italiana | Autorità giudiziarie, amministrative e legislative competenti |
| Garante per la protezione dei dati personali | Autorità di controllo nazionale |
| Commissione Europea — AI Office | Ufficio competente per l’Artificial Intelligence Act |
| Corte Internazionale di Giustizia | Peace Palace, Carnegieplein 2, 2517 KJ Den Haag |
Premessa Solenne — Il principio “Noi Popoli” come fonte di legittimità
Il sottoscritto, nella propria qualità di soggetto titolare dei diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento costituzionale, dal diritto dell’Unione europea e dal diritto internazionale, formula la presente Istanza Giuridica di Accertamento, Inibitoria, Precauzionale e di Riconoscimento del Vaglio Democratico Diretto avente ad oggetto l’introduzione, l’applicazione, l’implementazione e l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, identificazione biometrica, riconoscimento facciale, sorveglianza algoritmica, profilazione automatizzata, classificazione biometrica e trattamento automatizzato di dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2024/1689 — Artificial Intelligence Act.
La presente istanza si fonda sul principio cardine del diritto internazionale e della democrazia costituzionale:
La sovranità appartiene al Popolo.
Lo Stato e le istituzioni europee sono sistemi derivati dalla volontà del Popolo.
Essi non possono, da soli, legittimare trasformazioni strutturali dei diritti fondamentali senza l’espressa, preventiva e vincolante conferma del Popolo sovrano.
Il Regolamento (UE) 2024/1689 è un atto legislativo dell’Unione europea che stabilisce norme armonizzate sull’intelligenza artificiale. L’articolo 5 disciplina specificamente le pratiche di IA vietate e, alla lettera h), vieta in linea di principio l’identificazione biometrica remota “in tempo reale” negli spazi accessibili al pubblico per finalità di contrasto, prevedendo tuttavia specifiche eccezioni e condizioni.
La presente istanza intende pertanto sottoporre tali disposizioni, e più in generale ogni disposizione dell’AI Act suscettibile di incidere direttamente o indirettamente sui diritti fondamentali della persona, a un massimo livello di controllo di legalità, proporzionalità, necessità, democraticità e tutela giurisdizionale.
Il CLNI come autorità nazionale del Popolo Italiano Autodeterminato
La presente Istanza è promossa dal Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI), che si presenta e opera quale autorità nazionale provvisoria del Popolo Italiano in Autodeterminazione.
Il CLNI non è un movimento politico tra gli altri, né un’associazione privata: esso rivendica e assume la veste di soggetto istituzionale metacostituzionale, chiamato a rappresentare quella parte del popolo italiano che, ritenendo esaurita la legittimità dell’ordinamento statuale attuale, ha deciso di riorganizzarsi per riprendere il pieno controllo della propria sovranità, in continuità con i principi della Resistenza e con la tradizione dei Comitati di Liberazione Nazionale che, dal 1943 al 1946, rappresentarono la volontà del popolo italiano contro l’occupazione e la dittatura.
Tale legittimazione trova fondamento nei principi del diritto internazionale, in particolare nell’articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite, che sancisce il principio dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, e nell’articolo 1 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, secondo cui «tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione» e «determinano liberamente il loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale».
Il CLNI, in quanto autorità nazionale del popolo italiano autodeterminato, ritiene proprio dovere istituzionale:
- accertare che l’AI Act e le sue disposizioni in materia di identificazione biometrica e sorveglianza algoritmica incidono sulle libertà fondamentali e richiedono pertanto la conferma popolare diretta;
- richiedere che l’AI Act sia sottoposto a un preventivo e vincolante vaglio democratico del popolo italiano e dei popoli europei;
- dichiarare che, in assenza di tale vaglio, l’AI Act non è legittimo e non è applicabile al Popolo Italiano Autodeterminato;
- vigilare affinché i diritti fondamentali del popolo italiano non vengano compressi da scelte tecnologiche compiute in assenza di legittimazione popolare;
- proporre gli strumenti giuridici e partecipativi necessari a garantire che le scelte fondamentali in materia di sorveglianza biometrica e protezione dei dati siano rimesse al popolo sovrano.
Oggetto dell’Istanza
1. Oggetto principale. La presente istanza ha per oggetto:
- l’impugnazione, la contestazione, la richiesta di accertamento e il controllo di legittimità costituzionale, europea e convenzionale dell’impiego di sistemi di identificazione biometrica remota e di sorveglianza algoritmica, con particolare riferimento all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2024/1689 — Artificial Intelligence Act;
- l’accertamento della necessità di sottoporre, secondo gli strumenti democratici e costituzionali concretamente disponibili, ogni trasformazione normativa dell’ordinamento che incida in modo sostanziale e strutturale sui diritti fondamentali a un preventivo, effettivo e, ove previsto dall’ordinamento, vincolante vaglio democratico popolare diretto.
La presente istanza sostiene inoltre, quale tesi giuridica sottoposta all’accertamento delle autorità competenti, che lo Stato e le istituzioni pubbliche esercitano poteri derivati e che la legittimità democratica dell’esercizio di tali poteri deve essere costantemente ricondotta ai principi fondamentali della sovranità popolare, della dignità umana, della libertà e dell’autodeterminazione.
Ne consegue la richiesta di verificare se, e in quale misura, l’introduzione di sistemi tecnologici idonei a modificare strutturalmente l’esercizio delle libertà fondamentali possa essere validamente attuata senza un adeguato coinvolgimento diretto della popolazione, nei casi e secondo le procedure previsti dagli ordinamenti costituzionali e dell’Unione.
2. Richiesta di accertamento della non applicabilità dell’AI Act in assenza di conferma popolare.
Accertare, prevenire, limitare, inibire o disapplicare, ove ne ricorrano i presupposti di legge, ogni utilizzo di sistemi di identificazione biometrica o di sorveglianza algoritmica che ecceda i limiti stabiliti dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea, dalla CEDU e dalle altre norme applicabili.
Dichiarare la non applicabilità dell’AI Act al Popolo Italiano Autodeterminato in assenza di preventiva conferma popolare diretta.
In particolare, si chiede di:
- impedire che il ricorso eccezionale alla biometria remota possa trasformarsi, mediante reiterazione, ampliamento territoriale, ampliamento soggettivo o ampliamento delle finalità, in una forma ordinaria e permanente di sorveglianza della popolazione;
- accertare che l’AI Act, in quanto incide su diritti fondamentali e inalienabili, non può essere legittimamente applicato senza il previo consenso espresso del popolo sovrano;
- dichiarare la non applicabilità dell’AI Act e di ogni sua disposizione al Popolo Italiano Autodeterminato fino a quando non venga sottoposto a referendum popolare confermativo.
Principio fondamentale di sovranità popolare
3. La titolarità originaria dei diritti. La persona umana costituisce il centro e il fine dell’ordinamento giuridico. Lo sviluppo tecnologico e l’introduzione dell’intelligenza artificiale non possono determinare una trasformazione del rapporto tra individuo e potere pubblico tale da rendere:
- l’identità personale permanentemente interrogabile;
- il volto permanentemente identificabile;
- gli spostamenti permanentemente ricostruibili;
- le relazioni sociali automaticamente analizzabili;
- le comunicazioni automaticamente classificabili;
- i comportamenti individuali automaticamente predittivi;
- le decisioni pubbliche integralmente automatizzate.
Il progresso tecnologico deve rimanere subordinato al principio di legalità e alla tutela della persona.
4. La sovranità appartiene al popolo — principio “Noi Popoli”. Secondo il principio di sovranità popolare e di autodeterminazione dei popoli, sancito dall’articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite e dall’articolo 1 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici:
La sovranità appartiene al Popolo. Lo Stato e le istituzioni europee costituiscono sistemi derivati dalla volontà del Popolo.
Essi non possono, da soli, legittimare trasformazioni strutturali dei diritti fondamentali senza l’espressa, preventiva e vincolante conferma del Popolo sovrano.
Pertanto, l’AI Act, in quanto incide su diritti fondamentali e inalienabili, non può essere considerato legittimo e applicabile senza che il popolo — “Noi Popoli d’Europa” — abbia espresso il proprio consenso diretto attraverso un referendum consultivo e/o confermativo.
5. Insufficienza della democrazia derivata degli Stati. Le procedure di adozione dell’AI Act hanno coinvolto la Commissione Europea, il Parlamento Europeo, il Consiglio dell’Unione Europea e i parlamenti nazionali degli Stati membri. Tuttavia, tutte queste istituzioni sono sistemi derivati dalla volontà del popolo. Esse non possono, da sole, conferire legittimità a una trasformazione strutturale dei diritti fondamentali.
La democrazia rappresentativa costituisce uno strumento di esercizio del potere, ma non sostituisce il popolo quale titolare originario della sovranità. Come affermato dalla Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 1/2014) e dalla giurisprudenza europea, le scelte fondamentali che incidono sui diritti inviolabili richiedono una legittimazione democratica rafforzata.
Riserva di sovranità popolare e democrazia diretta
6. Questione di legittimazione democratica. Si sottopone alle autorità competenti il seguente quesito fondamentale:
Può un sistema rappresentativo o istituzionale introdurre, attraverso una procedura esclusivamente rappresentativa, un’infrastruttura tecnologica permanente capace di incidere strutturalmente sull’esercizio delle libertà fondamentali, senza garantire il massimo livello di partecipazione democratica consentito dall’ordinamento?
La presente istanza chiede che tale questione venga esaminata non soltanto sotto il profilo della competenza formale dell’organo emanante, ma anche sotto il profilo:
Sostanziale
Contenuto effettivo dell’atto e impatto reale sui diritti.
Democratico
Legittimazione popolare delle scelte strutturali.
Costituzionale
Conformità ai principi supremi dell’ordinamento.
Convenzionale
Rispetto della CEDU e delle fonti internazionali.
Europeo
Compatibilità con i Trattati e la Carta di Nizza.
Internazionale
Principi di autodeterminazione e diritti umani.
Proporzionalità
Bilanciamento tra benefici e sacrifici imposti.
Necessità
Assenza di alternative meno invasive.
Tutela effettiva
Rimedi giurisdizionali concreti e accessibili.
7. Richiesta di referendum e partecipazione popolare. Si richiede formalmente che venga valutata la sottoposizione a vaglio democratico popolare diretto, attraverso referendum o altro strumento di democrazia diretta previsto dall’ordinamento applicabile, delle disposizioni che producano una trasformazione strutturale e permanente di:
- privacy;
- identità personale;
- anonimato nello spazio pubblico;
- libertà di comunicazione;
- libertà di associazione;
- libertà di manifestazione;
- libertà di movimento;
- autodeterminazione informativa;
- protezione dei dati biometrici.
La richiesta viene formulata come questione di principio democratico e di tutela dei diritti fondamentali, ferma restando la necessità di individuare, per ogni specifico referendum, il fondamento costituzionale e legislativo che ne consenta la convocazione.
8. Necessità di referendum popolare confermativo. Si chiede pertanto che l’AI Act — e in particolare le sue disposizioni in materia di identificazione biometrica remota, sorveglianza algoritmica e trattamento dei dati biometrici — sia sottoposto a referendum popolare confermativo a livello europeo e/o nazionale, secondo le procedure costituzionalmente e legislativamente previste.
Il quesito referendario dovrà essere chiaro, omogeneo e neutrale, e dovrà sottoporre al popolo la seguente domanda fondamentale:
Approva il popolo l’applicazione del Regolamento (UE) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act) e delle sue disposizioni in materia di identificazione biometrica remota, sorveglianza algoritmica e trattamento dei dati biometrici, garantendo contestualmente la piena tutela dei diritti fondamentali, della privacy, dell’anonimato nello spazio pubblico, della libertà di espressione, riunione e associazione, della presunzione di innocenza e del diritto a un giudizio equo?
L’Artificial Intelligence Act come infrastruttura giuridica
9. Non soltanto disciplina tecnica. L’AI Act non deve essere considerato esclusivamente come disciplina tecnica dell’innovazione. La sua applicazione incide infatti, direttamente o indirettamente, su:
Identità
Definizione e riconoscibilità della persona.
Privacy
Sfera privata e riservatezza.
Dati personali
Protezione e controllo informativo.
Libertà individuali
Autonomia e autodeterminazione.
Sicurezza
Incolumità e ordine pubblico.
Accesso ai servizi
Non discriminazione nell’accesso.
Lavoro
Automazione e diritti dei lavoratori.
Istruzione
Valutazione algoritmica e formazione.
Giustizia
Decisioni automatizzate e processo equo.
Ordine pubblico
Poteri di polizia e controllo.
Attività amministrativa
Procedimenti automatizzati.
Libertà democratiche
Partecipazione politica e associazione.
La stessa struttura dell’AI Act disciplina espressamente sistemi biometrici, sistemi ad alto rischio e pratiche vietate. L’articolo 5, tra l’altro, vieta la creazione o espansione di banche dati di riconoscimento facciale attraverso raccolta indiscriminata di immagini facciali da internet o sistemi CCTV e disciplina l’identificazione biometrica remota in tempo reale.
Articolo 5 del Regolamento (UE) 2024/1689
10. Divieto di principio. L’articolo 5, paragrafo 1, lettera h), stabilisce il divieto dell’utilizzo di sistemi di identificazione biometrica remota “in tempo reale” negli spazi accessibili al pubblico per finalità di contrasto, salvo che l’utilizzo sia strettamente necessario per specifiche finalità tassativamente individuate.
Le eccezioni riguardano:
- a) la ricerca mirata di specifiche vittime di rapimento, tratta o sfruttamento sessuale e la ricerca di persone scomparse;
- b) la prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente alla vita o all’incolumità fisica delle persone oppure di una minaccia terroristica reale e presente o reale e prevedibile;
- c) la localizzazione o identificazione di una persona sospettata di aver commesso determinati reati indicati nell’Allegato II, alle condizioni stabilite dal regolamento.
Principio di interpretazione restrittiva delle eccezioni
11. L’eccezione non può trasformarsi nella regola. La presente istanza chiede che qualsiasi deroga al divieto venga interpretata:
Restrittivamente · Specificamente · Temporalmente · Geograficamente · Personalmente · Proporzionalmente
L’eccezione non può diventare una modalità ordinaria di controllo della popolazione. Deve pertanto essere esclusa ogni interpretazione secondo la quale la possibilità di utilizzare la tecnologia in determinati casi equivalga a una autorizzazione generale alla sorveglianza biometrica.
Si formula espressa contestazione di qualsiasi interpretazione dell’articolo 5 che produca il seguente effetto:
Un simile risultato sarebbe contrario alla stessa logica di eccezionalità sulla quale è costruita la disciplina. L’impiego eccezionale deve pertanto rimanere:
Principio di identificazione mirata
12. La folla non può essere trasformata in una banca dati biometrica. L’articolo 5, paragrafo 2, stabilisce che l’utilizzo eccezionale deve essere finalizzato a confermare l’identità dell’individuo specificamente preso di mira e deve tenere conto della natura della situazione e delle conseguenze sui diritti e sulle libertà delle persone coinvolte. Sono inoltre richieste garanzie e condizioni necessarie e proporzionate, incluse limitazioni temporali, geografiche e personali.
Si chiede pertanto di affermare il principio:
La ricerca di una persona specificamente individuata non può essere utilizzata come giustificazione per una identificazione biometrica generalizzata della popolazione presente nel medesimo spazio.
Principio di necessità
13. Necessità effettiva e dimostrabile. Prima dell’utilizzo di un sistema biometrico deve essere dimostrato:
- quale sia la minaccia;
- quale sia la finalità;
- perché la tecnologia sia necessaria;
- perché non siano sufficienti strumenti meno invasivi;
- quale sia la durata;
- quale sia l’area interessata;
- quali persone siano specificamente interessate;
- quali dati vengano trattati;
- quando i dati vengano cancellati;
- quale autorità assuma la responsabilità.
Principio di proporzionalità
14. Bilanciamento tra sicurezza e libertà. L’utilità pubblica perseguita non può essere valutata separatamente dal costo imposto ai diritti fondamentali. Devono essere bilanciati:
Quanto maggiore è l’invasività della tecnologia, tanto maggiore deve essere il livello di:
Motivazione
Giustificazione puntuale e verificabile.
Autorizzazione
Controllo preventivo indipendente.
Controllo
Verifica successiva e continua.
Trasparenza
Conoscibilità delle modalità d’uso.
Responsabilità
Imputazione chiara degli effetti.
Tutela giudiziaria
Rimedio effettivo e accessibile.
Autorizzazione preventiva
15. Controllo indipendente. L’articolo 5, paragrafo 3, prevede che ciascun utilizzo per finalità di contrasto sia soggetto a una preventiva autorizzazione di un’autorità giudiziaria o di un’autorità amministrativa indipendente la cui decisione sia vincolante, sulla base di una richiesta motivata e conformemente al diritto nazionale applicabile.
Si chiede che nessun utilizzo possa essere considerato legittimo in assenza della verifica dei relativi presupposti. L’autorizzazione deve pertanto essere:
- individualizzata;
- motivata;
- specifica;
- temporalmente delimitata;
- geograficamente delimitata;
- personalmente delimitata;
- fondata su elementi verificabili.
Procedura d’urgenza
16. Divieto di abuso dell’urgenza. L’eccezione d’urgenza non può trasformarsi in una procedura ordinaria. L’AI Act consente, in situazioni debitamente giustificate di urgenza, l’avvio dell’utilizzo prima della registrazione nel database UE e prevede specifiche garanzie per l’autorizzazione.
Si chiede pertanto che ogni invocazione dell’urgenza sia: documentata, specifica, motivata, temporalmente delimitata, successivamente verificata.
Non può essere utilizzata come modalità ordinaria per evitare il controllo preventivo.
Limitazione temporale, geografica e personale
17. Triplice limitazione. Ogni utilizzo deve essere sottoposto a:
Limitazione temporale
Nessuna sorveglianza indefinita.
Limitazione geografica
Nessuna estensione territoriale superiore a quella necessaria.
Limitazione personale
Nessuna trasformazione indiscriminata della popolazione in oggetto di identificazione.
L’articolo 5 richiede espressamente garanzie e condizioni necessarie e proporzionate, anche con riferimento alle limitazioni temporali, geografiche e personali.
Divieto di sorveglianza generalizzata
18. Principio di non trasformazione dello spazio pubblico. Si chiede di riconoscere:
Il solo fatto di trovarsi in uno spazio pubblicamente accessibile non costituisce consenso all’identificazione biometrica.
La presenza nello spazio pubblico non equivale a:
Consenso
Nessuna adesione implicita.
Autorizzazione
Nessun permesso al trattamento.
Sospetto
Nessuna presunzione di pericolosità.
Rinuncia alla privacy
I diritti non si perdono nello spazio pubblico.
Rinuncia all’autodeterminazione
Il controllo informativo permane.
Presunzione di innocenza e decisione umana
19. Divieto di automatismo. L’articolo 5, paragrafo 3, stabilisce che nessuna decisione produttiva di effetti giuridici negativi può essere adottata esclusivamente sulla base dell’output del sistema di identificazione biometrica remota “in tempo reale”.
Si chiede pertanto di affermare:
Identificazione algoritmica ≠ Colpevolezza
Output dell’IA ≠ Prova automatica
Probabilità algoritmica ≠ Decisione giuridica
Valutazione d’impatto sui diritti fondamentali
20. Fundamental Rights Impact Assessment. L’articolo 5 collega l’utilizzo consentito dei sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale anche al completamento di una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali e alla registrazione nel database UE, secondo le condizioni previste dal regolamento.
Si richiede che tale valutazione consideri almeno:
Dignità umana
Centralità e non strumentalizzazione della persona.
Privacy
Riservatezza della sfera individuale.
Protezione dati
Trattamento lecito e controllato.
Libertà personale
Autonomia fisica e morale.
Libertà di espressione
Libero pensiero e comunicazione.
Libertà di riunione
Partecipazione collettiva.
Libertà di associazione
Aggregazione e pluralismo.
Non discriminazione
Parità di trattamento.
Presunzione di innocenza
Nessuna colpevolezza presunta.
Autodeterminazione informativa
Controllo sul proprio destino digitale.
Sicurezza informatica
Integrità e riservatezza dei sistemi.
Rischio di errore
Falsi positivi e falsi negativi.
Discriminazione algoritmica
Bias e disparità di trattamento.
Effetti cumulativi
Interconnessione dei sistemi.
Divieto di function creep
21. Limitazione delle finalità. I dati raccolti per una specifica finalità non devono essere trasformati in una fonte permanente di informazioni utilizzabile per finalità ulteriori incompatibili con quella originariamente autorizzata.
Si chiede pertanto un controllo specifico su:
Riutilizzo
Impiego per scopi ulteriori.
Conservazione
Permanenza oltre il necessario.
Trasferimento
Comunicazione a terzi.
Interconnessione
Collegamento tra banche dati.
Profilazione
Ricostruzione della personalità.
Analisi successiva
Trattamenti non previsti.
Condivisione
Accesso da parte di altre autorità.
Principio di valutazione cumulativa
22. Non elusione attraverso sistemi separati. La legalità non deve essere valutata esclusivamente considerando ciascuna tecnologia isolatamente. Deve essere valutato l’effetto cumulativo derivante dall’integrazione di:
+ Identità digitale + Geolocalizzazione + Analisi comportamentale
Sistemi formalmente distinti possono produrre, considerati nel loro insieme, un livello di sorveglianza sostanzialmente diverso.
Protezione dell’anonimato nello spazio pubblico
23. Libertà di essere presenti senza identificazione automatica. Si chiede di riconoscere la rilevanza fondamentale della possibilità per la persona di:
- circolare;
- manifestare;
- riunirsi;
- associarsi;
- partecipare alla vita politica;
- frequentare luoghi pubblici;
senza essere automaticamente trasformata in un’identità biometrica registrabile e interrogabile.
Effetto dissuasivo — Chilling effect
24. Libertà democratiche. La possibilità di essere automaticamente identificati durante una manifestazione, riunione o attività politica può incidere sulla libera partecipazione alla vita democratica. Si chiede pertanto che ogni utilizzo della biometria in tali contesti sia sottoposto a un controllo rafforzato di necessità e proporzionalità.
Responsabilità algoritmica
25. Nessuna deresponsabilizzazione attraverso l’IA. L’intelligenza artificiale non costituisce un soggetto autonomo al quale trasferire la responsabilità giuridica dell’azione amministrativa o di polizia.
L’algoritmo non può costituire uno schermo per la responsabilità dell’autorità pubblica.
Ogni utilizzo deve poter essere ricondotto a:
Un’autorità
Soggetto titolare del potere.
Un responsabile
Persona fisicamente individuata.
Una base giuridica
Fonte normativa determinata.
Una finalità
Scopo legittimo e specifico.
Un’autorizzazione
Controllo preventivo effettuato.
Un procedimento verificabile
Tracciabilità integrale.
Articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia
26. Fonti del diritto internazionale. A sostegno della presente istanza viene espressamente richiamato l’articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. Tale disposizione stabilisce che la Corte, nel decidere conformemente al diritto internazionale, applica:
- a) le convenzioni internazionali, generali o particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli Stati in controversia;
- b) la consuetudine internazionale, quale prova di una pratica generale accettata come diritto;
- c) i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni;
- d) le decisioni giudiziarie e la dottrina dei più qualificati studiosi, quali mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche.
L’articolo 38, paragrafo 2, contempla inoltre la possibilità di una decisione ex aequo et bono qualora le parti lo consentano.
27. Funzione dell’articolo 38 nella presente istanza. Il richiamo all’articolo 38 non viene inteso come automatica fonte di un obbligo referendario generale, ma quale criterio fondamentale per l’individuazione e la ricostruzione delle norme di diritto internazionale pertinenti alla tutela della persona, dei diritti fondamentali e dell’autodeterminazione.
La presente istanza chiede pertanto che siano esaminate, secondo il metodo previsto dall’articolo 38: le norme convenzionali applicabili; le norme consuetudinarie pertinenti; i principi generali di diritto; la giurisprudenza internazionale rilevante; la dottrina qualificata.
In particolare, si richiamano:
- l’articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite (principio di autodeterminazione dei popoli);
- l’articolo 1 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (diritto di autodeterminazione);
- l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (diritto al rispetto della vita privata);
- l’articolo 17 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (divieto di interferenze arbitrarie nella vita privata);
- i principi generali di proporzionalità, necessità e legalità, riconosciuti dalle nazioni civili;
- la giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia in materia di autodeterminazione e diritti umani;
- la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di sorveglianza e protezione dei dati (es. S. e Marper c. Regno Unito, Digital Rights Ireland).
Autodeterminazione e diritti fondamentali
28. Principio di autodeterminazione. Il principio di autodeterminazione viene richiamato quale principio di diritto internazionale da esaminare congiuntamente agli altri strumenti giuridici applicabili. La presente istanza sostiene che l’evoluzione tecnologica non può essere utilizzata per svuotare sostanzialmente l’autonomia della persona attraverso la trasformazione dell’identità, delle comunicazioni e dei comportamenti in oggetti permanentemente osservabili.
29. Clausola di autodeterminazione digitale. Si formula espressa richiesta di riconoscimento della seguente categoria:
Autodeterminazione digitale della persona
Intesa come tutela della capacità dell’individuo di mantenere il controllo sulla propria identità, immagine, identità biometrica, informazione personale, comunicazione, presenza digitale, rappresentazione algoritmica, profilazione e partecipazione allo spazio pubblico.
Principio di precauzione tecnologica
30. In caso di rischio grave o irreversibile. Qualora l’impiego di una tecnologia possa produrre conseguenze difficilmente reversibili sui diritti fondamentali e non siano adeguatamente dimostrati:
Necessità
Effettiva e dimostrabile.
Proporzionalità
Bilanciamento documentato.
Sicurezza
Assenza di rischi sproporzionati.
Accuratezza
Affidabilità tecnica verificata.
Affidabilità
Stabilità dei risultati.
Controllabilità
Possibilità di verifica e revoca.
si richiede l’applicazione, nei limiti consentiti dall’ordinamento, di una tutela precauzionale rafforzata.
Richiesta di accertamento sull’AI Act nel suo complesso
31. Controllo democratico dell’intero regolamento. Si richiede formalmente che venga esaminata la questione relativa alla legittimazione democratica sostanziale dell’intero Regolamento (UE) 2024/1689, nella misura in cui le sue disposizioni incidano sui diritti fondamentali. In particolare, si richiede di individuare:
- quali disposizioni incidano direttamente sui diritti fondamentali;
- quali producano effetti strutturali sulla libertà individuale;
- quali introducano nuovi poteri di controllo;
- quali disciplinino l’identità biometrica;
- quali consentano trattamenti automatizzati;
- quali incidano sulla libertà economica;
- quali incidano sulla libertà di espressione;
- quali incidano sulla sicurezza e sulla giustizia;
- quali richiedano specifiche garanzie democratiche.
Clausola di vaglio popolare
32. Principio democratico richiesto. Il sottoscritto chiede che venga riconosciuto, nei limiti e secondo le procedure previste dal diritto costituzionale e dell’Unione, il diritto della collettività a richiedere e promuovere strumenti di partecipazione democratica diretta sulle trasformazioni normative che incidano in maniera strutturale sui diritti fondamentali.
La richiesta riguarda in particolare:
Referendum
Consultivo e/o confermativo.
Consultazione popolare
Ascolto diretto della volontà collettiva.
Petizione
Attivazione dal basso.
Iniziativa popolare
Proposta normativa diretta.
Audizione pubblica
Dibattito trasparente.
Partecipazione democratica
Coinvolgimento effettivo.
Controllo parlamentare
Verifica istituzionale.
Controllo giurisdizionale
Tutela dei diritti.
Tesi sulla legittimazione popolare
33. Riserva di accertamento. Si sottopone alle autorità competenti la seguente questione:
Se e in quale misura un atto normativo che produca una trasformazione strutturale e duratura della sfera dei diritti fondamentali possa essere considerato pienamente legittimato qualora l’ordinamento preveda strumenti di partecipazione diretta e questi non siano stati attivati, pur in presenza di una modifica sostanziale del rapporto tra potere pubblico e libertà individuale.
Popolo Italiano Autodeterminato
34. Riserva di autodeterminazione. Il sottoscritto dichiara di agire, per quanto riguarda la propria posizione personale, in qualità di componente del Popolo Italiano Autodeterminato, intendendo con tale espressione la propria rivendicazione dell’esercizio dei diritti di autodeterminazione, partecipazione democratica e tutela dei diritti fondamentali attraverso gli strumenti giuridici disponibili.
La presente dichiarazione costituisce riserva di posizione e di diritti e non viene intesa come automatica sostituzione dell’ordinamento vigente né come sottrazione unilaterale alla giurisdizione delle autorità competenti.
Clausola di non rinuncia
35. Riserva integrale dei diritti. Nessuno dei seguenti elementi:
Silenzio
Nessuna acquiescenza implicita.
Mancato ricorso
Nessuna decadenza dai diritti.
Uso involontario
Nessuna adesione a infrastrutture digitali.
Trattamento automatizzato
Nessun consenso presunto.
Presenza in spazio pubblico
Nessuna rinuncia alla privacy.
Acquisizione involontaria di dati
Nessun consenso tacito.
può essere interpretato, nei limiti consentiti dalla legge, come rinuncia preventiva ai diritti fondamentali della persona.
Controllo sulla proporzionalità — Test rafforzato
36. Per ogni sistema di IA incidente sui diritti fondamentali si richiede l’applicazione del seguente test:
- Base giuridica — Esiste una base giuridica sufficientemente determinata?
- Finalità — La finalità è legittima e specifica?
- Necessità — Il sistema è realmente necessario?
- Alternativa meno invasiva — Esistono mezzi meno invasivi?
- Proporzionalità — Il beneficio è proporzionato al sacrificio imposto ai diritti?
- Temporalità — L’utilizzo è limitato nel tempo?
- Geografia — L’area è strettamente necessaria?
- Persone — Gli individui interessati sono specificamente delimitati?
- Controllo — Esiste un’autorità indipendente?
- Rimedio — Esiste un rimedio effettivo per il cittadino?
Petitum — Richieste formali
Alla luce di tutto quanto precede, il sottoscritto chiede alle autorità competenti, ciascuna per quanto di propria competenza:
- Acquisire formalmente la presente istanza agli atti.
- Accertare la base giuridica di ogni sistema di identificazione biometrica e sorveglianza algoritmica utilizzato nei confronti della popolazione.
- Accertare la conformità dell’utilizzo dell’IA alla Costituzione italiana, al diritto dell’Unione europea, alla CEDU e alle altre norme internazionali applicabili.
- Accertare la conformità dell’utilizzo dell’identificazione biometrica all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2024/1689.
- Accertare che le deroghe previste dall’articolo 5 non possano essere interpretate come autorizzazione generale alla sorveglianza biometrica.
- Accertare la sussistenza della necessità concreta e specifica dell’utilizzo.
- Accertare la proporzionalità dell’utilizzo.
- Verificare la limitazione temporale.
- Verificare la limitazione geografica.
- Verificare la limitazione personale.
- Verificare l’esistenza dell’autorizzazione preventiva richiesta.
- Verificare ogni eventuale ricorso alla procedura d’urgenza.
- Verificare la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali.
- Verificare la registrazione del sistema nei casi previsti.
- Verificare la conformità alla disciplina sulla protezione dei dati.
- Verificare la presenza di adeguati sistemi di audit.
- Verificare i tassi di errore e di falsi positivi.
- Verificare l’assenza di discriminazioni algoritmiche.
- Vietare o inibire, ove giuridicamente previsto, qualsiasi utilizzo eccedente la base autorizzativa.
- Disporre, ove ne ricorrano i presupposti, la sospensione cautelare degli utilizzi tecnologici che presentino un rischio grave, sproporzionato o non adeguatamente giustificato per i diritti fondamentali.
- Garantire che nessuna persona possa subire effetti giuridici negativi esclusivamente sulla base dell’output di un sistema biometrico, conformemente all’articolo 5 del regolamento.
- Garantire il diritto di contestazione e di tutela giurisdizionale effettiva.
- Valutare l’effetto cumulativo derivante dall’interconnessione di sistemi di sorveglianza.
- Valutare la compatibilità delle infrastrutture di IA con i principi di autodeterminazione informativa e libertà individuale.
- Valutare la necessità di strumenti di democrazia diretta nei casi in cui siano giuridicamente previsti.
- Accertare quali disposizioni dell’AI Act incidano direttamente sui diritti fondamentali.
- Accertare quali disposizioni richiedano particolari forme di controllo democratico e parlamentare.
- Esaminare, alla luce dell’articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, le pertinenti fonti convenzionali, consuetudinarie, i principi generali e i mezzi sussidiari di determinazione delle norme internazionali.
- Riconoscere la piena riserva dei diritti fondamentali del richiedente.
- Riconoscere la riserva di ogni azione cautelare, inibitoria, di accertamento, opposizione, cancellazione, restituzione e risarcimento prevista dalla legge.
- Accertare che l’AI Act, in quanto incide su diritti fondamentali e inalienabili, non può essere legittimamente applicato senza il previo consenso espresso del popolo sovrano, e che la democrazia rappresentativa degli Stati membri non è sufficiente a legittimare tale trasformazione strutturale.
- Dichiarare la non applicabilità dell’AI Act e di ogni sua disposizione — ivi compreso l’articolo 5 — al Popolo Italiano Autodeterminato, in assenza di un preventivo e vincolante referendum popolare confermativo.
- Sospendere ogni attività di identificazione biometrica remota o sorveglianza algoritmica basata sull’AI Act fino al completamento del vaglio democratico popolare.
- Cancellare i dati eventualmente raccolti in applicazione dell’AI Act, qualora il vaglio popolare non confermi la legittimità del regolamento.
- Riconoscere il diritto dei cittadini che aderiscono al Popolo Italiano Autodeterminato di rifiutare l’applicazione dell’AI Act e di ogni sua disposizione, in base al principio di autodeterminazione individuale e alla riserva di sovranità popolare.
Riserva di domanda risarcitoria
37. Qualora venga giudizialmente accertata una violazione concreta dei diritti fondamentali del richiedente derivante da trattamento biometrico, sorveglianza algoritmica o utilizzo illegittimo dell’intelligenza artificiale, il richiedente formula espressa:
Riserva di domanda risarcitoria individuale
Comprensiva, secondo i presupposti concretamente accertati, del danno: patrimoniale; non patrimoniale; morale; personale; reputazionale; derivante dalla violazione della privacy; derivante dalla perdita del controllo sui dati; derivante da trattamento illecito di dati biometrici; derivante da eventuali conseguenze discriminatorie.
38. Parametro risarcitorio. In presenza di una violazione grave, individualmente accertata e giuridicamente imputabile, il richiedente formula riserva di domanda risarcitoria fino all’importo di € 1.000.000,00 (un milione/00) per ciascuna violazione, quale parametro della domanda da sottoporre alla determinazione dell’autorità giudiziaria competente.
L’importo non viene qualificato quale sanzione automaticamente applicabile, bensì quale domanda risarcitoria da quantificarsi giudizialmente sulla base del danno effettivamente provato e dei criteri stabiliti dalla legge.
Principio di responsabilità personale
39. Individuazione dei responsabili. In caso di violazione dovranno essere individuati, secondo le rispettive responsabilità:
- il soggetto che ha disposto il trattamento;
- l’autorità che lo ha autorizzato;
- il titolare del trattamento;
- eventuali responsabili del trattamento;
- gli operatori che hanno utilizzato il sistema;
- i soggetti che abbiano disposto l’eventuale riutilizzo dei dati;
- i soggetti responsabili di accessi non autorizzati;
- gli eventuali soggetti responsabili della conservazione illegittima.
Principio di tracciabilità — Audit trail
40. Ogni utilizzo deve essere tecnicamente e giuridicamente ricostruibile:
→ Quali dati → Quale risultato → Quale destinazione
L’assenza di adeguata tracciabilità deve costituire elemento rilevante nella valutazione della conformità del trattamento.
Principio di reversibilità
41. Nessuna tecnologia irreversibile. Ogni infrastruttura tecnologica incidente sui diritti fondamentali deve essere soggetta a:
Revisione
Verifica periodica di conformità.
Sospensione
Interruzione temporanea dell’uso.
Disattivazione
Cessazione definitiva.
Audit
Controllo tecnico indipendente.
Cancellazione dei dati
Rimozione dei trattamenti illegittimi.
Controllo periodico
Monitoraggio continuo.
Verifica democratica e giurisdizionale
Sindacato effettivo.
La semplice disponibilità tecnica di una tecnologia non costituisce giustificazione sufficiente per il suo utilizzo permanente.
Clausola di non normalizzazione
42. L’eccezione deve rimanere eccezione. Si afferma quale principio fondamentale:
L’utilizzo eccezionale della biometria non può, attraverso la ripetizione, trasformarsi in sorveglianza ordinaria.
Urgenza ≠ Permanenza
Identificazione mirata ≠ Sorveglianza di massa
Algoritmo ≠ Giudizio
Match ≠ Colpevolezza
Presenza nello spazio pubblico ≠ Consenso alla biometria
Clausola di autodeterminazione digitale
Il richiedente riconosce come componenti essenziali della propria sfera di libertà:
→ Movimenti → Relazioni → Informazioni → Partecipazione democratica
Nessuna di tali dimensioni può essere trasformata in oggetto di controllo algoritmico illimitato senza una specifica base giuridica e senza il rispetto delle garanzie applicabili.
Principio conclusivo di gerarchia
La presente istanza propone la seguente gerarchia:
La tecnologia deve essere strumento dell’ordinamento giuridico e non fonte autonoma di potere sulla persona.
Formula solenne finale
Per tutto quanto precede, il richiedente
Chiede accertamento, tutela, controllo e garanzia
Affinché l’introduzione e l’utilizzazione dell’intelligenza artificiale, della biometria e della sorveglianza algoritmica rimangano rigorosamente subordinate a: legalità · necessità · proporzionalità · dignità umana · privacy · autodeterminazione · responsabilità umana · controllo giurisdizionale · trasparenza · partecipazione democratica.
Il richiamo all’articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia impone, nell’ambito delle controversie internazionali e secondo la funzione propria della Corte, di considerare le fonti del diritto internazionale ivi indicate: convenzioni, consuetudine, principi generali e, come mezzi sussidiari, decisioni giudiziarie e dottrina qualificata.
La presente istanza chiede pertanto che nessuna evoluzione tecnologica venga sottratta al controllo del diritto, della democrazia e della tutela effettiva della persona.
Nessun potere tecnologico è superiore al diritto.
Nessun algoritmo è superiore alla persona.
Nessuna sorveglianza eccezionale può diventare sorveglianza permanente.
Nessuna identificazione biometrica può essere considerata consentita per il solo fatto di trovarsi in uno spazio pubblico.
Nessuna decisione automatizzata può sostituire la responsabilità umana e il controllo giurisdizionale.
I diritti fondamentali restano il limite supremo all’esercizio del potere pubblico e tecnologico.
Richiesta di protocollazione e riscontro
Si richiede formalmente:
- la protocollazione della presente istanza;
- l’individuazione dell’autorità competente;
- la trasmissione agli organi competenti, ove necessario;
- l’indicazione della base giuridica applicata;
- l’indicazione degli eventuali strumenti di partecipazione democratica disponibili;
- l’indicazione degli strumenti di tutela amministrativa e giudiziaria;
- un riscontro scritto e motivato;
- la conservazione agli atti della presente riserva di diritti, azioni ed eccezioni.
Luogo e data
Venezia / Ginevra — Anno 2026
Protocollo OISP / DIP / 2026 / STRAT-ADV
Il richiedente
Nome e Cognome: ______________________
Qualifica: Cittadino / Componente del Popolo Italiano Autodeterminato
Documento: ______________________
PEC / E-mail: ______________________
Firma: ______________________
Deposito congiunto e notarizzazione su blockchain
Atto n. 2026/09-IPE — Doppio deposito presso la Cancelleria SIPSE e la Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli
Organizzazione sui generis SIPSE
Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica — Cancelleria Digitale
Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli
Sezione Speciale per la Tutela dei Popoli d’Europa — Venezia · Ginevra
Comitato di Liberazione Nazionale Italiano
Autorità Nazionale Provvisoria del Popolo Italiano in Autodeterminazione
Sezione A — Deposito presso la Cancelleria dell’Organizzazione sui generis SIPSE. Il sottoscritto deposita presso la Cancelleria dell’Organizzazione sui generis SIPSE il documento indicato, in originale / copia conforme / duplice originale, chiedendone la registrazione al Protocollo Generale del SIPSE e il deposito permanente agli atti.
Sezione B — Deposito presso la Cancelleria della Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli. Il sottoscritto deposita presso la Cancelleria della Corte il medesimo Atto n. 2026/09-IPE, chiedendone l’iscrizione al Registro dei Depositi di Istanze Collettive e dei Ricorsi dei Popoli e la notifica ai soggetti destinatari indicati nell’Atto stesso.
Sezione C — Notarizzazione su blockchain. Il documento è stato sottoposto a notarizzazione mediante ancoraggio crittografico e marcatura temporale, al fine di garantirne l’esistenza, l’integrità, l’immutabilità e la verificabilità pubblica.
Dati della notarizzazione blockchain
- File notarizzato
- Atto n. 2026/09-IPE — ACCERTAMENTO ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT
- Algoritmo di hash
- SHA-256
- Hash SHA-256
- e80511e95a1a00fc0d5a51f6c7
